Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27380 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 01/12/2020), n.27380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21191/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

NOVASISTEMI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via G. Palumbo n. 26, presso la

società E.P. S.P.A., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,

dagli Avv. Giulio Gaeta e Carlo Gaeta per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., già EQUITALIA POLIS S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 145/23/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 21 giugno 2011;

viste le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto

Procuratore Generale GIACALONE GIOVANNI, che ha chiesto

l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento dei

restanti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 febbraio 2020 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Campania ha accolto parzialmente il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli di accoglimento del ricorso di Novasistemi s.r.l. contro una cartella di pagamento per IVA, IRAP, ritenute alla fonte, IRPEG, sanzioni e interessi emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2002 e 2003, liquidate del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis;

2. la CTR – premesso che la società aveva dedotto, tra l’altro, che la cartella non era stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità della L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 6, comma 5, e che la CTP aveva accolto il ricorso affermando che le “incertezze” nell’accertamento comportavano l’invio della comunicazione – ha affermato (con riferimento alle imposte per IRES e IRAP Modello Unico 2003, nonchè per IVA, IRES, IRAP Modello Unico 2004) di aver “riscontrato discordanze e incertezze su aspetti rilevanti rispetto alle dichiarazioni, pertanto, la comunicazione di irregolarità, nella specie, diventa atto prodromico per la successiva emissione della cartella di pagamento” (p. 3 della sentenza), accogliendo l’appello quanto ai detti importi, così distinguendoli rispetto agli altri liquidati corrispondentemente “a quanto dichiarato dal contribuente” senza accertamento vero e proprio;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a cinque motivi, cui replica Novasistemi con controricorso; il concessionario non ha svolto difese; il P.M. ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO

che:

4. sui motivi di ricorso.

4.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia extrapetizione e vizio motivazionale: la società mai avrebbe contestato innanzi alla CTP gli importi recati dall’accertamento e comunque l’individuazione delle voci “incerte” per le quali la CTR ha ritenuto necessaria la comunicazione non sarebbe sorretta da idonea motivazione;

4.2. con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale poichè la comunicazione della L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5, non sarebbe applicabile all’accertamento in questione, nè la CTR avrebbe spiegato “perchè le somme eventualmente iscritte a ruolo a titoli diversi dall’omesso versamento (o dagli errori di calcolo, assolutamente equivalenti) non fossero anch’esse tali da escludere in radice la necessità dell’invito…” (p. 12 del ricorso);

4.3. con il terzo motivo si denuncia l’assenza di prova della sussistenza dell’incertezza sulla dichiarazione ai fini della necessità del comunicazione;

4.4. con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale: considerato che l’incertezza riguarda la dichiarazione e non la liquidazione, la relativa valutazione competerebbe unicamente all’amministrazione finanziaria, non all’autore della dichiarazione e nemmeno alla CTR che non può sindacare le valutazioni dell’amministrazione;

4.5. con il quinto motivo si denuncia, infine, la contraddittorietà della motivazione offerta dalla CTR sulla riduzione delle sanzioni;

5. i primi quattro motivi – da esaminarsi congiuntamente poichè all’evidenza connessi, investendo da diverse angolazioni il punto dell’applicabilità nella specie della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 – sono complessivamente fondati;

5.1. non ha pregio, in primo luogo, la censura di inammissibilità opposta dalla società contribuente al ricorso nel suo complesso e partitamente ai singoli mezzi, essendo, al contrario, certamente individuabili le statuizioni della CTR impugnate e sufficientemente sostenute le singole censure dal preciso riferimento alle norme applicabili e dall’espresso richiamo agli atti processuali rilevanti;

5.2. ciò posto, è indirizzo consolidato quello secondo cui, in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti (ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2: in tal senso, da ultimo, Sez. 6-5, 28 giugno 2019, n. 17479; conf. Sez. 5, 7 luglio 2016, n. 13759);

5.3. con specifico riferimento all’applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 6, è indirizzo altrettanto consolidato quello secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del cd. avviso bonario, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33344; conf. Sez. 5, 25 maggio 2012, n. 8342 resa anch’essa in fattispecie di omesso versamento);

5.4. ora, come esattamente notato anche dal P.M., il recupero a tassazione in questione è stato annullato dai giudici di merito sulla base di circostanze mai dedotte dalla società contribuente che, invero, non risulta aver contestato gli importi recati dalla cartella; inoltre, nella sentenza impugnata non è dato cogliere alcuna giustificazione in ordine al ritenuto trattamento differenziato – in relazione all’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6 – tra l’IVA 2003 e le ritenute alla fonte 2003 e 2004, dichiarate e non versate, da un lato, e gli importi per altre causali, del pari dichiarati e non versati, con riferimento ai quali l’appello è stato respinto;

5.5. richiamato il dettato del citato art. 6, come interpretato dalla giurisprudenza surrichiamata, è poi fondata l’allegazione di cui al quarto mezzo relativa alla carenza di motivazione in ordine alla ragioni della ritenuta rilevanza delle discordanze e incertezze riscontrate dalla CTR;

5.6. il quinto mezzo è conseguentemente assorbito.

6. In conclusione, in accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame attenendosi agli enunciati principi e provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

 

 

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