Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27376 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14470-2015 proposto da:

INPS, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’istituto medesimo, e rappresentato e difeso dagli

Avv.ti CARLA D’ALOISIO, DI ROSE EMANUELE, ANTONINO SGROI e LELIO

MARITATO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, Viale dei PARIOLI

124, presso lo studio dell’Avvocato GIRELLI GIOVANNI, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato BRUNO GIUDICEANDREA,

giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –

SEZ.DIST. DI BOLZANO del 11/02/2015, depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FERNANDES Giulio;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE, per la parte ricorrente, il quale

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza dell’I 1 febbraio 2015 la Corte di Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, confermava la decisione del Tribunale in sede che aveva accolto l’opposizione proposta da D.C. avverso l’avviso di addebito relativo a contributi della Gestione Commercianti dell’INPS relativi al periodo 1/2006 – 12/2011.

La Corte di merito osservava che la società “Kosta Immobiliare di D.C. & C. s.n.c.” di cui la Dose era legale rappresentante non esercitava un’attività commerciale essendosi limitata a riscuotere il canone relativo alla locazione di un albergo turistico.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS, in proprio e nella qualità, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la D..

Con l’unico motivo del ricorso principale viene dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 203 e 208, così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010 in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Si assume: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio e legale rappresentante di una società in nome collettivo era per ciò stesso tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che l’attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale; che il giudizio di prevalenza richiesto dalla L. n. 662 del 1996 è di natura endogena, ossia deve essere compiuto solo in relazione alle vicende interne della società, senza che assumano alcun rilievo altre ed ulteriori attività espletate dal socio al di fuori della attività sociale.

Il motivo è infondato.

Presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale.

Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste, peri soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.

Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni c/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

Quindi presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte di appello supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi.

La Corte ha, infatti, rilevato che la “Kosta Immobiliare di D.C. & C. s.n.c.” di cui la D. era socia e legale rappresentante non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del canone di locazione di un albergo di cui era proprietaria.

Tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’11 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n.17643 del 6 settembre 2016).

E’ evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale non rileva il contenuto dell’oggetto sociale. Alla luce di quanto esposto si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

L’INPS ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui si muovono rilievi ai principi cui la relazione si è uniformata e che, tuttavia, non sono tali da prospettare argomenti di gravità tale da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione oggetto del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, seni n. 3774 del 18 febbraio 2014).

Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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