Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27383 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27383 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

Data pubblicazione: 06/12/2013

SENTENZA
sul ricorso 74-2007 proposto da:
COOPERATIVA

EDILIZIA ALFA

80

S.C.R.L.

(C.F.

00868780651), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BOCCA DI LEONE 78 (PAL. TORLONIA), presso lo STUDIO
CICALA CURZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
2013
1547

VILLANO ANTONIO, giusta procura a margine del
s/)

ricorso;
– ricorrente contro

1

CONVITTO NAZIONALE TORQUATO TASSO DI SALERNO, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

contro

COMUNE DI ANGRI;
– intimato –

avverso la sentenza n.

673/2006 della CORTE

D’APPELLO di SALERNO, depositata il 19/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 23/10/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

– controricorrente-

2

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Salerno,con sentenza del 19
settembre 2006 ha determinato l’indennità dovuta dal
comune di Angri al ConvittoNazionale Torquato Tasso per

l’espropriazione,con decreto dirigenziale 29 maggio
2003,di un terreno edificatorio di proprietà di detto
ente ubicato in località Satriano (in catasto al
fg.12,part.1531 e 1532)in e 91.011,28, e quella per
l’occupazione temporanea dell’immobile in e 4740.
Per la cassazione della sentenza la Cooperativa Alfa
80,concessionaria del terreno che aveva spiegato
intervento adesivo nel giudizio di merito,ha proposto
ricorso affidato a 4 motivi;cui ha resistito il solo
convitto nazionale con controricorso.
Motivi della decisione
Il convitto nazionale ha preliminarmente eccepito
l’inammissibilità del ricorso della Cooperativa,non
parte del procedimento di espropriazione e non
interessata da alcuna statuizione della sentenza
impugnata (se non in ordine alle spese processuali);per
cui pur se avesse assunto la qualità di interventore
adesivo o di chiamato in garanzia impropria,la sua
impugnazione non sarebbe stata proponibile in mancanza
di quella del comune di Angri.
L’eccezione è fondata.
3

La più qualificata dottrina e la giurisprudenza di
legittimità sono da decenni fermissime sul principio che
unici soggetti legittimati a proporre e/o a subire il
giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di
espropriazione di cui all’art.19 legge 865/1971 sono

l’espropriante e l’espropriato; e che l’espropriante,
tenuto al pagamento dell’indennità, e,quindi unico
soggetto passivamente legittimato nel giudizio suddetto,
promosso dall’espropriato, deve essere individuato con
esclusivo riferimento al decreto di espropriazione, in
base al soggetto o ente in cui favore esso risulta
adottato:anche nell’ipotesi di espropriazione
disposta per la realizzazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, in cui obbligato al pagamento
dell’indennità resta il comune, quale beneficiario ai
sensi dell’art. 60 della legge n. 865 del 1971 delle
aree espropriate, anche quando,in ottemperanza alla
menzionata disposizione venga delegato (come si è
verificato nella fattispecie) altro soggetto per P’
tacquisizione delle aree , esaurendosi in tal caso la
delega in un mero incarico a compiere in nome e per
conto del comune e d’intesa con quest’ultimo gli atti
necessari per l’adozione del provvedimento ablatorio. E
non venendo meno tale legittimazione per il fatto che il
decreto di esproprio abbia ad oggetto suoli assegnati
agli enti ed alle cooperative indicate dalla menzionata
4

normativa, in quanto la loro proprietà è pur sempre
acquisita dal comune espropriante (da ultimo:
Cass.13456/2011; 19048/2008; 18612/2008; nonché sez.un.
24397/2007).
In aderenza a questi principi la Corte di appello ha

posto esclusivamente a carico del comune di Angri
l’obbligo di corrispondere al Convitto l’indennità per
l’espropriazione del terreno di sua proprietà, e
soltanto detta amministrazione ha condannato al deposito
presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma
necessario per integrarne l’importo giudizialmente
determinato:senza emettere alcuna statuizione nei
confronti della Cooperativa Alfa inutilmente
costituitasi (ed intervenuta) nel giudizio,e perciò
priva di interesse a proporre impugnazione contro detta
sentenza (se non in relazione alla pronuncia sulle spese
processuali,invece non impugnata).
Né giova alla ricorrente la formula dell’art.19 legge
865 che faculta a proporre opposizione alla stima
dell’indennità (art.19) “i proprietari e gli altri
interessati”:avendo questa Corte costantemente escluso
da quest’ultima categoria tutti i soggetti che abbiano
sull’immobile espropriato un diritto personale di
godimento o addirittura una mera aspettativa (come
l’assegnatario) oppure una relazione di fatto (come il
possessore);o che vi esercitino in virtù di un titolo
5

legittimo un’attività imprenditoriale o commerciale. E
più in generale i titolari di rapporti che, pur
risultando in qualche modo connessi all’obbligazione
indennitaria siano diversi, quanto ai soggetti, al
titolo

o

all’oggetto,

da

quello

concernente

l’opposizione alla stima dell’indennità di
espropriazione (o di occupazione):fra i quali rientra il
(successivo) assegnatario del terreno e/o il
concessionario dell’opera su di esso realizzanda:
trattandosi di soggetti che non sono parte del rapporto
espropriativo,sono titolari di un rapporto
cronologicamente

e

logicamente

successivo

alla

conclusione del procedimento espropriativo,cui il loro

+

diritto è necessariamente condizionato,e perciò fondato
non sull’espropriazione, ma su di una convenzione o
altro titolo intercorrente con l’espropriante diverso da
quello (espropriazione) ex lege oggetto del giudizio di
opposizione alla stima e/o di determinazione giudiziale
dell’indennità; che conclusivamente solo indirettamente
e di riflesso può dipendere (anche) dalla decisione di
questa,

perciò restando totalmente estraneo alle

indicate disposizioni legislative
10680/2000; 7358/1995;

(Cass. 7096/2012;

232/1992).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
6

La Corte,dichiara inammissibile il ricorso,e condanna la
Cooperativa al pagamento delle spese processuali,che
liquida in favore del comune in complessivi e 2.700,00
di cui E 2.500,00 per onorario di difesa,oltre agli
accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

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