Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27381 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 29/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.29/12/2016),  n. 27381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11884-2011 proposto da:

F.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANLUCA CONTALDI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FINANZA & FUTURO BANCA S.P.A. C.E. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato

FEDERICO HERNANDEZ, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MASSIMO GOFFREDO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/02/2011 R.G.N. 967/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato CONTALDI STEFANIA per delega avvocato CONTALDI

MARIO;

udito l’Avvocato HERNANDEZ FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 73 in data 26 gennaio – 11 febbraio 2011 notificata il 10 marzo 2011 rigettava il gravame proposto da F.M. avverso la sentenza di primo grado, che nel revocare il decreto ingiuntivo emesso a favore di detto appellante (avente ad oggetto l’indennità sostitutiva del preavviso e indennità suppletiva di clientela per un totale di 229.106,90 Euro, in relazione al recesso per giusta causa dal contratto di agenzia stipulato con la società per azioni FINANZE & FUTURO BANCA, recesso comunicato dal F. con lettera del 6 ottobre 2005), in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta opponente, aveva condannato l’attore – opposto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso dovuta alla preponente, detratto quanto richiesto dall’agente a titolo di retribuzione dell’ultima mensilità.

Ad avviso del giudice di primo grado, il recesso dell’agente era sprovvisto di giusta causa, così da legittimare la richiesta della società di condanna del F. al pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso.

L’attore, che svolgeva per la mandante funzione di regional manager, aveva motivato il suo recesso per il fatto che la società aveva rimosso dall’incarico, a causa di gravi episodi di malversazione, un agente (tal D.G.), componente della rete di promotori finanziari coordinata dallo stesso F., senza il consenso di costui, così diminuendo in maniera consistente il suo portafoglio.

Secondo il tribunale, l’anzidetta motivazione non integrava giusta causa di recesso, poichè la risoluzione del rapporto con l’agente infedele era stata la conseguenza diretta e necessaria di gravi episodi di truffa e appropriazione indebita accertati anche grazie alle segnalazioni dello stesso F.. Inoltre, la sua rimozione dall’incarico e l’assegnazione ad altro gruppo di promotori del relativo portafoglio aveva comportato un danno economico di minima entità per l’attore, inferiore a quel 5%, che in forza dell’applicato A.E.C. costituiva la percentuale di variazione provvisionale che la preponente poteva liberamente effettuare.

Inoltre, il recesso era intervenuto a circa sei mesi di distanza dalla risoluzione del rapporto tra la mandante e il suddetto D.G., di modo che il comportamento della Banca non era stato tale da impedire la sia pure temporanea prosecuzione del rapporto.

Per di più, il F. dopo un mese dal recesso aveva intrapreso l’attività di promotore finanziario per un’altra società, sicchè la sua unilaterale decisione era avvenuta per fatti non certamente addebitabili alla preponente. Con l’interposto gravame il F. aveva lamentato che il suo recesso era dipeso dalla mancata riassegnazione al suo gruppo di promotori del portafoglio, relativo al D.G., ciò che aveva determinato, oltre al pregiudizio economico, soprattutto un danno di immagine nei confronti degli altri agenti del gruppo, che si attendevano una redistribuzione interna del portafoglio e dei clienti. A fronte di una prassi consolidata, secondo cui il portafoglio degli agenti per qualunque motivo cessati dall’incarico veniva ridistribuito all’interno del gruppo di cui facevano parte, il fatto che la società avesse nella specie proceduto in modo diverso, secondo l’appellante, aveva legittimato i sospetti che egli fosse stato in qualche modo colluso con il D.G..

Secondo l’appellante, inoltre, non era valida nei suoi confronti la norma del richiamato A.E.C., hè derogata da un diverso accordo individuale, in forza del quale ogni variazione delle provvigioni doveva essere accettata.

L’appellante, tra l’altro, aveva insistito per l’ammissione dei capitoli di prova testimoniale in ordine ai fatti sui quali fondava la propria ricostruzione degli avvenimenti.

Nel rigettare l’appello, la Corte territoriale osservava come alla luce della lettera di recesso in data 6 ottobre 1995 il motivo determinante Alla cessazione del rapporto di agenzia era consistito nel fatto che la società aveva rimosso unilateralmente il D.G. dalla rete dei promotori coordinata dal F., e così il consistente portafoglio facente capo al predetto. Era condivisibile il ragionamento seguito dal giudice di primo grado, secondo cui era stata del tutto legittima e giustificata l’esclusione dalla rete commerciale del D.G., rete di esclusiva pertinenza della preponente. D’altro canto, come si legge nell’impugnata sentenza, l’appellante non aveva indicato alcun elemento che valeva a configurare un suo diritto a che il portafoglio del D.G. rimanesse all’interno del gruppo di promotori da lui coordinato, se non una prassi consolidata in forza della quale il portafoglio degli agenti cessati era sempre ridistribuito all’interno del loro gruppo di appartenenza. “L’esistenza di tale prassi, nella tesi dell’appellante, verrebbe poi ad assumere rilievo non in quanto fonte diretta di un suo diritto, ma solo in riferimento al fatto che la sua mancata osservanza nel caso che lo riguarda gli avrebbe provocato discredito agli occhi degli agenti da lui diretti e dei clienti”.

In proposito, i giudici di appello osservavano che nella lettera di recesso si faceva soltanto cenno alla rimozione unilaterale del D.G. e non anche alla mancata redistribuzione del suo portafoglio all’interno del gruppo. Peraltro, non era ravvisabile alcun pregiudizio alla reputazione del F. per il fatto che la proponente avesse adottato una misura del tutto giustificata in relazione alla situazione venutasi a creare. La ragionevolezza di una simile decisione, secondo la Corte genovese, era di tale evidenza da escludere una qualsiasi potenzialità lesiva della reputazione del F., nei confronti del quale peraltro non risultava che la società avesse mai manifestato sospetti per quanto accaduto all’interno del suo gruppo. Era certo che non si era trattato di una situazione di tale gravità da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. A tal proposito la Corte di Appello evidenziava come il F. non avesse smentito il legale rappresentante della proponente il quale, sempre in occasione del libero interrogatorio, aveva dichiarato che nessun agente del gruppo coordinato dall’appellante si era lamentato per la mancata redistribuzione del portafoglio, mentre quanto ai clienti nulla era stato dedotto dal F. circa il concreto il pregiudizio da costui lamentato.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione F.M. con atto di cui è stata chiesta la notifica il 26 aprile 2011 per avvenuta un mezzo posta spedita il successivo giorno 27, affidato a quattro motivi.

FINANZA & FUTURO BANCA S.p.A. ha resistito all’impugnazione avversaria mediante controricorso.

Nell’interesse del F. è stata depositata memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sinteticamente, i motivi addotti a sostegno del ricorso sono i seguenti:

1) violazione e falsa applicazione – art. 360 c.p.c., n. 3 – dell’art. 1340 c.c. circa la natura di fonte integrativa del contratto di agenzia dell’uso aziendale; omessa e/o carente e/o contraddittoria motivazione circa la mancata assunzione di prove orali pertinenti al suddetto uso aziendale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, in tema di comportamento complessivo della Banca posteriore all’esecuzione del contratto; omessa e/o carente motivazione per mancato esame della allegazione documentale;

3) erronea valutazione del contenuto della lettera di recesso (documento n. 5 del fascicolo di primo grado), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

4) omessa motivazione circa la mancata assunzione di prove orali, pertinenti all’immediatezza della giusta causa di recesso, in relazione al citato art. 360 c.p.c., n. 5.

