Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27377 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2018, (ud. 21/02/2018, dep. 29/10/2018), n.27377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14880/2013 proposto da:

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA, P.I. (OMISSIS), rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO NARDELLA domiciliato in ROMA VIALE

DEL POLICLINICO 155 PRESSO L’UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.V., S.S., L.P., C.E.,

BI.UM., CA.SA., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ARRIGO DAVILA N. 43/20 SC DX, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI FARAGASSO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ENZO GIARDIELLO, giusta delega in atti;

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SICILIA 50, presso lo studio dell’avvocato LUIGI NAPOLITANO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7216/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/02/2013 R.G.N. 11738/10.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza in data 7 febbraio 2013 – notificata il 4 aprile 2013 – la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da BI.UM. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe – tutti infermieri assunti alle dipendenze della “Sapienza” Università di Roma in servizio presso il Reparto di (OMISSIS) del Policlinico Umberto I, sito in Roma, via Benevento n. 6 – avverso la sentenza del locale Tribunale n. 4565/2010, in riforma integrale di tale sentenza, in sintesi, dispone quanto segue:

a) dichiara, a partire dal 2003, il diritto di ciascun ricorrente alla corresponsione dei buoni pasto per tutti i turni di lavoro, compresi quelli notturni, condannando l’Azienda Policlinico Umberto I al corrispondente pagamento, negli importi come quantificati in ciascuno dei ricorsi di primo grado, oltre alla rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti e agli interessi sulle somme via via rivalutate;

b) dichiara il diritto dei ricorrenti alle maggiorazioni per i giorni festivi in cui ciascuno di loro ha prestato la propria attività lavorativa dal 2003 fino alla data della sentenza gli appello, condannando l’Azienda Policlinico Umberto I al corrispondente pagamento, negli importi come quantificati in ciascuno dei ricorsi di primo grado, oltre alla rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti e agli interessi sulle somme via via rivalutate;

c) rigetta ogni domanda nei confronti della “Sapienza” Università di Roma; che la Corte d’appello precisa quanto segue:

1) in applicazione dei principi affermati da Cass. SU 22 dicembre 2009, n. 26960, è fondata l’eccezione preliminare dell’Università La Sapienza in merito al proprio difetto di legittimazione passiva ed è quindi specularmente infondato l’appello incidentale del Policlinico Umberto I volto all’affermazione del proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, benchè tutti i lavoratori siano dipendenti dell’Università, tuttavia le loro attuali domande sono tutte riconducibili all’attività di assistenza svolta nell’ambito del rapporto di servizio che li lega al Policlinico Umberto I, essendo pacifico che si tratta di prestazioni erogate dall’Azienda sanitaria, alla quale fanno capo anche la gestione e organizzazione della mensa in favore sia del personale aziendale sia di quello universitario;

2) nel merito è fondata la censura secondo cui nella sentenza appellata sono stati erroneamente valutati i tempi effettivamente a disposizione dei dipendenti – che svolgono il loro lavoro presso il Reparto di (OMISSIS) del Policlinico Umberto I, sito a circa un chilometro di distanza dal luogo ove di trova la mensa dell’Azienda – per usufruire della mensa stessa, svolgendo anche tutte le connesse attività del doppio cambiamento del vestiario e di adeguata igiene personale;

3) non possono valere in contrario le considerazioni del (OMISSIS) in merito alla brevità del tragitto e alla sovrapposizione dei turni di lavoro, le quali comunque non toccano le questioni problematiche evidenziate dagli interessati, anche con riguardo all’impossibilità di raggiungere la mensa entro l’orario di chiusura (ore 18,45) nel corso del turno pomeridiano;

4) quanto alla normativa applicabile, va ricordato che il diritto ad ottenere i buoni pasto nasce dall’accordo ARAN per il personale civile del Comparto Ministeri in data 30 aprile 1996 che contiene il principio generale applicabile a tutti i dipendenti pubblici (e riprodotto nell’art. 49 CCNL del Comparto Università), secondo cui il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, indipendentemente dall’organizzazione in turni;

