Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27375 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13875-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. BRUNACCI

19, presso lo studio dell’Avvocato ANTONINO LASCIO GIOIA,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ROSA RITA BARBERA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO e ANTONIETTA CORETTI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 758/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 22/10/2014, depositata il 21/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FERNANDES GIULIO;

udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO, per la parte controricorrente, il

quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Enna rigettava l’opposizione proposta da S.G. nei confronti dell’INPS avverso il verbale ispettivo notificato il 18.11.2011 (con il quale era stata contestata la mancata iscrizione del ricorrente alla Gestione dei Lavoratori Autonomi ed era stata affermata la non spettanza dell’indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2006 – 2010).

Avverso tale decisione lo S. proponeva appello deducendo il travisamento di fatti da parte del primo giudice, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza e la insussistenza dei presupposti per l’iscrizione nella Gestione dei Lavoratori Autonomi in agricoltura.

l,a Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 21 novembre 2014, dichiarava improcedibile il gravame avendo rilevato che lo S. non aveva notificato l’appello, tempestivamente depositato, ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza e non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c..

Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso lo S. affidato ad un unico motivo.

L’INPS resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 17, artt. 136 e 435 c.p.c., nullità della sentenza (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) evidenziandosi in punto di fatto: che il difensore del ricorrente era venuto a conoscenza solo per caso della avvenuta fissazione dell’udienza di discussione per il 22 ottobre 2014 non avendo ricevuto dalla cancelleria alcun avviso di detta fissazione; che, per il tramite di un suo collega presente a detta udienza e sulla scorta di una delega orale, aveva chiesto di essere rimesso in termini per la notifica dell’appello e che il sostituto aveva indicato a verbale erroneamente quale motivo di detta rimessione notifica non andata a buon fine”; che la Corte di Appello non aveva tenuto conto della circostanza, rilevabile dagli atti del processo, che il difensore dello S. non era stato avvisato dalla cancelleria della avvenuta fissazione dell’udienza del 22 ottobre 2014 dichiarando improcedibile l’appello.

Ciò puntualizzato in punto di fatto si denuncia che la Corte territoriale prima di dichiarare improcedibile l’appello avrebbe dovuto verificare l’avvenuta comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c. e, rilevatane la mancanza, autorizzare l’appellante alla notifica dell’appello.

Il motivo è fondato.

Vale ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “La mancanza di comunicazione all’appellante dell’avvenuto deposito del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, escludendo l’insorgere dell’onere di quest’ultimo di provvedere alla notificazione dell’atto di gravame e del decreto stesso, non è incompatibile con la conservazione dell’effetto preclusivo del giudicato, conseguente al tempestivo deposito del ricorso in appello. Pertanto, quando sopravvenga, a causa di detta mancanza, l’impossibilità di eseguire tale notificazione nel rispetto dei termini di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 435 c.p.c., deve essere disposta, di ufficio o ad istanza dell’appellante medesimo, la fissazione di altra udienza di discussione in data idonea a consentire il rispetto di detti termini, potendo, peraltro, il contraddittorio ritenersi validamente costituito anche quando il collegio, senza emettere un formale provvedimento di rinnovo, si sia limitato, all’udienza di discussione originariamente fissata, a disporre il rinvio della medesima e l’appellante, nell’osservanza dei ripetuti termini, abbia notificato alla controparte copia del ricorso in appello e del decreto) del presidente del tribunale nonchè del verbale della prima udienza nella quale è stato disposto il rinvio.

(Cass. n. 21978 del 27/10/2010; Cass. n. 12147 del 14/11/1991).

Nel caso in esame la Corte di Appello) ha omesso di procedere alla verifica della comunicazione da parte della cancelleria dell’avvenuta fissazione dell’udienza di discussione, come si può evincere dalla motivazione dell’impugnata sentenza. Peraltro, neppure l’INPS contesta espressamente la omessa comunicazione al procuratore dello S. del decreto di fissazione ex art. 435 c.p.c. dell’udienza del 22 ottobre 2014.

In siffatta situazione la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere la richiesta di fissazione di una nuova udienza per la notifica dell’appello avanzata dal sostituto del procuratore dell’appellante, presente all’udienza del 22 ottobre 2014, o disporre in tal senso anche d’ufficio.

Va precisato che la presenza alla detta udienza del sostituto del procuratore dello S. non vale a provare che allo stesso fosse stato comunicato il decreto ex art. 435 c.p.c. di fissazione della medesima in tempo utile a notificare l’appello a controparte.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone l’accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

L’INPS ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui dissente dal contenuto della sopra riportata relazione con argomentazioni che il Collegio reputa non idonee a scalfirne la motivazione con particolare riferimento ai rilievi relativi alla omessa doverosa verifica da parte della Corte di Appello della comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione all’appellante ed al fatto che neppure l’INPS risulta aver contestato la omessa comunicazione di detto decreto.

Pertanto, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, cent n. 3774 del 18 febbraio 2014).

Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto L. 24 dicembre 2012, n. 228, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Palermo anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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