Quanto al primo motivo, il ricorrente ha evidenziato come l’argomentazione della Corte di Appello fosse erronea perchè con l’interposto gravame (pagine 8-13 del ricorso ex art. 434 c.p.c.) aveva dedotto senza equivoci quale fonte del suo diritto, a non vedersi sottratto dal proprio gruppo il portafoglio del D.G., la conforme prassi aziendale relativa alla redistribuzione, tra i rimanenti componenti del gruppo secondo criteri meritocratici stabiliti dal regional manager, prassi vigente per qualsivoglia ipotesi di risoluzione del rapporto, rispettata dalla società anche in caso di cessazione dovute a malversazioni operate dal promotore, di modo che, estromesso il D.G., si era creata una legittima aspettativa di vedersi attribuire pro quota il portafoglio del predetto. Non essendo avvenuta l’attesa riassegnazione del portafoglio, il F. aveva più volte incontrato i vertici aziendali per chiedere spiegazioni circa la loro inerzia e per sollecitare il rispetto della menzionata prassi aziendale. Infine, dopo aver scoperto che, a sua insaputa, il portafoglio in questione era stato suddiviso tra gli appartenenti ad altro gruppo, non era rimasta altra strada se non quella di recedere per giusta causa dal rapporto. Infatti, tale mancata assegnazione non avrebbe potuto non determinare, come poi di fatto verificatosi, un grave pregiudizio all’immagine e alla reputazione professionale, giacchè tutti i sottoposti si erano chiesti per quale motivo Finanze & Futuro Banca avesse deciso in questo caso di infrangere la consolidata prassi aziendale, arrivando sino al punto di sospettare un coinvolgimento di esso F. nelle malversazioni del D.G.. Analoghi dubbi non avrebbero potuto non porsi, così come in effetti era avvenuto, i già clienti del D.G., con i quali il F. si era messo in contatto.

Al riguardo con l’atto di appello era stata richiamata la produzione numero (OMISSIS) (dettaglio e consistenza portafoglio del promotore G. e sua distribuzione tra i coordinati del manager) e si era insistito per l’ammissione di pertinenti capitoli di prova orale già dedotti in primo grado (…13. Vero che tale prassi era stata altresì rispettata in occasione della risoluzione del rapporto agenziale intercorso con la signora G. Antonella; 14. Vero che infatti il portafoglio già proprio della signora G., di cui al foglio 54, da mostrarsi al teste, era stato affidato da Finanza & Futuro al F., coordinatore e Regional manager della G., affinchè lo suddividesse con criteri meritocratici tra i propri sottoposti… nel novembre 2004…).

Il giudice di merito, pertanto, aveva gravemente errato a non ammettere le prove orali richieste, specie riguardo alla ridistribuzione del portafoglio della promotrice G., dimissionata contemporaneamente al promotore D.G., le cui malversazioni erano state infatti accertate durante il periodo di preavviso.

Ancor prima, erroneamente era stato negato rilievo alle allegazioni (doc. 54 fascicolo di primo grado), in punto di prassi aziendale in tema di riassegnazione del portafoglio, ritenendo che tale prassi, anche ove accertata, non avrebbe attribuito di alcun diritto in capo all’esponente.

Ed infatti l’uso aziendale in questione, costituito dal reiterato comportamento di Finanze & Futuro Banca S.p.A., doveva essere incluso tra le cosiddette fonti sociali eteronome del rapporto di agenzia del promotore, posto che attraverso gli usi si conseguiva la disciplina uniforme di rapporti con riferimento alla collettività dei promotori agenti dell’azienda. Tale uso aziendale, dunque, veniva a costituire una fonte di obbligo unilaterale, di carattere collettivo del datore di lavoro destinato ad agire sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia dell’accordo economico collettivo. A tal riguardo il ricorrente richiamava la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte in data 13 dicembre 2007 n. 26107 (secondo cui la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sè, gli estremi dell’uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali – tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d’azienda e che sono definite tali perchè, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un’uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un’azienda – agisce sul no dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale).

Con la seconda doglianza, il ricorrente si è doluto della mancata considerazione dei documenti prodotti (allegati nn. 24/31 nel fascicolo di parte di primo grado ed analiticamente indicati nel ricorso introduttivo) ad ulteriore conferma dell’uso aziendale, dai quali emergeva che la società aveva chiesto ogni volta il benestare del regional manager per qualsiasi modifica della consistenza qualitativa o quantitativa del suo portafoglio.

Con il terzo motivo, il F. ha dedotto che dalla lettura integrale della lettera, con la quale era stato comunicato il recesso, emergeva il contrario di quanto al riguardo opinato dal giudice di merito.

