Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2738 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2738 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 19487-2016 proposto da:
COSNIOS ACCESSORI METALLICI SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PARAGUAY,5, presso lo studio dell’avvocato GIUNTO RIZZELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE ABATE;

– ricorrente contro
CURATELA FALLIMENTARE COSIMOS ACCESSORI
METALLICI SRL, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO CASILLI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE POSITANO;

– controricorrenti nonché contro

Data pubblicazione: 05/02/2018

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, SORGENIA SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 36/2016 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 19/07/2016;

partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI.

Rilevato che: .
il tribunale di Lecce, con sentenza in data 22-12-2015,
dichiarava il fallimento della Cosmos Accessori Metallici s.r.I.;
la fallita proponeva reclamo dolendosi- dell’inesistenza
comunque della nuillià

dichiarazione

della notifica

o

del ricorso per la

di rdiiirnento e del decreto di

fissazione di

udienza, effettuata a norma dell’art. 15 legge fall.;
la corte d’appello rigettava il reclamo, osservando che la
notifica era stata regolarmente eseguita con deposito dell’atto
alla casa comunale, essendo stata tentata, inizialmente ma
infruttuosamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata
(pec) risultante al registrò detle imprese e, successivamente,
reiterata tramite ufficiale giudiziario, .sempre con esito
negativo, presso la sede sociale e presso il domicilio eletto del
legale rappresentante;
la società ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi,
rispettivamente denunzianti: (i) violazione e falsa applicazione
dell’art. 15 legge fall. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,
non essendo stata prodotta la ricevuta di accettazione
rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica
certificata, unitamente al file informatico ,trasmesso, ai fini
della prova del corretto assolvimento della notificazione a
Ric. 2016 n. 19487 sez. M1 – ud. 28-11-2017
-2-

if•

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

**mezzo pec; ‘(i i) Igolazione e falsa aipplic. azione ‘dell’art. 15 . ‘
legge fall., non essendosi provveduto a effettuare nuovi invii a
-•
mezzo pec prima di ciascuno dei successivi tentativi di
notificazione tramite ufficiale giudiziario; (iii) violazione e falsa
applicazione dell’art. 15 legge fall. e dell’art. 140 cod. proc.

dovuto essere accompagnato dille formalità indicate dalla
norma del codice di rito, ossia dall’invio di un avviso del
deposito spedito all’indirizzo del destinatario; in ultimo la
ricorrente denunzia l’illegittimità costituzionale dell’art. 15,
legge fall. in rapporto alle esigenze di difesa del Convenuto e
del giusto processo, e per disparità con altre procedure di
notifica previste dall’ordinamento;
resiste la curatela del fallimento;
la ricorrente ha infine depositato una memoria.
Considerato che:
i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente,
per connessione;
essi sono manifestamente infondati;
l’art. 15, terzo comma, legge fall. (come sostituito dal d.l. n.
179 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 221 del 2012)
prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica
tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo in
precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel
caso in cui non risulti possibile – per qualsiasi ragione – la
notifica a mezzo pec, direttamente presso la sua sede sempre
risultante dal registro delle imprese;
in ipotesi di ulteriore esito negativo, è previsto che la notifica
avvenga mediante deposito presso la casa comunale del luogo
in cui la medesima aveva sede;

Ric. 2016 n. 19487 sez. M1 – ud. 28-11-2017
-3-

civ., in quanto il deposito presso la casa comunale avrebbe

si tratta di una Stretta -sequenza finalizzata al perseguimento
delle esigenze di speditezza del procedimento concorsuale;
la norma non presuppone Un avviso di deposito;
la corte d’appello ha accertato che simile sequenza era stata
rispettata, posto che la cancelleria aveva comunicato al

debitrice a mezzo pec non aveva avuto esito positivo”;
riguardo alla detta circostanza di fatto, relativa all’attestazione
di cancelleria, non v’è specifica censura;
stante l’esito negativo delle notificazioni iniziali, correttamente
la notifica è stata ritenuta validamente eseguita mediante
deposito alla casa comunale di Supersano, comune ove la
debitrice aveva sede;
infatti, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente,
l’impossibilità di eseguire la notificazione in via telematica del
ricorso e del decreto di convocazione innanzi al tribunale
fallimentare può essere attestata dal cancelliere, poiché l’art.
15, terzo comma, non prevede particolari modalità al riguardo,
né richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso
dal gestore della posta elettronica certificata attestante l’esito
negativo dell’invio (cfr. Cass. n. 8014-17);
come questa Corte ha già chiarito, in sintonia con la Corte
costituzionale (sent. n. 146-16), la diversità delle fattispecie a
confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente
disciplina di notificazione, la contestata disposizione
proponendosi di coniugare la finalità di tutela del medesimo
diritto dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e
speditezza proprie del procedimento concorsuale,
caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura
pubblica, idonei a rendere ragionevole e adeguato un diverso
meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della
Ric. 2016 n. 19487 sez. M1 – ud. 28-11-2017
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creditore Bnl – e quindi attestato – “che la notifica alla s.r.l.

violazione; da parte dell’imprenditore collettivo, degli obblighi,
previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di pec e di tenerlo
attivo durante la vita dell’impresa (v. Cass. n. 26333-16);
il ricorso pertanto va rigettato;
le spese seguono la soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processuali, che liquida in eurò 4.100,00, di cui euro
100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di
spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28
novembre 2017.
Il Presidente

vLz.

p.q.m.

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