Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27385 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 01/12/2020), n.27385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5875-2014 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA COLA DI

RIENZO 68, presso lo studio dell’avvocato IVAN CARLO REA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI POLLO POESIO, VALERIO

ALFONSI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1/2013 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 15/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 1/4/2013 pubblicata il 15 gennaio 2013 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo ha rigettato l’appello proposto da A.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila n. 134/03/2009 con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con il quale era stato determinato sinteticamente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, il reddito per l’anno d’imposta 2003 in Euro 68.446,00 corrispondente ad un quinto dell’incremento patrimoniale di Euro 342.220,86 accertato nel 2006 per l’acquisto di azioni, e dopo avere constatato la mancata risposta del contribuente alla richiesta di informazioni e chiarimenti avendo questi omesso qualsiasi dichiarazione di redditi nei cinque anni precedenti;

che la Commissione tributaria regionale, confermando il giudizio della Commissione tributaria di primo grado, ha considerato non sufficienti le giustificazioni fornite dal contribuente che ha dapprima affermato di avere percepito un assegno di Euro 242.645,45 da parte del padre, e successivamente di avere utilizzato tale somma per un finanziamento in favore di società da lui partecipata, ma di avere percepito la somma di Euro 300.000,00 dalla società Burgo in esecuzione di un preliminare di vendita di cosa altrui; in particolare la Commissione tributaria regionale ha considerato che il preliminare di vendita di cosa altrui non determinava l’oggetto e comunque il preliminare di vendita di quote sociali richiede una forma di atto pubblico non osservata nella fattispecie, nè aveva data certa e non era opponibile a terzi, ed ha considerato che il contribuente ha intrattenuto scambi commerciali fra varie società composte dai medesimi soci senza mai giustificare la provenienza del denaro necessario per tali scambi;

che A.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè insufficiente o inadeguata motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento alle dichiarazioni rese dai familiari attestanti l’effettivo rapporto con il ricorrente e alla validità del contratto preliminare di vendita di cosa altrui; che il motivo è inammissibile sia con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, invocato nella formulazione non più applicabile al ricorso in esame alla quale va applicato il nuovo testo che fa invece riferimento al “fatto controverso e decisivo per il giudizio”, sia con riferimento all’applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.. Con l’invocazione della violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in realtà il ricorrente chiede una nuova valutazione degli elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni dei familiari e dal contratto preliminare di vendita di cosa altrui già congruamente e logicamente valutati dai giudici del merito e non rivisitabili in sede di legittimità;

che il ricorso è conseguentemente inammissibile e le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi e Euro 4.100,00 oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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