Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27384 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27384 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 14343-2007 proposto da:
COMUNE DI CATANZARO, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 59, presso l’avvocato MIRIGLIANI

P

Data pubblicazione: 06/12/2013

RAFFAELE, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2013

contro

1563

DE

LIETO

COSTRUZIONI

GENERALI

S.P.A.

(C.F.

05538560631), in persona del legale rappresentante

1

,

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE G. MAZZINI 25, presso l’avvocato FELICETTI

SILVIA, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente

160/2006 della CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 24/10/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato R. MIRIGLIANI
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
,

avverso la sentenza n.

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Svolgimento del processo
La Corte di appello di Catanzaro,con sentenza del 28 marzo
2006 ha confermato quella in data 17 dicembre 2002,che
aveva condannato il comune di Catanzaro a corrispondere
alla s.p.a. De Lieto costruzioni generali,aggiudicataria di

un contratto di appalto per l’esecuzione di opere di
urbanizzazione primaria nella zona Corvo-Aranceto,la
complessiva somma di C 263.269 a titolo di danni in
conseguenza di illegittime sospensioni dei lavori che
avevano impedito il normale svolgimento del rapporto. Ha
osservato al riguardo: a)che la transazione conclusa tra le
parti il 22 luglio 1982 si era riferita esclusivamente alle
contrapposte pretese ed alle obbligazioni intercorse fino
all’8 febbraio 1981; b)che l’impresa, in merito alla
seconda sospensione,estranea alla transazione, aveva
iscritto tempestiva riserva nel verbale di ripresa dei
lavori,poi esplicitandola nei termini di legge; c) che le
sospensioni dovevano ritenersi illegittime e non incluse
nelle fattispecie previste dall’art.30 d.p.r. 1063 del
1962,essendo state causate da errori originari del
progetto,nonché da comportamenti omissivi della committente
nel conseguimento delle autorizzazioni necessarie al
compimento dei lavori.

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Per la cassazione della sentenza,i1 comune ha proposto
ricorso per 5 motivi; cui resiste l’impresa De Lieto con
controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo,i1 comune di Catanzaro,deducendo

violazione degli art.1362 seg.. cod. civ. nonché difetti di
motivazione, censura la sentenza impugnata per avere
confermato che la transazione stipulata il 22 luglio 1982
avrebbe definito i soli rapporti conclusi all’8 febbraio
1981 e non anche l’intera vicenda,arrestandosi al tenore
letterale delle parole:invece smentito dal riferimento ivi
contenuto ai lavori in corso, e soprattutto al momento in
cui il contratto era stato concluso successivo di 4 mesi
alla ripresa dei lavori dopo la seconda sospensione. Rileva
altresì che un contratto non può essere interpretato
esclusivamente incentrandolo sul tenore di una sola
proposizione,bensì tenendo conto di tutte le clausole di
cui si compone,nonché del comportamento delle parti che nel
caso avevano invece affermato di voler proseguire i lavori
secondo le obbligazioni assunte con il contratto.
Le censure che ripropongono pedissequamente analoghe
doglianze avanzate con i primi motivi dell’appello sono
infondate.
La Corte di appello si è anzitutto attenuta al principio
ripetutamente enunciato da questa Corte in tema di
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interpretazione degli atti negoziali,che l’art. 1362 cod.
civ., nel prescrivere all’interprete di non limitarsi al
senso letterale delle parole, non intende svalutare
l’elemento letterale nell’interpretazione, ma anzi ribadire
il valore fondamentale e prioritario che esso assume nella

giudice può ricorrere ad altri criteri ermeneutici solo

ricerca della comune intenzione delle parti; onde il

y

quando le espressioni letterali non siano chiare, precise
ed univoche, mentre, quando le suddette espressioni si
presentino univoche secondo il linguaggio corrente, può
attribuire alle parti una volontà diversa da quella
risultante dalle parole adoperate soltanto se individua ed
esplicita le ragioni per le quali le predette parti, pur
essendosi espresse in un determinato modo, abbiano in
realtà

inteso

manifestare

una

volontà

diversa

(Cass.18180/2007;14495/2004; 11609/2002).
Nel caso,infatti, le stesse parti hanno dichiarato nella
transazione di voler definire esclusivamente i maggiori
oneri derivanti dall’appalto e le richieste dell’imprese
maturati all’8 febbraio 1981; per cui la loro comune
volontà emergeva in modo certo ed immediato da tale in
equivoca limitazione espressamente inserita nel contratto,
ed era talmente chiara da precludere la ricerca di una
volontà diversa di entrambe.

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Non è poi esatto che la sentenza si sia arrestata a tale
proposizione, avendone altresì verificato la
corrispondenza con il reale intendimento delle parti alla
luce dell’intero contesto contrattuale nel cui ambito
l’impresa aveva fatto espressamente salvo il proprio

diritto a conseguire i danni sofferti a seguito della
seconda sospensione (successiva all’8 febbraio
1981),dapprima inserendo la relativa riserva nel verbale
di ripresa dei lavori del 17 marzo 1982,e poi
esplicitandola -e perciò escludendo di rinunciarvi- in data
7 giugno 1982,di poco antecedente alla stipulazione della
transazione. Per cui, proprio la circostanza che in detto
negozio i danni in questione non furono neppure menzionati,
invocata dal comune,vale semmai a confermare che le parti
intesero escluderli dall’accordo perché successivi alla
data dell’8 febbraio 1981, mantenuta ferma quale momento
finale dell’oggetto del contratto. E le contestazioni del
comune restano affidate alla proposizione,del tutto
irrilevante per definirne l’ambito, che i contraenti
intendevano proseguire i lavori in base alle obbligazioni
assunte nel contratto: assolutamente conforme all’autonomia
ad essi attribuita dall’art.1372 cod. civ. che soprattutto
in un contratto di durata,quale è l’appalto di o.p.
consentiva loro di definire consensualmente in tutto o in
parte le contrapposte pretese già durante lo svolgimento

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del rapporto;e nel secondo caso di scegliere il criterio
(temporale,per singole obbligazioni o per partite di
lavori,per periodi ecc.) su cui fondare un unico o diversi
accordi di natura transattiva.
Con il secondo motivo il comune,deducendo violazione degli

art.53 e 54 r.d. 350 del 1895 censura la sentenza impugnata
per avere ritenuto tempestive le riserve apposte
dall’appaltatore dopo la sospensione dei lavori nel verbale
di ripresa in data 17 marzo 1982,senza considerare: a)che
tale non poteva considerarsi la domanda ivi apposta
dall’impresa di richiedere i danni,non completa e priva
tanto di causa petendi,che di petitum;che dunque aveva reso
inammissibile la sua successiva,ma intempestiva
esplicazione; b)che in ogni caso nei fatti continuativi di
danno,quali la sospensione dei lavori la riserva va
iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza
del fatto lesivo da apprezzare con la comune diligenza;per
cui nel caso tale iscrizione doveva essere contestuale al
verbale di sospensione dei lavori.
Le censure sono parte inammissibili,parte infondate.
Il comune, come ha riferito la Corte di appello e
confermato il ricorrente,con il secondo profilo del secondo
motivo del ricorso ha lamentato soltanto che la riserva in
questione successiva alla (seconda) sospensione dei lavori
(protrattasi per 401 giorni),non era stata iscritta

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dall’impresa come sarebbe stato necessario per assolvere
l’onere imposto dalle menzionate norme, nel verbale di
ripresa dei lavori redatto in data 17 marzo 1982,avendovi
provveduto solo successivamente in occasione del primo SAL
avente la data 7 giugno 1982;con la conseguenza che era

maturata la decadenza stabilita dal r.d. 350.
Pertanto, non essendo stata prospettata alcuna questione
inerente alla insorgenza in epoca antecedente al menzionato
verbale del danno ed alla percepibilità da parte
dell’appaltatore già in occasione del provvedimento di
sospensione dei lavori (che perciò implicava i necessari
accertamenti di fatto),detta questione non poteva essere
sollevata per la prima volta in sede di
legittimità:peraltro in contrasto con lo stesso assunto
dell’ente pubblico nel giudizio di merito ove aveva
riconosciuto “che le riserve dovevano essere fatte valere
nel verbale di ripresa dei lavori” (pag.9 ric.).
La doglianza è poi infondata per avere la Corte di appello
accertato che proprio nel menzionato verbale 17 marzo 1982
la De Lieto aveva formulato la richiesta di risarcimento di
ulteriori danni e ne aveva indicato specificamente la
causale nella precedente sospensione dei lavori,conclusa
con quel verbale;per poi specificarne titoli ed entità
entro il termine concesso dall’art.54 r.d. nel registro di

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contabilità

(circostanza,

quest’ultima

rimasta

incontestata).
La sentenza impugnata si è in tal modo puntualmente
attenuta alla giurisprudenza di questa Corte,del tutto

appalti,

l’appaltatore,

ove

intenda

nei pubblici
contestare

la

consolidata al riguardo,secondo cui:a)

contabilizzazione dei corrispettivi effettuata
dall’amministrazione, è tenuto ad iscrivere tempestivamente
apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri
documenti, ad esporre, nel modo e nei termini indicati
dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua
pretesa nel titolo e nella somma: pur quando il fatto
dannoso abbia carattere continuativo; b)siffatto onere
deve, pertanto, essere ottemperato sotto pena di decadenza
anzitutto attraverso tale immediata iscrizione,contenente
l’indicazione (non più mutabile) della causale del
corrispettivo richiesto;e quindi con la successiva e
tempestiva esplicazione della riserva in detto registro
mediante indicazione del fatto generatore e delle ragioni
specifiche della domanda nonché, ove possibile, del suo
importo in denaro (c.d. principio di specificità della
riserva:Cass.4566/2012;15013/2011; 17806/2004;17335/2002).
Consegue che nel caso è stato accertato non solo
l’assolvimento dell’onere dell’immediata denuncia dello
specifico fatto o situazione oggetto di riserva,perciò

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stesso escludente che la stessa si sia tradotta in una
richiesta del tutto generica di maggiori compensi non
collegabile ad alcun titolo preciso, ma anche quello della
successiva quantificazione di detta maggiore pretesa
nell’interesse pubblico -costituente la ratio dell’istituto

di cui agli art.53 e 54 r.d. 350- di consentire
all’amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle
contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza
della spesa .dell’opera in funzione della corretta
utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi
finanziari per essa predisposti.
Con

il

terzo motivo,i1

comune,deducendo violazione

dell’art.30 d.p.r. 1063 del 1962, nonché carenze di
motivazione, si duole che la Corte di appello abbia
qualificato illegittima la sospensione senza considerare
che era stata causata da eventi non facilmente prevedibili
al momento della consegna dei lavori,inquadrabili proprio
nell’ambito di previsione di cui al menzionato art.30
d.p.r. 1063 ed a cui la stessa impresa non si era opposta
accettando di dare prosecuzione al rapporto.
Con il quarto,deducendo violazione degli art.1175,1337 e
1375 cod. civ. addebita alla decisione di appello di aver
trascurato il comportamento colposo della controparte, a
conoscenza dei difetti del progetto che pur aveva accettato

