Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27379 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 29/10/2018), n.27379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17252/2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

C.R., M.G., EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 81/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/02/2013 R.G.N. 345/2012 +1.

Fatto

RILEVATO

che:

L’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei propri crediti S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza n. 81/2013 della Corte d’Appello di Brescia che, nel confermare due pronunce del Tribunale della stessa sede, ha disconosciuto l’obbligo di C.R. e M.G. di pagamento della contribuzione inerente la c.d. Gestione Commercianti (per il periodo (OMISSIS)) e ciò sul presupposto che la CST Calvinsilos s.n.c., di cui i predetti erano soci, si occupasse soltanto della gestione, mediante locazione, di un proprio capannone industriale e che quindi essi non svolgesseri effettiva attività commerciale, limitandosi ad atti di gestione di rilievo meramente civilistico;

la C.,’ il M. ed Equitalia Nord sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso l’I.N.P.S. denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 208, assumendosi che la gestione immobiliare costituisse esercizio di impresa, di cui avevano responsabilità piena i due soci, quali soli soggetti abilitati a compiere atti in nome della società, sicchè, stante la ricorrenza dei requisiti di abitualità e prevalenza, nonchè la complessità ed impegno dell’attività svolta, era dovuta la rivendicata iscrizione e contribuzione;

il motivo è infondato;

presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla Gestione Commercianti è infatti lo svolgimento di un’attività commerciale, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito il testo della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali);

nella specie è stato escluso, con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito rimasto solo genericamente censurato, che la s.n.c. di cui gli intimati erano soci svolgesse alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili altrui, in quanto essa non esercitava attività diverse da quella limitata alla gestione della locazione dell’unico immobile di cui era proprietaria;

non si può quindi parlare di esercizio di attività commerciale;

la decisione impugnata è del resto in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. 1 febbraio 2013 n. 3145), qui non emersa;

da ultimo, l’orientamento espresso ha ricevuto l’avallo di plurime pronunce di questa Corte che hanno confermato i principi enunciati (cfr. Cass. 29 dicembre 2016, n. 27376; Cass. 6 settembre 2016 n 17643);

il ricorso va quindi rigettato, senza nulla disporre sulle spese, in quanto le controparti dell’ente sono rimaste intimate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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