Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27374 del 29/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23658-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITITO, rappresentato e difeso dagli avvocati CAPANNOLO

EMANUELA, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 61/2015 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata

L’8/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Pulli Clementina difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. L’INPS ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca, dell’8 aprile 2015, che, pronunciando a seguito di dissenso avverso le conclusioni della CTU espletata in sede di ATP, ex art. 445 bis c.p.c., ha, in motivazione, ritenuto infondata la domanda svolta dall’assistita e riconosciuto, invece, in dispositivo il diritto all’indennità di accompagnamento.

3. L’INPS denuncia, pertanto, la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 340 c.p.c., comma 2, n. 4, per essere la parte dispositiva in insanabile contrasto con la motivazione.

4. L’assistita non ha resistito.

5. Le censure svolte sono manifestamente fondate per l’evidente difformità fra il dispositivo e le proposizioni contenute nella motivazione.

6. Va, pertanto, dato atto dell’estraneità del comando giudiziale, cristallizzato nel dispositivo, con la motivazione a sostegno della statuizione, conseguendone la nullità della sentenza giacchè, nel processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima.

7. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale di Sciacca, nella persona di diverso Giudice monocratico, che dovrà provvedere alla rinnovazione della decisione conclusiva del giudizio e, dunque, all’adozione di un atto valido e alla regolamentazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Sciacca, nella persona di diverso Giudice monocratico, anche per la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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