Con il quarto motivo, infine, ha lamentato la mancata ammissione della prova testimoniale sul fatto che sin dal momento in cui aveva saputo dell’intendimento di affidare ad altri il portafoglio del D.G., aveva più volte vanamente tentato, nell’ambito di circostanziati colloqui avuti con i vertici della società sino al settembre 2005, di indurre costoro all’ottemperanza dell’anzidetta prassi aziendale, al fine di assegnare il portafoglio del D.G. all’interno del gruppo dei suoi coordinati.

Le anzidette censure, che per la loro evidente connessione possono essere esaminate congiuntamente, vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni.

In primo luogo va osservato come il ricorrente abbia del tutto omesso di riferire compiutamente i termini della sua domanda in occasione del giudizio di primo grado, laddove dagli atti emerge soltanto che al somma di 229.106,90 Euro fu chiesta dal F., a titolo di indennità sostituiva del preavviso e di indennità suppletiva di clientela, sulla scorta dell’asserita giusta causa del proprio recesso, mediante procedimento monitorio, all’esito del quale venne accolta l’opposizione della società in epigrafe avverso l’ottenuto decreto ingiuntivo, quindi revocato, con accoglimento della riconvenzionale spiegata dall’opponente.

Orbene, è noto che la L. n. 533 del 1973 non ha fatto venir meno l’ammissibilità del procedimento d’ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si è limitata a prevedere l’applicabilità del rito del lavoro nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che, configurandosi la prima fase come procedimento speciale a cognizione sommaria, retto dalle disposizioni sue proprie, il ricorso può essere redatto anche in modo sommario, purchè sia mpagnato da uno dei documenti di cui agli artt. 634, 635 e 636 c.p.c., mentre nella seconda fase, che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, l’opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, deve integrare la domanda proponendo nell’atto di costituzione, oltre alle necessarie specificazioni della pretesa, tutte le deduzioni ed eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall’opponente o le pretese avanzate da quest’ultimo in via riconvenzionale, e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno (Cass. lav. n. 17494 del 28/07/2009, conformi n. 3591 del 2000 e n. 13467 del 2003).

Ne deriva che per poter verificare le omissioni e le carenze denunciate dall’attuale ricorrente, soprattutto per quanto concerne l’asserito uso aziendale, sarebbe stato indispensabile enunciare compiutamente la domanda dell’attore, in senso sostanziale, avanzata in occasione del suddetto giudizio di opposizione, però come visto definito con il rigetto di ogni sua pretesa, rigetto per di più confermato in appello con la pronuncia qui impugnata.

Inoltre, dal ricorso per cassazione del F. non emerge in alcun modo che la sentenza di primo grado abbia affrontato la problematica dell’uso aziendale, sulla cui pretesa inosservanza l’attore ha poi in buona sostanza fondato le successive impugnazioni (in sede di merito e poi di legittimità).

Orbene, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 6, civ. – 3, n. 1926 del 03/02/2015, conforme Cass. n. 7825 del 2006).

Conviene qui ricordare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. ex plurimis, Cass. S. U. civ. n. 11653/2006).

Più in particolare, in ragione del ricordato principio di autosufficienza, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ha l’onere di indicare in maniera specifica e perspicua tutte le ragioni che, in fatto e in diritto, sostenevano la pretesa e che, asseritamente, sarebbero state trascurate o mal valutate dal giudice di merito; ciò al fine di permettere al giudice di legittimità la valutazione della fondatezza di tali ragioni solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, senza la necessità di far rinvio o accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (V. Cass. lav. n. 15808 del 23/04 – 12/06/2008).

Pertanto, anche nel caso di specie, qui in esame, vertendo la doglianza sull’asserita errata considerazione della valenza delle circostanze fattuali, inerenti all’asserito uso aziendale, sarebbe stato onere del ricorrente non solo indicarle, ma anche specificare se e in che termini le stesse siano state effettivamente allegate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, così da consentire alla Corte la possibilità di verificare, sulla base del ricorso medesimo, l’idoneità del relativo comportamento difensivo ad esprimere l’effettiva portata della dedotta pretesa creditoria azionata, soprattutto in ordine alla causa petendi della domanda, atteso che le censure di parte ricorrente comportano pur sempre che il potere – dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di indicarne compiutamente il contenuto per quanto di rilievo ai fini della doglianza sollevata, non essendo compito di questa Corte quello di ricercarlo autonomamente.