5) nella specie i dipendenti hanno provato documentalmente di aver effettuato per ciascun turno di lavoro, sia mattutino che pomeridiano, orari ben maggiori di quello indicato;

6) pertanto, per le ragioni evidenziate, le prestazioni lavorative effettuate hanno avuto un orario adeguato per il riconoscimento del diritto alla fruizione della mensa, tuttavia l’istituzione del servizio mensa nella specie non è idonea a consentirne l’utilizzazione ai ricorrenti sicchè essi hanno diritto al trattamento sostitutivo, anche se non avente funzione retributiva, con riguardo ai turni lavorati sia diurni sia notturni;

7) i lavoratori hanno anche diritto alle maggiorazioni dovute per le ore di lavoro prestate nei giorni festivi diversi dalla domenica, che sono da calcolare in misura corrispondente a quanto previsto dal D.P.R. n. 268 del 1997, art. 13, (recte: 1987) e dalla contrattazione collettiva di Comparto vigente, secondo quanto risulta dai conteggi individuali allegati agli originari ricorsi;

8) poichè il diritto al trattamento sostitutivo del servizio mensa (buoni pasto) nasce come si è detto dall’accordo ARAN del 1996 e dal CCNL del 2002 (recte: 2000) di Comparto, la domanda dei lavoratori è fondata anche con riguardo alla decorrenza pari ad un quinquennio (termine di prescrizione) antecedente al 26 maggio 2008, visto che è pacifico che in tale periodo gli interessati non avevano a disposizione alcuna mensa nè riscuotevano i buoni pasto, quindi si trovavano in una situazione in contrasto con la legislazione e la contrattazione collettiva in materia;

9) gli importi da prendere in considerazione sia per il trattamento sostitutivo della mensa sia per le maggiorazioni di cui si è detto sono quelli indicati nei conteggi allegati ai singoli ricorsi introduttivi del giudizio che appaiono congrui e non sono stati specificamente contestati con riguardo ai calcoli effettuati;

che avverso tale sentenza l’Azienda Policlinico Umberto I propone ricorso affidato a tre motivi;

che oppongono difese, con due distinti controricorsi, sia BI.UM. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe sia l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, quest’ultima solo per ribadire la correttezza della statuizione contenuta nella sentenza impugnata circa il proprio difetto di legittimazione e quindi opporsi alla relativa contestazione dell’Azienda ricorrente;

che l’Università degli Studi di Roma La Sapienza deposita anche memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso dell’Azienda Policlinico Umberto I è articolato in tre motivi;

che con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei CCNL, indicate negli atti difensivi di primo e secondo grado dell’Azienda “cui si rinvia per opportuna brevità, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti quale parte integrante del presente ricorso per cassazione”; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; palese contrasto con la giurisprudenza consolidata in materia;

che, dopo aver ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva essendo i lavoratori tutti dipendenti della “Sapienza” Università di Roma, la ricorrente aggiunge che la vigente normativa non consente ai dipendenti di chiedere mezzi sostitutivi dei pasti se il datore di lavoro ha istituito la mensa aziendale, come è accaduto nella specie, nella quale peraltro, per i dipendenti in servizio presso sedi diverse da quelle interne al Policlinico è rimasta operativa la corresponsione dei mezzi sostitutivi senza automatiche spettanze retroattive, condizionata però allo svolgimento di un orario di lavoro prevedente almeno di otto ore e trenta minuti consecutive, come stabilito dall’Azienda stessa con provvedimento del 26 maggio 2008 (non sei ore consecutive come indicato nell’accordo ARAN del 1996, non applicabile nella specie perchè relativo al Comparto Ministeri) e sempre che vi sia coincidenza tra l’orario di lavoro prestato e quello usualmente dedicato al pasto;

che, inoltre, ad avviso dell’Azienda – a parte l’arbitrarietà della richiesta formulata a partire dal 2003 e quindi retroattivamente, senza alcuna spiegazione al riguardo comunque, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa degli infermieri de quibus e quello dell’ubicazione del servizi mensa non è tale da impedire la fruibilità della mensa essendo percorribile il quindici minuti;

