Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27376 del 06/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27376 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso 25372-2009 proposto da:
IL FORNO DI CHIAPPARA CLAUDIO E MALATTO CINZIA SNC in
persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato
FIRRIOLO FRANCESCO con studio in CHIAVARI VIA TRIPOLI
20 giusta delega in calce;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CHIAVARI;
– intimato –
Data pubblicazione: 06/12/2013
avverso la sentenza n. 103/2008 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 23/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
R.G. 25372/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 103/07/08, depositata il
23.10.2008, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n.
324/16/2005 che dichiarava inammissibile, per tardività, il ricorso proposto dalla società H Forno
di Chiappare Claudio e Malatto Cinzia s.n.c. avverso l’avviso di irrogazioni sanzioni ai sensi
subordinate non iscritte nei libri obbligatori.
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 360, n. 1, c.p.c. rilevando, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
14/5/2008, n. 130, il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle
sanzioni irrogate dagli uffici finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture
obbligatorie;
b) omessa applicazione dell’art. tre, comma tre, D.Igs 472/97, così come novellato dal comma sette
bis dell’art. 36 bis D.L.223/2006 nella parte in cui tale decreto prevede l’applicazione del principio
del favor rei nella determinazione dell’importo da applicarsi alla sanzione;
c) erronea applicazione del combinato disposto dell’art. 15, commi 3 bis e 8 1. 289/ 2002 essendo
sospesi termini per la proposizione del ricorso contro tutti provvedimenti di erogazione delle
sanzioni senza limitazione alcuna.
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 7.11.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. In ordine logico va esaminato preliminarmente l’ultimo motivo di ricorso con cui viene
censurata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività, avendo natura assorbente degli
altri.
Il motivo è inammissibile per la mancata formulazione del relativo quesito di diritto il cui onere di
formulazione, ove si denuncino i vizi di violazione di legge di cui all’art. 360, col nn. 1-4) c.p.c.,
nonché l’analogo onere di formulazione del “momento di sintesi” a conclusione del motivo di
ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360co 1 n. 5)
c.p.c. (“chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la
rende inidonea a giustificare la decisione”), sono prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis
c.p.c., norma che è stata introdotta dall’art. 6 del Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai
1
.”/
dell’art. 3 1. 73/2002, a seguito di ispezione Inps in data 7.11..2002, per l’impiego di 3 lavoratrici
ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata
in vigore dello stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione
disposta dall’art. 47co 1 lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69) e trova, quindi, applicazione al ricorso in
questione essendo stata la sentenza di appello depositata in data 23 10.2008.
Le ulteriori questioni rimangono assorbite, a seguito della definitività dell’avviso di irrogazione
delle sanzioni.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
PQM
Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, il 7.6.2013
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.