Il F., invece, non ha assolto a tale onere, non avendo per nulla riprodotto nel ricorso per cassazione gli esatti termini della propria domanda in occasione dell’instaurato giudizio di opposizione in primo grado (nè peraltro le espressioni effettivamente usate con il successivo risposto gravame, di cui è stata riportata una mera sintesi, con rinvio alle pagine 8/13 dell’atto di appello, riprendendo conformi rilievi espressi nel primo grado di giudizio, ma senza alcuna precisazione di riferimento su quest’ultimo punto), riguardo alle circostanze fattuali asseritamente non considerate ovvero erroneamente apprezzate dalla Corte territoriale, che sarebbero state allegate in prime cure, di guisa che le relative censure devono ritenersi inammissibili (cfr. pure Cass. 3 civ. n. 22540 del 20/10/2006, secondo cui qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa).

Nè le rilevate lacune possono dirsi in qualche modo superate dalla riproduzione dei capitoli di prova testimoniale (da 11 a 25, v. pagg. 11/15 del ricorso), trattandosi di deduzioni rilevanti a fini istruttori, ma che non attengono alla ritualità delle allegazioni richieste ai fini del petitum e della causa petendi (cfr. in part. l’art. 414, nn. 3 e 4, art. 434 pure secondo il testo nella specie ratione temporis applicabile, nonchè art. 437 c.p.c., comma 2, quest’ultimo segnatamente riguardo al divieto di novità in appello circa domande, eccezioni e mezzi di prova).

Per di più, il ricorso qui in discussione non contiene alcun indice analitico dei documenti prodotti, laddove a pagina 25, si limita ad indicare come depositati unitamente all’originale dell’atto, copia autentica della sentenza impugnata, istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, vistata dalla competente cancelleria della Corte d’Appello di Genova, ed i fascicoli di primo e di secondo grado di giudizio. Per contro, a parte la sanzione d’inammissibilità espressamente prevista dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, secondo cui il ricorso deve contenere la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, lo stesso codice di rito al successivo art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, stabilisce che insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: … gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Non può prescindersi pertanto, dal richiamo all’orientamento espresso da questa Corte, in base al quale, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dalla disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è necessario indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, provvedendo altresì alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (cfr. Cass. 6 marzo 2012 n. 4220, 9 aprile 2013 n. 8569 e Cass. 24 ottobre 2014 n. 22607). Può quindi affermarsi che il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi della erronea valutazione di un atto da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo integralmente e di indicarne il contenuto (cfr. anche Cass. lav. n. 4350 del 4/3/2015, secondo cui nel giudizio di cassazione, gli oneri di contenuto e di deposito, di cui ai citati artt. 366 e 369, non possono considerarsi validamente soddisfatti attraverso il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento d’interesse nell’elenco degli atti).

Dunque, nel caso di specie, non è stato completamente adempiuto il requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per cui è invece necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate, visto che il ricorrente ha omesso di indicare, specificando le esatte espressioni utilizzate, se le circostanze di fatto rilevanti siano state effettivamente e ritualmente allegate già primo grado (cfr. tra le altre Cass. 2, civ. n. 7825 del 04/04/2006, secondo cui per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.

Conformi: Cass. n. 16360 del 2004, n. 12166 e n. 19788 del 2005, n. 12688 del 30/05/2007, nonchè n. 1926 del 3/2/2015. Cfr. ancora Cass. I civ. n. 2097 del 31/01/2007, secondo cui la inammissibile carenza espositiva del ricorso per cassazione relativamente ai fatti di causa non può essere superata nemmeno attraverso l’esame della narrativa contenuta nel controricorso al ricorso incidentale e nella memoria illustrativa, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione).

Per altro verso, va evidenziata la ratio decidendi della sentenza di appello, che nella sua lineare coerenza non appare meritevole di censure.