che, d’altra parte, le difficoltà pratiche lamentate dai lavoratori in merito alla possibilità concreta di usufruire della mensa sarebbero meramente assertive e terrebbero conto della normale sovrapposizione parziale dei turni, mentre l’obbligo di dismettere la divisa sanitaria prima di recarsi a mensa è stato fissato dal legislatore per ragioni igienico-sanitarie e certo non con intenti discriminatori nei confronti degli infermieri;

che, infine, anche i conteggi effettuati dagli interessati sarebbero errati principalmente perchè basati sul citato accordo ARAN qui inapplicabile – e sarebbero stati contestati dall’Azienda;

che con il secondo motivo si propongono, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, censure analoghe a quelle formulate nel primo motivo in merito all’affermata sussistenza del diritto alla maggiorazione per i giorni festivi lavorati erroneamente, sostenendosi, da un lato, l’erroneità dei relativi conteggi effettuati dagli interessati verificabile dalle buste paga “depositate in atti” – e d’altra parte rilevandosi che la pausa per recupero psico-fisico (ogni sei ore di lavoro) va distinta dal diritto a fruire del pasto (che presuppone un orario di almeno otto ore e trenta minuti di lavoro in coincidenza con gli orari usualmente dedicati al pasto), si rileva inoltre che per il personale turnista, quale quello di cui si tratta, il calcolo delle ore lavorate in giornate festive è del tutto peculiare e che di tutto questo la Corte d’appello non ha tenuto conto;

che con il terzo motivo si ripropone l’eccezione – che si assume essere già stata proposte nei precedenti gradi del giudizio – dell’applicazione nella specie del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000 ma soltanto con riferimento al lavoro privato;

che l’esame del ricorso porta al rigetto dei primi due motivi e all’accoglimento del terzo motivo;

che, quanto al primo motivo, va preliminarmente dichiarata l’infondatezza del profilo di censura con il quale l’Azienda ricorrente ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva essendo i lavoratori tutti dipendenti della “Sapienza” Università di Roma, a suo avviso unica legittimata passivamente;

che va al riguardo sottolineata l’assoluta esattezza della duplice decisione, sul punto, della Corte d’appello di fondatezza dell’eccezione preliminare dell’Università La Sapienza in merito al proprio difetto di legittimazione passiva e di speculare infondatezza dell’appello incidentale del Policlinico Umberto I diretto all’affermazione del proprio difetto di legittimazione passiva;

che, infatti, tale decisione risulta basata sull’assunto – conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi: Cass. SU 22 dicembre 2009, n. 26960; Cass. 6 maggio 2013, n. 10406) – secondo cui, benchè tutti i lavoratori siano dipendenti dell’Università, tuttavia le loro attuali domande sono tutte riconducibili all’attività di assistenza svolta nell’ambito del rapporto di servizio che li lega al Policlinico Umberto I, essendo pacifico che si tratta di prestazioni erogate dall’Azienda sanitaria, alla quale fanno capo anche la gestione e organizzazione della mensa in favore sia del personale aziendale sia di quello universitario;

che, per i restanti profili di censura, il primo motivo è inammissibile per molteplici concorrenti ragioni;

che le denunce di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei CCNL, sono formulate senza alcuna indicazione specifica delle disposizioni che si assumono violate, facendo rinvio al riguardo agli atti difensivi di primo e secondo grado dell’Azienda “per opportuna brevità, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti quale parte integrante del presente ricorso per cassazione” e neppure nel corpo delle argomentazioni le norme richiamate vengono indicate in modo chiaro;

che al riguardo va ricordato che, per costante indirizzo di questa Corte: la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, secondo cui il ricorso per la cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, va interpretata nel senso che tale indicazione è richiesta al solo fine di chiarire il contenuto dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza. Pertanto, ove si possa identificare il contenuto delle censure attraverso le ragioni prospettate dal ricorrente, il profilo sostanziale dell’atto deve prevalere su quello formale, sicchè l’omessa o l’erronea indicazione degli articoli di legge viene a perdere ogni rilevanza (Cass. 5 maggio 1995, n. 4923; Cass. 16 gennaio 1996, n. 302; Cass. 20 febbraio 1999, n. 1430; Cass. 8 novembre 2002, n. 15713);

