Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27376 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 01/12/2020), n.27376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14361-2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

CO.NA.TE.CO s.p.a., rappresentato e difeso dall’avv. Luca Cirillo,

elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio n. 18, presso lo

studio dell’avv. Gennaro Capasso.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 193/29/12 depositata il 3/12/2012;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.01.2020

dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 193/29/12 depositata il 3.12.2012.

La vicenda trae origine dalla notifica degli avvisi di accertamenti al Consorzio Napoletano Terminal di Containers s.p.a., relativi a recuperi, per gli anni 2005 e 2006, di costi ritenuti indeducibili, per ammortamento opere di dragaggio dei fondali, attrezzature di officina, prolungamento del (OMISSIS) nel porto di (OMISSIS).

Il Consorzio opponeva gli avvisi, ottenendo il parziale accoglimento da parte della CTP di Napoli. L’Ufficio appellava tale decisione, nella parte in cui aveva accolto le eccezioni della contribuente. Si costituiva anche il Consorzio proponendo appello incidentale. La CTR rigettava l’appello principale dell’Amministrazione e accoglieva quello incidentale.

Il ricorso dell’Ufficio in esame è basato su di un unico motivo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, e degli artt. 102,103 e 104 TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Resiste il Consorzio c on controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il recupero a tassazione per gli anni 2005 e 2006 riguarda costi ritenuti indeducibili per ammortamenti relativi a drenaggio dei fondali e ad attrezzature d’officina, nonchè relativi alla ristrutturazione di una cabina elettrica e dei prolungamento del (OMISSIS), nel porto di (OMISSIS).

L’Agenzia delle Entrate ha lamentato, come detto, la violazione o la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, e degli artt. 102,103 e 104 TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, e il Collegio intende riba dirlo, che “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perchè la fattispecie astratta d a essa prevista non è idonea a regolarla….” (Sez. 5 -, 25.09.2019, n. 23851).

Ora, nel caso in esame l’Amministrazione ricorrente non ha lamentato che la CTR avesse errato nell’interpretare il significato della norma, nè che avesse attribuito alla fattispecie concreta una errata qualificazione giuridica, riconducendola nell’ambito di una disposizione non idonea a regolarla.

In sostanza, la ricorrente “non pone in discussione il significato della norma, ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5),” (Sez. 6 – 1, 03/12/2019, n. 31546).

In particolare, l’Amministrazione ricorrente lamenta che la CTR avesse applicato, anche ai costi relativi alla ristrutturazione delta cabina elettrica e ai costi per lo studio di progettazione del prolungamento del (OMISSIS), i criteri indicati dalla consulenza di parte dell’ing. D., richiamata nella decisione impugnata, dei quali il professionista non si era occupato.

Infatti, l’Ufficio afferma che “la relazione tecnica…..precisa con chiarezza che le operazioni di scavo (dei fondali) devono essere ripetute con cadenza non superiore a cinque anni, ma non fa cenno anche alle opere relative allo studio del prolungamento del (OMISSIS), nè tantomeno all’ammortamento dell’officina meccanica Bausan”. Lamenta, dunque, che la CTR avesse applicato i criteri espressi dalla consulenza tecnica per i costi di drenaggio (ritenuti oneri pluriennali) anche ai costi relativi ano studio per il prolungamento della banchina e alle attrezzature d’officina. Voci di spesa a cui, come detto, la consulenza non aveva fatto alcun riferimento.

La doglianza dell’Amministrazione sembra, pertanto, riguardare piuttosto la motivazione della decisione, nel senso che essa, nei rigetto integrale dell’appello principale della stessa Amministrazione, sarebbe basata sulle indicazioni di una relazione peritale, riguardante solo alcuni dei costi in contestazione, ma che il Giudice regionale aveva applicato estensivamente anche ai costi che essa non aveva esaminato.

In tal senso, l’errore riguarderebbe, non l’interpretazione di una norma, ma l’ambito della consulenza, ragion per cui la censura esula dallo schema normativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La doglianza afferisce, cioè, all’iter argomentativo seguito dal giudice regionale, secondo cui la relazione peritale avrebbe fornito un criterio di classificazione dei costi ritenuto applicabile a tutti indistintamente quelli in contestazione, benchè l’analisi tecnica ne avesse esaminati e valutati solo alcuni. In altri termini, una applicazione lata dell’elaborato dell’Ing. D., senza che la CTR ne avesse esplicitata la ragione giustificativa.

Pertanto, il motivo nei termini in cui è formulato è inammissibile.

Nè, peraltro, a censura sarebbe riconducibile alla diversa ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett, b), convertito nella L. 7 agosto 2012, applicabile ratione temporis. Infatti, l’ipotesi è limitata alla doglianza di omesso esame di un fatto decisivo, inteso in senso storico-naturalistico, in specie non individuato.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile con condanna alle spese, come liquidate in dispositivo.

Non ricorrono le condizioni per il versamento del c.d. doppio contributo da parte dell’Amministrazione soccombente, alla stregua delta giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo” (Sez. 6 – L, 29/01/2016, n. 1778).

Del resto, la decisione testè richiamata è coerente con il “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere ai tempo stesso debitore e creditore di sè stesso, con la conseguenza che l’obbligazione non sorge” (SS.UU., 8/5/2014, n. 9938).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.000,00 oltre spese generali in misura di Euro 200,00 ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA