Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27375 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27375 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 24717-2009 proposto da:
NUOVA CARIGNANO SRL in persona dell’Amministratore e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLENDI
2013

GABRIELLA giusta delega a margine;
– ricorrente –

3105
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 06/12/2013

v-

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 40/2008 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 19/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COGLITORE delega
Avvocato MANZI che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

R.G.24717/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n.40/03/08, depositata il
19.9.2008, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n.
141/11/2005, dichiarava la legittimità dell’ avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 200e,
nei confronti della società Nuova Carignano s.r.l. esercente attività di autocarrozeria, ai sensi
dell’art. 3 1. 73/2002, a seguito di accesso ispettivo Inps in data 11.6.2003 per l’impiego di due

Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 62 primo comma D.Igs 546/1992, in relazione
all’art. 360, n. quattro, c.p.c. avendo omesso il giudice di appello di pronunciare sul motivo di
ricorso con il quale veniva denunciata l’ illegittimità del provvedimento nella parte in cui
parametrava la sanzione al periodo di tempo compreso tra l’inizio dell’anno solare e la data di
accertamento della violazione;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma secondo, n. quattro D.Igs 546/1992 e dell’art.
111, comma sei, Cost. in relazione all’art. 62, comma uno, D.Igs 546/92, con riferimento all’art.
360, n. quattro, c.p.c., non avendo motivato con riferimento al verbale di accertamento Inps, quale
prova della data di effettiva di inizio del lavoro irregolare;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma secondo, n. quattro D.Igs 546/1992 e dell’art.
111, comma sei, Cost. in relazione all’art. 62, comma uno, D.Igs 546/92, con riferimento all’art.
360, n. quattro, e cinque c.p.c. non avendo la valutato le dichiarazioni del lavoratore.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
La società presentava memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 7.11.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
I motivi, stante la loro connessione logica, vanno esaminati congiuntamente.
Non è configurabile invero, con riferimento ai primi due motivi di ricorso, il vizio di omesso esame
di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva), quando debba ritenersi che tale
questione sia stata esaminata e decisa – sia pure con una pronuncia implicita della sua irrilevanza o
di infondatezza – in quanto superata e travolta, anche se non espressamente trattata, dalla
incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come
necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza.
1

lavoratori subordinati non iscritti nei libri obbligatori.

La sentenza della Corte Cost. 12.4.2005 n. 144 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992,
n. 12, convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 72, nella parte in cui non ammette
la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al
primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione.
L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in
legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis del d.l. 4

dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare,
essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di
soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione
lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, “per il periodo
compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione (Sez. 5, Sentenza n. 21778
del 20/10/2011)
La Ctr ha preso in esame la sentenza della Corte Costituzionale ben specificando che “ha solo dato
relativamente alla data di inizio del lavoro regolare la presunzione assoluta di inizio in presunzione
relativa, dando facoltà datore di lavoro di dimostrare una data diversa”.
Fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, nel processo tributario, sussiste il potere di introdurre, per entrambe le parti,
dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – con il valore probatorio proprio degli elementi
indiziari, i quali, possono concorrere a formare il convincimento del giudice, per garantire il
principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa.
Tuttavia non è sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola dichiarazione del
dipendente, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tale
affermazione, apparendo la motivazione sopra riportata del tutto insufficiente a dimostrare la data
di effettivo inizio del rapporto di lavoro (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
I verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali,
in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonchè sui fatti che il medesimo attesti
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono, altresì, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno

2

luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte

ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14158 del 02/10/2002)
Peraltro il verbale ispettivo da contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al
momento dell’accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione
in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell’assunzione (superabile dal
datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il
recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all’assunzione e le
Correttamente, quindi, la CTR ha escluso che nella fattispecie fosse stato fornito dal datore di
lavoro la prova di una diversa data di inizio del rapporto di lavoro.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 7.11.2013

sanzioni di contrasto alla c.d economia sommersa.

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