che, peraltro, è altrettanto fermo l’orientamento secondo cui: il ricorrente per cassazione che impugni la sentenza di merito per violazione di legge, non possa esimersi dalla compiuta indicazione del principio di diritto che assume essere stato violato, in quanto anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere “decisivo”, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente, sicchè è necessario che il relativo motivo di ricorso indichi non solo la regola che non va applicata al caso concreto, ma anche quella (diversa) a suo avviso invece applicabile e che comporterebbe una diversa decisione, favorevole all’impugnante: senza di che non è possibile apprezzare la decisività della censura e, dunque, l’interesse a proporla (vedi, per tutte: Cass. 21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 15 dicembre 2015, n. 25232);

che, nella specie, le argomentazioni con le quali si sostiene l’erroneità della decisione con riguardo all’attribuzione dei buoni pasto risulta del tutto generica e priva di precisi riferimenti normativi nonchè basata sul rinvio ad atti – come il provvedimento dell’Azienda stessa del 26 maggio 2008 – effettuato senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – secondo cui il ricorrente che denunci il difetto o l’erroneità nella valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice del merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569);

che, pertanto, nell’insieme, le censure in oggetto, appaiono dirette non tanto ad evidenziare violazioni puntuali di norme di diritto rinvenibili nella sentenza impugnata, quanto ad esprimere un mero ed inammissibile dissenso rispetto alla valutazione operata da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, in particolare con riguardo alla affermata inidoneità del servizio mensa del Policlinico Umberto I a consentirne l’utilizzazione da parte dei dipendenti in argomento e quindi al riconoscimento del loro diritto al trattamento sostitutivo, anche se non avente funzione retributiva, con riguardo ai turni lavorati sia diurni sia turni notturni, avendo i lavoratori dimostrato di avere sempre osservato un orario molto maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto in materia;

che tale impostazione si rinviene anche nella parte del primo motivo in cui si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto anche tali censure risultano formulate in modo del tutto generico e comunque non conforme all’art. 360 c.p.c., n. 5, – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio – in base al quale la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano; che anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto nella formulazione delle censure con esso proposte si rinvengono le stesse criticità evidenziate in ordine al primo motivo, cui va aggiunta l’inammissibilità della specifica richiesta formulata a questa Corte di controllare i conteggi quali risultanti dalle buste paga – neppure prodotte e comunque non controllabili in sede di legittimità, se non in caso di ricorrenza di una delle evenienze indicate dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo qui applicabile – sostenendosi che l’Azienda ne avrebbe confutato i calcoli ma in modo del tutto apodittico e quindi del tutto inidoneo a contrastare in modo efficace l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui gli importi contenuti nei conteggi allegati ai singoli ricorsi introduttivi non sono stati specificamente contestati dall’Azienda con riguardo ai calcoli effettuati;

che, invece, il terzo motivo è da accogliere;

che per consolidato indirizzo di questa Corte, sulla base dell’art. 429 c.p.c., alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria viene riconosciuta la funzione adeguatrice del credito relativo a somme corrisposte in ritardo al lavoratore, nel senso che tali accessori sono configurati come elementi essenziali del credito principale che concorrono ad esprimerne l’esatta entità al momento della liquidazione, avendo natura di componenti necessarie del credito originario, come tali destinate ad entrare nel patrimonio del lavoratore indipendentemente dall’effettività del danno, per il solo fatto che il pagamento avvenga con ritardo rispetto alla maturazione del diritto (vedi, per tutte: Cass. SU 25 luglio 2002, n. 10955; Cass. SU 29 gennaio 2001, n. 38; Cass. 19 maggio 2015, n. 19015);

che, tuttavia, con riguardo ai crediti di lavoro dei dipendenti pubblici (diversamente da quanto accade per i lavoratori privati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di analoga disposizione prima prevista anche per tali ultimi lavoratori), per effetto della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, in caso di ritardato pagamento dei crediti – di cui sia maturato il diritto alla percezione dopo il 31 dicembre 1994 – gli accessori devono essere corrisposti nella misura prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, sicchè l’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del “maggior danno” subito dal titolare per la diminuzione del suo credito (vedi, per tutte: Cass. SU 7 luglio 2010, n. 16036; Cass. SU 25 marzo 2010, n. 7158; Cass. SU 17 luglio 2008, n. 19596);

