Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27377 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 01/12/2020), n.27377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18042-2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

Agrider s.r.l., in liquidazione rappresentata e difesa dagli avv.ti

Nicola Bianchi, Gaetano Ciancio, e G. Carlo Grillo, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma viale Giulio Cesare

n. 2.

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della

Calabria n. 220/07/12 depositata il 5/12/2012;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.01.2020

dal Consigliere dott. Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria sezione distaccata di Reggio Calabria n. 220/7/12 depositata il 5.12.2012.

La vicenda trae origine:

a) dalla notifica alla società Agrider s.r.l. in liquidazione di due avvisi di accertamento rispettivamente per l’esercizio 1993/94 e per l’esercizio 1994/95, con cui a seguito della rilevazione di elementi del reddito non dichiarati e della riduzione delle perdite di esercizio dichiarate, l’Ufficio procedeva al recupero di maggior imposta ai fini IRPEG e ILOR;

b) dalla notifica alla stessa società della cartella di pagamento relativa alle somme accertate per IRPEG, ILOR e Imposta patrimoniale per l’esercizio 1995/96 e per IVA 1996.

Tali atti venivano, separatamente, opposti innanzi alla CTP di Reggio Calabria con esito favorevole alla società opponente.

Il successivo appello dell’Ufficio veniva respinto dalla CTR che, riuniti i ricorsi, emetteva la sentenza impugnata in questa sede.

Giova ricordare che “il presente giudizio è stato preceduto da numerosi altri (già uniformemente decisi da questa Corte, da ultimo, Sez. V, 17/01/2019 n. 1167), relative agli stessi fatti, nel corso dei quali l’Amministrazione ha dedotto le medesime argomentazioni, fatte valere e ribadite anche con il presente ricorso, basato su tre motivi.

Resiste la società Agrider s.r.l. in liquidazione volontaria con controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., e ravvisando nella sentenza motivazione apparente.

Con il secondo, censura, m relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, difetto di motivazione di specifici motivi di impugnazione.

Con il terzo, si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., e dell’art. 116 c.p.c..

In particolare:

Il primo motivo è da ritenersi inammissibile in quanto la sua eterogenea formulazione urta con la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, laddove ha più volte affermato che “In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentiti la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Cass. Sez. 1 – 23/10/2018, n. 26874).

Il motivo in esame, per come formulato, sottopone al vaglio della Corte profili tra loro ontologicamente diversi quali la violazione di legge e l’omessa motivazione, correlati allo stesso referente normativo cioè l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, senza specificarne adeguatamente i contorni, inserendo nella stessa censura anche quella di motivazione apparente.

In particolare, la violazione di legge è riferita all’art. 112 c.p.c., con formulazione che non soddisfa il principio di specificità della doglianza in quanto non vengono richiamate le eccezioni che il giudice regionale avrebbe omesso di esaminare.

Viene nel contempo dedotto, in seno allo stesso motivo, che il mancato esame delle eccezioni sollevate configuri motivazione apparente, nel senso che la sentenza, contenendo frasi di stille prive di qualsivoglia capacità esplicativa, equivarrebbe ad una non – motivazione. Ancora una volta, però, la ricorrente manca di indicare le espressioni ritenute costituenti mere rappresentazioni grafiche.

In tal modo, viene implicitamente demandato alla Corte di legittimità l’improprio compito ricostruttivo di enucleare, dalla motivazione della sentenza impugnata, gli aspetti riconducibili alla o alle doglianze che la ricorrente, verosimilmente, intendeva muovere.

Il secondo motivo è del pari inammissibile in quanto la sua formulazione censura la decisione d’appello sul presupposto che essa si sostanzi in una acritica e avalutativa adesione atta decisione di primo grado, senza una autonoma considerazione della vicenda.

I termini del motivo non sono però conformi alla fattispecie risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), (convertito dalla L. n. 134 del 2012). Applicabile al caso in esame in ragione della data di pubblicazione (5.12.2012) della sentenza impugnata.

Il mutamento normativo, infatti, consente di censurare la decisione sotto il profilo motivazionale ove il giudice d’appello abbia omesso di esaminare un fatto specifico, inteso in senso storico – naturalistico, risultante per di più decisivo, cioè tale che, se esaminato, avrebbe determinato un giudizio opposto a quello adottato. Siffatta ipotesi non trova, però, riscontro nella formulazione del motivo in esame.

Il terzo motivo, appare, infine, infondato in quanto presuppone che la decisione della CTR si sia basata, per rigettare l’appello dell’Ufficio ricorrente, sul contenuto delle sentenze penali assolutorie, relative alle stesse condotte esaminate nella vicenda fiscale scaturitane, benchè quelle pronunce non fossero passate in giudicato e comunque non vincolassero il giudice tributario, nè lo sollevassero dall’obbligo di autonoma motivazione.

Tale presupposto non trova però riscontro nel tenore della sentenza impugnata. Questa, infatti, assume, per giungere al rigetto del gravame, che la pretesa tributaria fosse infondata a causa della mancata valutazione, da parte dell’Ufficio, sia della rilevante produzione documentale di parte; sia dell’inerenza e congruità delle prestazioni fatturate; sia della regolarità delle scritture contabili.

La CTR aveva, perciò, ritenuto che le presunzioni degli organi accertatori non fossero state suffragate da adeguati riscontri probatori. Rispetto a tale valutazione, il riferimento alle Sentenze penali, che avevano anch’esse ritenuto mancante la prova dei fatti contestati, viene indicato soltanto come elemento aggiuntivo rispetto all’autonomo convincimento, pur convergente, comunque maturato dal Giudice tributario regionale. In tal senso, è risolutiva la locuzione usata dal giudicante “ad ulteriore sostegno”, premessa al conclusivo richiamo delle sentenze penali.

Nè la CTR ha ignorato l’autonomia dei due giudizi, anzi espressamente richiamata, rilevando, nondimeno, la valenza rafforzativa della sentenza penale, in quanto basata su strumenti di accertamento particolarmente penetranti.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna alle spese conseguente alla soccombenza.

Non ricorrono le condizioni per il versamento del c.d. doppio contributo da parte dell’Amministrazione, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo” (Sez. 6 – L, 29/01/2016, n. 1778). Del resto, la decisione testè richiamata è coerente con il “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni parificate non sono tenute a versane imposte e tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sè stesso, con la conseguenza che l’obbligazione non sorge” (SS. UU.,8/5/2014, n. 9938).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia della Entrate, al pagamento, delle spesa di lite che liquida in Euro 15.000,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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