Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2738 del 06/02/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2738 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

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sul ricorso 27957-2006 proposto da:
COND OSSERVATORIO VIA ANDRIA ISOLATO 397 MESSINA,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato DI
PIETRO UGO, rappresentato e difeso dall’avvocato BELLO
ETTORE FRANCESCO;
– ricorrenti –

2013
2639

contro

MALCAUS PAOLO, BOTTARI ALDO, DE FRANCESCO COSIMO
FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO
TRIESTE 130, presso lo studio dell’avvocato TERENZIO

Data pubblicazione: 06/02/2014

ALESSANDRO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GRASSO GIANFRANCO;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 269/2006 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 26/05/2006;

consiglio del 13/12/2013 dal Consigliere Dott.
VINCENZO MAZZACANE;
udito l’Avvocato GIANFRANCO GRASSO, difensore dei
resistenti, che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso per mancato deposito della delibera di
condominio richiesta dalla Corte precedentemente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23-4-1996 Aldo Bottari, Paolo Malcaus, Cosimo Francesco De
Francesco, Maria Aveni, Anna Urbano, Carmela Trimarchi, Marilì Nesi, Matilde Chiarenza e
Salvatore Grasso, premesso di essere proprietari di unità immobiliari ricadenti in una delle tre

assumevano che l’assemblea condominiale con delibera del 27-3-1996 aveva disposto la
ripartizione in pari misura tra le tre palazzine (per un terzo ciascuna) delle spese comuni all’intero
condominio relative alla gestione 1995 ammontanti a lire 7.158.430; per contro la palazzina D,
essendo inferiore alle altre, non rappresentava un terzo del complessivo volume edilizio
condominiale, e pertanto la ripartizione delle spese avrebbe dovuto essere effettuata, quanto al
compenso dell’amministratore, in rapporto al valore delle singole proprietà esclusive, e, quanto
alle altre spese comuni, secondo la tabella D; ciò premesso, gli attori convenivano in giudizio
dinanzi al Pretore di Messina il suddetto Condominio chiedendo dichiararsi la illegittimità della
predetta delibera assembleare e la condanna del convenuto alla restituzione in favore degli
esponenti delle somme restituite in eccesso.

Il Condominio convenuto costituendosi in giudizio contestava la domanda attrice assumendo la
conformità della delibera impugnata al regolamento condominiale a carattere contrattuale e
dunque la sua efficacia nei confronti di tutti i condomini.

Il Tribunale di Messina con sentenza del 9-9-2002 rigettava la domanda attrice.

Proposta impugnazione da parte del Bottari, del Malcaus e del De Francesco cui resisteva il
Condominio suddetto la Corte di Appello di Messina con sentenza del 26-5-2006, in riforma
dell’appellata sentenza, ha condannato l’appellato a restituire al Bottari lire 30.386, al Malcaus lire
30.591 ed al De Francesco lire 32.818 oltre interessi di legge.
i

palazzine (la palazzina D) componenti il Condominio Osservatorio di via Andria is. 397 in Messina,

Per la cassazione di tale sentenza il Condominio Osservatorio di via Andria isolato 397 in Messina
ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui il Bottari, il Malcaus ed il De Francesco
hanno resistito con controricorso depositando successivamente una memoria.

Questa Corte con ordinanza dell’11-10-2012 ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo,
concedendo il termine di giorni 180 dalla comunicazione della presente ordinanza al Condominio
ricorrente per la produzione della delibera che autorizza l’amministratore a stare in giudizio, come
da sentenza del 6-8-2010 n. 18331 delle S.U. di questa stessa Corte.

Dalla nota della cancelleria di questa sezione del 21-6-2013 risulta che la delibera autorizzativa
suddetta non risulta esse stata depositata nel termine indicato nell’ordinanza.

Il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva che il mancato deposito della predetta delibera nel termine di cui all’ordinanza
dell’11-10-2012 determina l’inammissibilità del ricorso alla luce dell’orientamento espresso dalle
Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 6-8-2010 n. 18331.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 per esborsi e
di euro 3.000,00 per compensi.

Così deciso in Roma il 13-12-2013

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