Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27385 del 08/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 08/10/2021), n.27385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35645-2019 proposto da:

AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE – A.S.R.M., in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA

VESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO IRTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V. IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ENNIO MAZZOCCO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMILIANO

MANCINELLI, STEFANIA ONORATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 02/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11 /05/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. la Corte d’Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda con cui B.P.L., dirigente collocato a riposo dell’Unità Operativa di (OMISSIS) presso l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (di seguito, Asrem), aveva chiesto il pagamento dell’indennità per ferie annuali non godute dal 2001 al 2010 ed al medesimo riconosciuta dal datore di lavoro in misura non corrispondente al numero di giornate non fruite rivendicato;

2. la Corte territoriale valorizzava in proposito la costante denuncia da parte del ricorrente della carenza di organico ed i solleciti all’assunzione di nuovo personale, accompagnati dalla segnalazione ai vertici aziendali dell’impossibilità di fruire delle ferie residue per indefettibili esigenze di servizio, non essendo possibile assicurare la salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento al rischio di lasciare affidato il servizio ad un solo medico;

3. la Corte riteneva che tale stato di fatto fosse avvalorato dal provvedimento assunto nel 2011, con cui era stato assunto a tempo determinato un ulteriore medico, in quanto i due medici in servizio, come per tutti gli anni pregressi, non erano sufficienti allo svolgimento del servizio e poi dal provvedimento del 2012 con cui si era disposta la sospensione di ogni provvedimento di ferie d’ufficio, proprio per la carenza di personale;

4. la Corte riteneva pertanto che fosse errata la conclusione assunta dal Tribunale in merito al fatto che la mancata fruizione delle ferie fosse dovuta a volontà del B., risultando invece provata un’impossibilità vera e propria di godimento delle ferie stesse, per le ragioni sopra dette;

5. Asrem ha proposto ricorso per Cassazione con sei motivi, resistiti dal B. con controricorso;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

7. Asrem ha depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo, secondo e terzo motivo di ricorso si incentrano tutti sulla questione relativa al potere del B. di organizzare autonomamente le proprie ferie, quale preposto all’U.O. di (OMISSIS) e ciò in quanto tale profilo sarebbe oggetto di giudicato per mancata impugnazione sul punto della sentenza di primo grado (primo motivo, dedotto come violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c.) o eventualmente per omesso esame (art. 360 c.p.c., n. 5) dell’accertamento del predetto potere del dirigente di attribuirsi autonomamente le ferie (secondo motivo) ed infine per violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, art. 21, comma 13, per l’Area della dirigenza medica e veterinaria, in quanto tale norma, a fronte dell’esistenza del potere del dirigente di attribuirsi autonomamente le ferie, qualora tale potere non sia esercitato, individuerebbe un’ipotesi di mancato godimento volontario di esse;

2. il quarto e quinto motivo insistono invece, ancora da vari punti di vista, sull’esistenza di esigenze di servizio che avrebbero impedito al B. di godere delle ferie, profilo rispetto al quale è affermata l’omessa, apparente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata (quarto motivo, dedotto come violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.) anche sotto il profilo della durata di tali esigenze (quinto motivo, dedotto sempre rispetto alle medesime violazioni di legge);

3. iniziando in ordine logico da questi due ultimi motivi, è palese l’insussistenza del vizio motivazionale denunciato;

4. la Corte territoriale motiva rispetto alla prova dell’impossibilità di godimento delle ferie ed alla durata di tale impedimento, facendo riferimento alla “costante denuncia” di tale condizione da parte del ricorrente, nonché alla sospensione di imperio delle ferie disposta nel 2006, come anche al permanere della medesima situazione negli ultimi anni di servizio del B.;

5. la motivazione, oltre ad essere sussistente, spiega il ragionamento logico seguito, incardinato sulla deduzione dai fatti sopra citati del permanere di una sostanziale inadeguatezza dell’organico ed è priva di contraddizioni, sicché i motivi, sotto il profilo della violazione delle norme sulla motivazione, mirano in realtà a suscitare un nuovo giudizio sul merito del profilo qui in esame, il che è certamente inammissibile in sede di legittimità (Cass., S.U., n. 34476 del 2019; Cass., S.U., n. 24148 del 2013);

6. poiché l’accertamento di fatto sull’impossibilità di godimento delle ferie, di cui ai due motivi in esame, resiste al ricorso per cassazione, va da sé l’inconferenza dei tre motivi di ricorso che li precedono;

7. l’insistenza di tali motivi sul fatto che il B. avesse il potere di auto organizzare le proprie ferie non consentirebbe infatti di disconoscere il diritto rivendicato, in quanto è consolidato e qui condiviso il principio per cui “il c.n.l. 5 dicembre 1996, art. 21, comma 13, area dirigenza medica e veterinaria – che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all’atto della cessazione del rapporto, risultassero non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente – va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all’art. 36 Cost., e pertanto si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro, e non anche nei confronti dei dipendenti con qualifica dirigenziale privi di tale potere” (Cass., S.U., n. 9146 del 2009, poi seguita da Cass. n. 2000 del 2017 e Cass. n. 6493 del 2021), e ciò vale a dire che l’art. 21 cit., va inteso nel senso appunto che al dirigente munito di tale potere di disporre da sé le proprie ferie è dovuta l’indennità sostitutiva se risulti – come è stato accertato nel caso di specie dalla Corte territoriale – che esse non sono state godute per insuperabili esigenze di servizio, come del resto è palese dal testo della norma collettiva, che appunto riconosce quel diritto ove “le ferie… non siano state usufruite per esigenze di lavoro o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente”;

9. il ricorso va dunque disatteso e le spese restano regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021

 

 

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