Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27373 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18498-2018 proposto da:

COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LATINA 20, presso lo STUDIO LEGALE BFS & ASSOCIATI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE SEPIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8058/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 8058/3/17 depositata in data 27 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus avverso la sentenza n. 19602/34/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso della contribuente relativo all’avviso di accertamento per IVA 2008;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il secondo e terzo motivo di ricorso – da affrontarsi prioritariamente su di un piano logico in quanto dedotti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, la contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, circa la dedotta violazione del termine utile per espletare la verifica nei confronti della contribuente e la conseguente nullità degli atti consequenziali, e la dedotta assenza di autorizzazione ad estendere l’ambito oggettivo e il limite temporale della verifica;

I mezzi di impugnazione sono fondati. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018);

– