Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27382 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 01/12/2020), n.27382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26187-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.R.R.H.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA N. 322, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CROCE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2013 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 16/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 61/02/13, depositata in data 16 maggio 2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di due avvisi di accertamento, per maggiore IRPEF ed addizionali, regionali e comunali, dovute in relazione agli anni d’imposta 2004 e 2005, emessi nei confronti di B.R.R.H.S., D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 (a seguito di notifica al contribuente di un questionario, volto a richiedere elementi giustificativi in merito al possesso di beni indici di capacità contributiva ed al quale non era stata data risposta) era stata riformata la sentenza della commissione tributaria provinciale di Terni n. 230/3/10, che aveva rigettato il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto la necessità del contraddittorio endoprocessuale non soddisfatta dal mero invio al contribuente stesso di un questionario;

che il B. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, prima della modifica introdotta dal D.L. 78 del 2010, art. 22, conv. con modificazioni in L. n. 122 del 2010, nonchè del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, avendo la C.T.R. ritenuto che, anche in ipotesi di accertamento sintetico operato con riferimento al testo del citato art. 38, previgente alla novella introdotta nel 2010, fosse previsto l’obbligo del contraddittorio preventivo;

che il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass.24823/2015) il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”. Le Sezioni Unite hanno evidenziato, appunto, come, nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzali, non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale “il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, (come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010), in tema di accertamento sintetico”. Nella specie, è pacifico che si verte in ipotesi di accertamenti sintetici notificati nel 2009, ma per gli anni d’imposta 2004 e 2005, in relazione ai quale non opera la modifica normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010. Invero, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l’art. 22, comma 1), con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli “accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto e quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (cfr. Cass.21041/2014; Cass. 22746/2015). La sentenza della C.T.R. non è pertanto conforme ai suddetti principi di diritto;

che conseguentemente la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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