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di eseguire e quindi non in buona fede per non averli
rilevati alla committente.
Anche queste censure sono infondate non tenendo in alcun
conto la costante giurisprudenza di legittimità relativa
“alle ragioni di pubblico interesse o necessità” che, ai

sensi dell’art. 30, comma secondo, d.P.R. 1063 del 1962,
legittimano l’ordine di sospensione dei lavori:da
identificare esclusivamente in esigenze pubbliche oggettive
e sopravvenute, non previste né prevedibili
dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza,
così che esse non possono essere invocate al fine di porre
rimedio a negligenza o imprevidenza dell’Amministrazione
medesima. E che proprio in relazione all’ipotesi di
sospensione dei lavori per la necessità (o opportunità) di
predisporre una “perizia di variante”, ha ripetutamente
avvertito che tale emergenza non deve essere ricollegabile
ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella
predisposizione e nella verifica del progetto da parte
dell’ente appaltante: tenuto, prima dell’indizione della
gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti
tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell’eliminare
il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera
così come progettata (Cass.12839/2012; 13643/2004;
5135/2002).

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Pertanto, correttamente la Corte di appello ha ritenuto non
rientranti nelle ragioni di pubblico interesse o necessità
richieste dal menzionato 2 ° comma dell’art.30 d.p.r. 1063,
motivi che hanno indotto il comune di Catanzaro a
disporre le sospensioni,avendo accertato così come aveva

fatto il Tribunale (senza alcuna contestazione specifica
del ricorrente) che esse erano dovute sia a specifiche
carenze progettuali dell’amministrazione, sia a
sopravvenute inadempienze della stessa che non avevano
consentito di completare le espropriazioni di alcune
terreni,nonché di conseguire le necessarie autorizzazioni
per la prosecuzione dei lavori (pag.16);che non potevano
essere riversate sull’impresa appaltatrice, né
conseguentemente ascritte

(anche

solo

in parte)

a

comportamenti negligenti di quest’ultima.
A prescindere infatti dalla palese contraddizione in cui è
incorsa la ricorrente che ora ha addebitato all’appaltatore
di non aver segnalato i difetti del progetto,perciò
ritenuti sussistenti al momento del bando,ora ha invece
negato tale preesistenza individuando la ragione della
sospensione nella sopravvenuta occupazione dei luoghi di
lavoro e delle case completate da parte dei soggetti
assegnatari, giova rilevare che proprio la facile
rilevabilità delle originarie carenze progettuali invocate
dalla stazione appaltante% ne disvela la gravità nonché

12

l’imputabilità esclusiva dell’inadempimento in cui la
stessa è incorsa unitamente alla impossibilità di
attribuirgli la qualità di ragione obbiettiva e
sopravvenuta di p.i. cui si riferisce l’art.30. Al lume del
quale non è peraltro consentito invocare successive

generiche occupazioni dei cantieri e/o delle case (che
escluderebbero comunque qualsiasi comportamento negligente
dell’appaltatore),una volta che entrambi i giudici di
merito hanno per converso accertato (ed il comune non ha
contestato anche trascrivendo il contenuto dei
provvedimenti di sospensione) che i fatti che li hanno
generati provenivano esclusivamente dai menzionati
comportamenti inerti dell’amministrazione.
Inammissibile

è

infine

l’ultimo

motivo

con

cui

quest’ultima, deducendo violazione dell’art.2697 cod. civ.
nonché difetti di motivazione,

censura la sentenza

• impugnata per avere accolto pretese indebite
dell’appaltatore anche a seguito di valutazioni errate del
c.t.u.,soprattutto con riferimento alle riserve 10-1 e 102: non avendo neppure esposto i fatti di causa necessari
per la comprensione della doglianza;né tanto meno il
contenuto delle riserve avanzate dall’impresa,né infine le
risultanze della consulenza tecnica,nonché le ragioni per
cui dovevano considerarsi errate (Cass.sez.un.11826/2013;
2276/2008).

13

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il ricorso e condanna il comune di

in favore dell’impresa in complessivi 7.700,00 di cui C
7.500,00 per onorario di difesa,oltre agli accessori come
per legge.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013.

Catanzaro al pagamento delle spese processuali,che liquida

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