Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27378 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19679-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del rappresentante legale pro tempore,

elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio

dell’Avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 308/2014 della CORTI D’APPELLO DI LECCE – SEZ.

DIST. D1 TARANTO del 09/07/2014, depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 26 settembre 2014, in riforma della decisione del Tribunale in sede, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da C.D. e Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 1^ luglio al 30 settembre 2000 e condannava la società a riammettere in servizio il lavoratore nonchè al pagamento in suo favore della indennità ex L. n. 183/2010, art. 32, comma 5, commisurata in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Il termine era stato apposto “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali e della necessità di espletamento del servizio di recapito in concomitanza delle assenze per ferie”.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane affidato a tre motivi.

Il C. è rimasto intimato.

Con il primo motivo di ricorso e viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Il motivo è fondato.

Per costante orientamento di questa Corte che, decidendo in tema di contratti a termine stipulati ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre), oltre a ritenere non necessaria la indicazione del nominativo del lavoratore sostituito (v. fra le altre, Cass. 2 marzo 2007 n. 933), in base al principio della “delega in bianco” conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, ha anche più volte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) confermato le sentenze di merito che avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Peraltro è stato anche affermato (v. fra le altre Cass. 28-3-2008 n. 8122) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 c.c.n.l. 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.

Infine, vale ricordare che è stato anche precisato che l’estensione al mese di maggio 1998 del periodo di ferie previsto dall’art. 8 del c.c.n.l. del 1994 (inizialmente fissato al periodo giugno-settembre) dimostra l’implicito riconoscimento dell’operatività dell’ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie anche per i successivi mesi estivi del 1998 (e per i successivi periodi feriali), a prescindere da ulteriori accordi autorizzatori” (v. Cass. 1-3-2011 n. 4990, Cass. 24-22011 n. 4514, Cass. 24-2-2011 n. 4513, Cass. 10-12-2009 n. 25934).

Il sopra citato orientamento, ormai consolidato, di questa Corte (v. anche fra le altre Cass. 30-11-2009 n. 25225, Cass. 7-4-2011 n. 7945; Cass. 31.1.2013 n. 2286), va qui confermato.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo con il quale era stata denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 per avere la Corte di Appello quantificato l’indennità onnicomprensiva prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nella misura di dodici mensilità solo con riferimento al criterio delle dimensioni dell’azienda.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone, previa verifica della ritualità della notifica del ricorso, l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito – ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – di rigetto dell’originaria domanda, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decide nel merito – ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – rigettando l’originaria domanda.

Le spese dei gradi di merito stante l’alterno esito degli stessi, vanno compensate tra le parti; diversamente, quelle relative al presente giudizio di legittimità, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del C. e vengono liquidate come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014).

Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dei gradi di merito e condanna C.D. alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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