Infatti, la Corte di merito nel giudicare infondato l’interposto gravame ha insindacabilmente accertato in punto di fatto, esaminando la lettera del F. in data sei ottobre 2005, che il motivo determinante il recesso comunicato con tale missiva era consistito nella rimozione, unilaterale, operata da Finanza & Futuro, del D.G. dalla rete di promotori (coordinata dall’attore) e così il consistente portafoglio facente capo allo stesso. Da ciò derivava, quindi, la fondatezza degli argomenti svolti dal tribunale (tra i quali, come già detto, non risulta esser stata minimamente affrontata la questione della prassi o dell’uso aziendale, invece dedotta in appello) a sostegno della impugnata decisione, di considerare non giustificato il recesso, dovendo condividersi integralmente il ragionamento seguito dal giudice di primo grado, secondo cui da un lato l’esclusione del D.G. ineriva alla gestione organizzativa della rete commerciale, perciò di esclusiva pertinenza della preponente, ed era giustificata alla luce dei gravi fatti che avevano portato alla revoca dell’incarico al medesimo D.G.; d’altro canto, secondo la Corte ligure, dall’anzidetta esclusione non era derivato nessun danno economico apprezzabile per il F., il quale infatti su tale punto non aveva insistito (circostanza quest’ultima – ossia la mancanza di un decreto danno patrimoniale per l’appellante, evidenziata dal primo giudicante, ma non specificamente impugnata dallo stesso con il successivo gravame- peraltro nemmeno debitamente confutata dal medesimo con l’attuale ricorso).

Si legge ancora nella sentenza de qua che in seguito l’appellante non aveva indicato alcun elemento idoneo a configurare un suo diritto a che il portafoglio del suddetto estromesso rimanesse all’interno del gruppo coordinato da esso F., se non l’anzidetta asserita prassi consolidata.

Secondo la Corte territoriale, però, l’esistenza di tale prassi, in base alla tesi dell’appellante, assumeva rilievo, non in quanto fonte diretta di un suo diritto, ma soltanto in relazione al fatto che la sua mancata osservanza nel caso specifico gli avrebbe provocato discredito agli occhi dei suoi collaboratori e dei clienti.

Detta tesi, però, non era sostenibile. Infatti, premesso che nella lettera di recesso si faceva riferimento soltanto alla rimozione unilaterale del D.G., e non alla mancata ridistribuzione del suo portafoglio all’interno del gruppo, non era ravvisabile alcun pregiudizio alla reputazione del F. nel fatto che la preponente aveva adottato una misura del tutto giustificata in relazione alla particolare situazione venutasi a creare (il legale rappresentante della società in sede di libero interrogatorio aveva spiegato che si era reso opportuno spostare il portafoglio del D.G., perchè era ancora da valutare se la situazione di costui avesse implicazioni sull’intero gruppo). Dunque, ad avviso della Corte d’appello, la ragionevolezza di una simile decisione era di tale evidenza da escluderne qualsiasi potenzialità lesiva per la reputazione del F., che non fosse quella oggettivamente conseguente alla situazione venutasi a creare all’interno del suo gruppo a causa del comportamento del D.G., e alla responsabilità facente capo al ricorrente quale coordinatore dello stesso gruppo.

Pertanto, anche in base ad ulteriori ragionevoli considerazioni, la Corte d’Appello concludeva accertando che nella specie non si era verificata alcuna situazione di tale gravità, tale da non consentire nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto contrattuale.

Dunque, alla stregua del surriferito percorso argomentativo, la Corte di merito ha reputato inverosimile la tesi della prassi o uso aziendale, propugnata negli anzidetti termini dall’appellante (nulla di preciso, ad ogni modo, risultando in precedenza, soprattutto per quanto concerne il giudizio di primo grado), ritenendo comunque giustificata nello specifico la decisione di non assegnare il portafoglio clienti dell’escluso D.G. all’interno del suo gruppo di appartenenza, ed accertando per contro che non ricorrevano gli estremi della giusta causa nel recesso, senza preavviso, comunicato dal F..

Orbene, a fronte delle anzidette logiche argomentazioni, da parte del competente giudice di merito, che in definitiva ha escluso motivatamente la giusta causa nel recesso dell’agente, è inconferente ed irrilevante il primo motivo di ricorso, tendente a rimettere in discussione, sotto altro profilo, l’apprezzamento in punto di fatto compiuto dalla Corte d’Appello, che nel considerare del tutto giustificati i provvedimenti addottati nel caso particolare venutosi a determinare per l’esclusione del D.G., ha escluso come già detto la giusta causa del recesso da parte del F., per quanto da costui rappresentato con la lettera del sei ottobre 2005.

