Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27381 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 01/12/2020), n.27381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 633-2014 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A NIBBY 7,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, rappresentato e

difeso dagli avvocati MASSIMO METELLI, LEONARDO FAVA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2013 della COMM. TRIB. REG. dell’Umbria

depositata il 07/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il contribuente M.F. impugnava con unico ricorso tre avvisi di accertamento con i quali l’ufficio gli attribuiva per gli anni 2006, 2007 e 2008 maggiori redditi derivanti dall’accertamento di utili extra bilancio in capo a tre società a ristretta base partecipativa, delle quali egli era stato socio o amministratore.

Deduceva, tra l’altro, la carenza di motivazione degli avvisi, la mancanza di un previo processo verbale di constatazione e l’insufficienza di prove sulla distribuzione dei maggiori utili.

La CTP di Perugia rigettava il ricorso, e la CTR dell’Umbria rigettava l’appello.

Contro quest’ultima sentenza ricorre il contribuente sulla base di tre motivi.

Resiste l’Ufficio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto – art. 2729 c.c., in relazione agli artt. 2511 e 2521 c.c.. Errore di diritto.

La presunzione di distribuzione dei maggiori utili societari confligge con il fatto che una delle tre società era una cooperativa, che per legge non poteva avere un numero di soci inferiore a nove.

Il motivo è infondato.

Sulla legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili a soci di società a ristretta base, la giurisprudenza può dirsi consolidata. In primo luogo, nel percorso logico che conduce all’attribuzione al socio di società a ristretta base partecipativa di utili extracontabili di quest’ultima, questa Corte (Sez. V, n. 33976 del 2019) ha affermato che:

In tema di imposte sui redditi di capitale, per escludere l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l’autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo.

Nel caso di specie, la sentenza della CTR è molto precisa su questo aspetto, affermando che per una società l’accertamento divenne definitivo per mancata impugnazione, mentre per le altre due vi fu un contenzioso in conclusione favorevole al fisco. Quindi, il fatto che le società avessero maturato utili extracontabili non può essere messo in discussione.

Sulla presunzione di distribuzione, ugualmente si è affermato che (Sez. VI-5, ord. n. 18042 del 2018):

“In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonchè di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria”.

Sulla mancanza di ristretta base partecipativa (perchè in tal senso deve essere interpretato l’argomento del contribuente secondo cui una delle società era una cooperativa che doveva avere per legge almeno nove soci), la questione appare, in primo luogo, nuova e quindi inammissibile perchè mai dedotta in precedenza. In ogni caso, è vero che l’art. 2522 c.c., in vigore dopo la riforma societaria (2003-2005), prevede al comma 1, il numero minimo di nove soci per costituire una cooperativa, ma al comma 2, ne consente, in deroga, anche solo tre, quando i soci sono tutte persone fisiche e la società adotta le norme della srl. Quindi, il fatto che una società cooperativa debba avere almeno nove soci non è un principio assoluto. Peraltro, solo una delle tre società i cui utili sono stati accreditati al ricorrente era una cooperativa, per cui per le altre due questo argomento non avrebbe comunque pregio.

Nel caso concreto, poi, non è noto quando le società sono state costituite ed era onere del contribuente allegarlo, mentre, per contro, la sentenza della CTR appare nuovamente molto dettagliata sul punto, laddove afferma che la società “Hotel Progetto la Villa s.r.l.” aveva due soli soci ( Ma. e M.), e che nelle altre due, “Immobiliare M. srl” e “Orizzonti soc. coop. a r.l.” il M. era accreditato di una quota di possesso dell’intero capitale sociale, in quanto socio ed amministratore unico di una, ed amministratore unico e di fatto dell’altra. E’ la stessa sentenza della CTR quindi, a chiarire, con argomenti di fatto non contestabili in questa sede, che nel caso di specie si è in presenza di società con compagine sociale ridottissima.

Con il secondo motivo deduce motivazione insufficiente e comunque contraddittoria su di un punto decisivo per la controversia.

La CTR non ha motivato sull’eccezione di mancanza del previo processo verbale di constatazione.

Il motivo è infondato.

Prima ancora, lo stesso è anche inammissibile, perchè formulato secondo la dizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione anteriore alla riforma del 2012, mentre nel caso di specie, essendo la sentenza impugnata stata depositata dopo l’11.9.2012, la norma è applicabile nella nuova formulazione, che non permette più di censurare l’insufficiente e contraddittoria motivazione.

In ogni caso, esso è anche infondato perchè la CTR ha dato pienamente conto del perchè non era necessaria la previa redazione di un processo verbale di constatazione e di formalizzazione degli addebiti da parte dell’Agenzia, avendo a ciò provveduto la Guardia di Finanza in sede di verifica, ed essendo ciò sufficiente a permettere al contribuente di svolgere le proprie difese.

Con il terzo motivo deduce motivazione insufficiente e comunque contraddittoria sulla richiesta istruttoria di CTU contabile.

La CTR non ha motivato compiutamente sul perchè non ha ammesso la CTU contabile.

Anche in relazione a questo motivo operano preliminarmente le considerazioni già svolte, a proposito del motivo precedente, sull’inammissibilità dello stesso.

In ogni caso, esso è infondato, avendo la CTR dato conto, nell’ultima parte della sentenza, delle ragioni per cui ha ritenuto di respingere l’appello sul punto e confermare la sentenza di primo grado, avendo la CTR affermato che il contribuente non poteva, con tale richiesta “riversare sull’organo giudicante un onere probatorio posto invece a suo esclusivo carico per superare la presunzione semplice di cui all’art. 2729 c.c.”.

Il ricordo deve, quindi, essere respinto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. Considerato il valore della causa di oltre Euro 1.300.000 (pag. 7 del ricorso introduttivo) si liquidano in Euro 13.000, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, poi, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese processuali del presente giudizio, liquidate in Euro 13.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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