Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27374 del 01/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 01/12/2020), n.27374
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12453-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
GRUPPO TESSILE LOGAMA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO MONTEMURNO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 115/2013 della COMM. TRIB. REG. di BARI,
depositata il 20/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 115/14/2013 la commissione Regionale di Bari, respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate.
che l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione;
che si costituiva con controricorso la società intimata chiedendone il rigetto;
che la Agenzia Delle Entrate dava atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito dalla L. n. 96 del 2017, depositando anche copia della domanda di definizione agevolata della controversia presentata dal contribuente, che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020