Restano, quindi, assorbiti gli altri motivi d’impugnazione, anch’essi connessi evidentemente al primo circa l’asserita illegittima violazione del preteso uso aziendale; ciò che vale dunque pure con riferimento al terzo, relativo all’asserita erronea valutazione del contenuto della lettera di recesso non essendo consentito a questa Corte di legittimità valutare diversamente gli apprezzamenti, logici e motivati in proposito svolti dai giudici di merito (cfr. la missiva 6-10-2005, pressochè integralmente riprodotta alle pagine 6 e 7 del ricorso, come qui di seguito riportata per estratto: “… Il sig. F. lamenta che la Vs. Società abbia provveduto ad unilateralmente rimuovere dalla rete dei promotori finanziari organizzata… la posizione del Signor D.G.R., e così il consistente portafoglio che la medesimo faceva capo….. senza ottenere – nè richiedere – la previa autorizzazione del F….la suddetta Vs. condotta, tra l’altro, ha cagionato… oltre ad un danno patrimoniale, anche un evidente ed innegabile danno all’immagine e alla reputazione professionale, sia all’interno dell’azienda, verso i di lui colleghi e sottoposti, sia all’esterno della stessa. Sulla scorta di tutto quanto sopra, il Signor Maurizio F. ritiene imprescindibilmente leso l’elemento fiduciario del rapporto con Voi intercorrente e, con la presente, Vi comunica il proprio irrevocabile recesso per giusta causa e, dunque, con effetto immediato… Vi invita, perciò, a predisporre quanto prima la liquidazione di tutte le competenze, anche di fine rapporto… fatto salvo e riservato ogni e meglio visto diritto ed azione…, anche in punto di risarcimento patiti e patiendi danni” – peraltro senza alcun espresso riferimento all’indennità sostitutiva del preavviso).

Orbene, vale la pena ricordare che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito (Cass. n. 91 del 07/01/2014, conformi n. 15489 del 2007, n. 5024 del 28/03/2012. V. altresì Cass. n. 25332 del 28/11/2014: il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa; ne deriva che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.

Cfr., inoltre, Cass. 3 civ. n. 10295 del 07/05/2007, secondo cui, mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico – con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire mediante l’indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla dottrina prevalente – invece, il vizio relativo all’incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni. Da ciò consegue che il ricorrente non può denunciare contemporaneamente la violazione di norme di diritto e il difetto di motivazione, attribuendo alla decisione impugnata un’errata applicazione delle norme di diritto, senza indicare la diversa (Ndr: testo originale non comprensibile) attraverso la quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto diverso da quello contemplato dalla norma di diritto applicata al caso concreto, perchè la deduzione di questa deficienza verrebbe, nella realtà, a mascherare una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

Cfr. pure Cass. 2, civ. n. 1946 del 25/07/1967, secondo cui il giudice di merito per adempiere all’obbligo della motivazione non è tenuto a compiere una analisi particolareggiata di tutte le deduzioni delle parti e di tutti gli elementi probatori emersi nel procedimento, essendo sufficiente che egli, attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze di causa, spieghi le ragioni che hanno determinato il suo convincimento.

V. ancora Cass. lav. n. 16499 del 15/07/2009, secondo cui in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Nè tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro, nel quale il giudice, all’udienza fissata ex art. 420 c.p.c., può esercitare il suo potere valutativo, in ordine alla rilevanza o meno delle prove, invitando le parti alla discussione, così ritenendo la causa “matura per la decisione” ai sensi del comma 4 del richiamato articolo, e, quindi, implicitamente rigettando le istanze istruttorie formulate dalle parti.

Analogamente, Cass. lav. n. 13375 del 10/06/2009 affermava che il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e che ben può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga – con giudizio che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità – la stessa superflua, Conforme Cass. n. 6161 del 1979).

Pertanto, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del soccombente al rimborso delle relative spese a favore di parte controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore della società controricorrente, in Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali ed in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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