che deve anche essere ricordato che tale differenza di disciplina in materia di conseguenze del ritardo nella corresponsione dei crediti di lavoro – rispettivamente prevista per le due suindicate categorie di lavoratori, in seguito alla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 22 cit., comma 36, – è stata ritenuta dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 82 del 2003) non in contrasto con gli artt. 2,3,4,35 e 36 Cost., per la principale ragione secondo cui, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la Pubblica Amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento;

che il Giudice delle leggi ha sottolineato che a tale tipo di configurazione dell’agire della PA (anche come datore di lavoro) è estranea ogni logica speculativa, mentre la “ratio decidendi” della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000 cit.) del divieto di cumulo automatico di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, è stata proprio quella di predisporre delle remore all’inadempimento del datore di lavoro privato attraverso la previsione di un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale da questi indebitamente conseguito per effetto del ritardo;

che quindi mentre ai crediti di lavoro dei pubblici dipendenti maturati entro il 31 dicembre 1994 è applicabile la regola dell’automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria (tra loro cumulabili entro la suddetta data), per i crediti relativi a periodi successivi non vige più tale regola;

che nel presente giudizio si discute di crediti di lavoro pubblico maturati in epoca successiva al 2003, sicchè a tali crediti retributivi si applica, quanto agli accessori, della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36;

che nella specie la Corte territoriale ha applicato il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza tenere conto della suindicata disposizione;

che, in sintesi, i primi due motivi di ricorso vanno respinti e il terzo motivo deve essere accolto;

che la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la condanna dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma a corrispondere sulle sorti capitali liquidate dalla sentenza impugnata, con decorrenza dal 2003, rispettivamente a titolo di buoni pasto per tutti i turni di lavoro, compresi quelli notturni nonchè a titolo di maggiorazioni per i giorni festivi in cui ciascuno dei dipendenti ha prestato la propria attività lavorativa, la maggior somma tra l’ammontare degli interessi legali e quello della rivalutazione monetaria, anzichè il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria;

che le spese dell’intero processo sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base ai seguenti criteri;

1) per i gradi di merito del giudizio: le spese, come liquidate nella sentenza impugnata, sono poste a carico dell’Azienda Policlinico Umberto I con riferimento ai rapporti tra l’Azienda e i lavoratori, in considerazione della prevalente soccombenza dell’Azienda e della valutazione unitaria della posizione processuale, mentre se ne dispone la compensazione relativamente ai rapporti tra i lavoratori e l’Università La Sapienza e tra questa e l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in considerazione dell’esito dei giudizi e della complessità delle questioni trattate;

2) per il presente giudizio di cassazione: a) quanto ai rapporti tra l’Azienda ricorrente ed i lavoratori le spese giudiziali sono compensate per un terzo, in considerazione del rigetto solo parziale del presente ricorso; b) l’Azienda Policlinico Umberto I va condannata al pagamento delle spese giudiziali nei confronti dell’Università La Sapienza, che ha proposto controricorso solo per ribadire il proprio difetto di legittimazione passiva già riconosciuto nella sentenza impugnata;

che si dà atto della sussistenza, nei confronti della ricorrente, dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma a corrispondere sulle sorti capitali liquidate dalla sentenza impugnata, la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.

Condanna l’Azienda Policlinico Umberto I al pagamento delle spese giudiziali dei gradi di merito in favore dei lavoratori così come liquidate nella sentenza impugnata e compensa le spese dei giudizi di merito relativamente ai rapporti tra i lavoratori e l’Università La Sapienza e tra questa e l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma.

Compensa per un terzo le spese del presente giudizio di cassazione, quanto ai rapporti tra l’Azienda ricorrente ed i lavoratori, e condanna detta Azienda al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi ed Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Condanna l’Azienda Policlinico Umberto I al pagamento delle spese giudiziali nei confronti dell’Università La Sapienza per il presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi ed Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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