Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27386 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 01/12/2020), n.27386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6236-2014 proposto da:

R.N., G.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BALDI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO LA SCALA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 129/7/13 pubblicata il 18 settembre 2013 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato gli appelli riuniti proposti, rispettivamente, da R.N. e da G.C. avverso le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 271/29/11 e 260/29/11 che avevano rigettato i ricorsi da loro proposti avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) emessi dall’Agenzia delle Entrate, rispettivamente nei confronti del R. e della G. e con i quali veniva rideterminato il reddito di entrambi in via induttiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, tenendo conto dell’indice rivelatore di capacità contributiva costituito, in particolare dall’acquisto di quote della società Arredare;

che la Commissione tributaria regionale, confermando il giudizio della Commissione tributaria di primo grado, ha ritenuto non fondata la giustificazione data dai contribuenti secondo cui l’acquisto era avvenuto grazie ad un mutuo ottenuto dalla società Food Center, non essendo provato il collegamento tra tale società ed i contribuenti in questione;

che G.C. e R.N. hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo illustrato da successiva memoria;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1180 c.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare si deduce che erroneamente la Commissione tributaria avrebbe richiesto a carico dei contribuenti la prova del collegamento fra il soggetto che ha pagato l’acquisto delle azioni considerato indice di capacità professionale, non essendo tale prova a carico del contribuente prevista dalla legge;

che il motivo è inammissibile sotto molteplici ragioni in quanto, sotto la forma di una violazione di legge, chiede una rivalutazione della prova riservata al giudice del merito; inoltre i ricorrenti non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata. In particolare va considerato che la Commissione tributaria regionale non ha affatto affermato che i contribuenti avrebbero dovuto provare il motivo del finanziamento ricevuto da terzi per l’acquisto in questione, ma ha invece affermato la mancanza di nesso fra il mutuo concesso alla società Food Center e l’acquisto delle azioni da parte dei contribuenti; inoltre, in ordine all’invocato art. 360 c.p.c., n. 5, non viene prospettato il fatto il cui esame sarebbe stato omesso dalla Commissione tributaria regionale;

che il ricorso va dichiarato conseguentemente inammissibile e le spese, liquidate, in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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