Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27379 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 29/12/2016, (ud. 24/02/2016, dep.29/12/2016),  n. 27379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21574-2011 proposto da:

M.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V. G. AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

CAMMAROTA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO CAPORALE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

TRENITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.E. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 98/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/03/2011 r.g.n. 15/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega verbale Avvocato

CONSOLO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Venezia, con sentenza depositata il 28/3/2011, accogliendo parzialmente il gravame proposto da M.E. avverso la sentenza del Tribunale di Verona, accertava l’illegittimità della procedura di trasferimento subito dal Mosconi che aveva comportato il mancato accoglimento della sua domanda di trasferimento presso l’impianto di Sulmona di Trenitalia S.p.A., in quanto disposto in violazione dell’art. 67 CCNL, confermando la pronunzia di primo grado in ordine alla richiesta di risarcimento del danno formulata dal dipendente a causa del mancato trasferimento.

Per la cassazione della sentenza il M. ha proposto ricorso articolato in un unico motivo.

Trenitalia S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale con un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato il M. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la contraddittoria motivazione in ordine ad un punto controverso e decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2697 e 114 c.p.c. e lamenta che le concrete probabilità dedotte dal ricorrente e non correttamente considerate dalla Corte di merito riguardano la realizzazione del diritto al trasferimento, configurabile come una autonoma situazione giuridica soggettiva ai sensi dell’art. 67 CCNL di categoria, poichè la detta Corte, pur avendo accertato che effettivamente la procedura di trasferimento di cui si tratta è stata illegittima, non ne ha tratto le dovute conseguenze.

1.1 Il motivo non è fondato.

Invero, correttamente motivando, la Corte distrettuale ha sottolineato che non vi è alcuna prova dell’esistenza di un danno risarcibile, perchè il M. non ha dimostrato il danno che si sarebbe in concreto verificato, non avendo dedotto nè un danno alla carriera o alla professionalità o alle esigenze di vita personale o familiare, o economico; e ciò in violazione dell’art. 2697 c.c., poichè, all’evidenza, non è sufficiente provare la sussistenza dei fatti presupposti per potere configurare un danno.

2.Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Trenitalia S.p.A. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 67 CCNL 90/92 e febbraio 1998; degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte territoriale ha affermato la illegittimità del procedimento di trasferimento in quanto avvenuto in violazione dell’art. 67 CCNL, affermando che il M., avrebbe avuto concrete possibilità di ottenere il trasferimento.

2.2. Il motivo non è fondato.

La Corte di merito ha infatti operato una corretta interpretazione dell’art. 67 CCNL all’epoca in vigore. Tale norma stabiliva che i trasferimenti del personale avvenissero a seguito di un procedimento che prevedeva la formazione di una graduatoria con punteggi stabiliti dalla circolare FF.SS. del 127/3/1993. Orbene, come sottolineato dalla Corte di merito, la stessa Trenitalia ha dedotto attraverso i testimoni addotti che il M. era stato interpellato telefonicamente per il trasferimento presso l’impianto di Sulmona; dalla qual cosa, correttamente la Corte di Appello evince che il M. avesse concrete possibilità di ottenere il trasferimento, poichè, in caso contrario, non sarebbe stato interpellato.

Per tutto quanto precede, entrambi i ricorsi sono da rigettare.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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