Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2738 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27287/2015 proposto da:

C.R., CE.RI., C.F., nella

dichiarata qualità di figli ed eredi di C.N.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 223, presso

lo studio dell’avvocato VITO CASTRONUOVO, che li rappresenta e

difende in uno all’avvocato VINCENZO G.C. PASCALE, per mandato in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Procuratore Speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LOMBARDIA 30, presso lo

studio dell’avvocato LUCIA CATERINA DATTOLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE MELFI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2015 del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata

il 08/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 21.9.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Lagonegro n. 40 del 6.4.15, del seguente letterale tenore:

“1.- C.F., Ri. e R., dedottisi eredi di C.N., ricorrono a questa Corte, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato, tra l’altro, respinto l’appello del loro dante causa avverso la reiezione della sua domanda contro Equitalia Sud per il risarcimento dei danni da illegittimo preavviso di fermo amministrativo, con compensazione delle spese. L’intimata resiste con controricorso.

2.- Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi rigettare.

3.- Rimessa al Collegio la valutazione della sufficienza dei documenti a comprova della qualità di eredi in capo ai ricorrenti (che essi esauriscono nel certificato di morte del dante causa ed in una sua situazione di famiglia), si rileva che essi si dolgono: col primo motivo, di “violazione dei canoni di valutazione della prova in relazione all’offerta prova documentale, la sentenza del Pretore di Lagonegro del 25/02/1998, da cui si ricava la colpa grave e la responsabilità aggravata della convenuta, fonte dei danni”; col secondo motivo, di “violazione dell’art. 2697 c.c., comma 1; artt. 2727 e 2729 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.; in relazione all’art. 360c.p.c., n. 3, per violazione di legge – offerta prova per presunzioni sorretta da riferimenti precisi e concreti per la valutazione del danno”; col terzo, “violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione di legge”) e delle pure analitiche repliche della controricorrente, per la tardività della proposizione del gravame.

4.- I primi due motivi, tra loro congiuntamente esaminati, sono infondati. Pacifico tra le parti che all’origine della controversia sia stato un preavviso di fermo e quindi un atto che normalmente è inidoneo a cagionare l’impossibilità materiale dell’impiego del veicolo, le argomentazioni del giudice di appello sul non superamento della soglia di tollerabilità, quale indefettibile presupposto per la risarcibilità stessa di qualsivoglia danno, si risolvono in un evidente apprezzamento di fatto, che – a maggior ragione dopo la riforma del 2012 sui limiti del controllo della motivazione in sede di legittimità (sull’interpretazione della quale v., tra le principali, Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, nonchè Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881) – sfuggono a qualsiasi sindacato da parte di questa Corte per essere riservati al giudice di merito (per consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n. 20412; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21776 e n. 21779; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21091; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21090; Cass. 16 ottobre 2015, n. 20941; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 18 maggio 2006, n. 11670; Cass. 17 novembre 2005, n. 23286).

5.- Il terzo motivo è, invece, infondato: la domanda risarcitoria è a giusto titolo stata ritenuta infondata, per la vista carenza su di un decisivo profilo in relazione anche alla peculiarità del danno e, a stretto rigore, neppure è stato dai ricorrenti esplorato il profilo del rapporto tra il credito fondato sul titolo già a suo tempo annullato e il totale posto a base del preavviso di fermo; sicchè gli estremi della responsabilità aggravata correttamente sono stati esclusi e, integrata la soccombenza reciproca (in conseguenza di quanto appena visto, in primo grado; attesa la correlata infondatezza dell’appello principale ed il vizio in rito di quello incidentale, in secondo grado), altrettanto correttamente è stata esercitata la discrezionale facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite, con integrazione della motivazione sul punto della sentenza di primo grado.

6.- Peraltro, la persistenza dell’elemento oggettivo del danno richiesto fin dalla citazione, consistente nell’illegittimità originaria di almeno uno dei presupposti del minacciato fermo, dovrebbe escludere poi la configurabilità della responsabilità aggravata in capo agli odierni ricorrenti, come invocata dalla controricorrente.

7.- Del ricorso deve quindi proporsi al Collegio il rigetto”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma i ricorrenti hanno depositato memoria.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dai ricorrenti: restando insuperati i rilievi, svolti nella trascritta relazione, della natura di apprezzamento di fatto, insindacabile nella presente sede di legittimità, sulla non risarcibilità dei danni esposti per non superamento della soglia di tenuità o tollerabilità, nonchè della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in punto di compensazione delle spese di lite, a tutto aggiungendosi la nota impossibilità di colmare le eventuali lacune del ricorso introduttivo con qualsiasi atto successivo, ivi comprese le memorie in vista dell’udienza o dell’adunanza.

4.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti, tra loro in solido per la comunanza della posizione processuale.

5.- Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., in danno dei ricorrenti, invocata dalla controricorrente, attesa comunque l’esistenza di un danno, benchè valutato non superare la soglia di tollerabilità dal giudice del merito con apprezzamento non reso oggetto di idonea censura in questa sede.

6.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 1.400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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