Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27376 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20019-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RAFFAELE MARENGHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 527/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 527/9/18 depositata in data 23 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto da S.L. avverso la sentenza n. 38/1/17 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. 2010 emesso a seguito di accertamenti bancari;

– La CTR riteneva di non condividere le ragioni poste a base della decisione di primo grado, ritenendo congrua la prova liberatoria offerta dal contribuente in relazione alle movimentazioni bancarie contestate;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo quattro motivi. Il contribuente si è difeso con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare, si osserva che in controricorso è eccepita l’inammissibilità di ciascun motivo di ricorso ma in termini così generici (“si eccepisce, parimenti, l’inammissibilità e l’infondatezza (…)”) da non consentire una disamina funditus. Tali eccezioni vanno dunque disattese;

– Con il quarto motivo – da affrontarsi prioritariamente su di un piano logico in quanto dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., comma 2, lett. d), e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per motivazione apparente della sentenza;

– Il motivo è infondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053);

– Nel caso di specie, la doglianza si concentra su alcuni passaggi dell’articolata motivazione (soprattuto i seguenti: “Il punto cruciale della questione (…) con consequenziale violazione di un giusto procedimento nella determinazione della pretesa erariale” e “(…)una corretta qualificazione di eventuali maggiori imponibili (…) in quanto limitata alla sola quota di utili tassabili in capo al socio”) in cui la CTR argomenta sulla riconducibilità dei maggiori redditi contestati alla nozione di “redditi diversi”. Trattasi di un riferimento tecnico, al TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), artt. 67-71 e la motivazione sul punto soddisfa la soglia costituzionale di cui ai principi giurisprudenziali citati;

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e degli artt. 2697,2727 e 2728 c.c. per aver fatto non corretto governo del contenuto dell’onere probatorio rimesso al contribuente in conseguenza degli accertamenti bancari condotti sui conti a lui riconducibili;

– Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’Agenzia denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo commesso dalla CTR nel ritenere soddisfatto l’onere probatorio del contribuente in forza delle tabelle prodotte in corso di causa e citate in sentenza senza evidenziare che parte delle risultanze di quelle tabelle erano già state accolte dall’Amministrazione;

– I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e relativi all’applicazione del canone di riparto dell’onere della prova, e sono fondati. Va infatti rammentato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015, Rv. 638173 – 01; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016, Rv. 640618 – 01); Il contribuente deve in particolare “dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016, conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4829 del 11/03/2015);

– Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto sufficiente, per la dimostrazione dell’assolvimento dell’onere della prova ai fini del superamento della presunzione dell’art. 32, un richiamo a tre pagine dell’atto di appello contenente una tabella. Non solo l’Agenzia ha riprodotto un ulteriore passaggio dell’atto di appello in cui è lo stesso contribuente ad affermare che la tabella “include delle operazioni ritenute giustificate dall’ufficio”. Dunque, la tabella contiene fatti pacifici che non possono essere rilevanti ai fini della decisione e il generico richiamo non permette di discerne quella corrispondenza tra la singola giustificazione e la singola motivazione contestata che è richiesta dalla consolidata giurisprudenza della Corte;

– Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 32, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in riferimento ad uno dei passaggi motivazionali già censurati come motivazione apparente, ove la CTR argomenta sull’essere gli accertamenti bancari intervenuti “in dispregio del principio della giusta partecipazione attiva del contribuente nell’azione tributaria con consequenziale violazione di un giusto procedimento nella determinazione della pretesa erariale”;

– Il motivo è fondato. Va infatti rammentato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 32 consente all’Amministrazione finanziaria di riferire “de plano” ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui, e la legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell’accertamento, posto che il citato art. 32 prevede quel contraddittorio alla stregua di mera facoltà, non di obbligo, dell’amministrazione tributaria.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10249 del 26/04/2017, Rv. 644098 – 01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4601 del 29/03/2002, Rv. 553380 – 01). La CTR, nel motivare sull’esistenza di una sorta di lesione del diritto al contraddittorio in relazione alla ripresa fondata sugli accertamenti bancari collide frontalmente con l’insegnamento giurisprudenziale citato;

– In conclusione, i motivi primo, secondo e terzo del ricorso vanno accolti, con rigetto del quarto, e la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame dei motivi accolti, dei profili assorbiti, e per il regolamento della spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il quarto, cassa la, sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai motivi accolti, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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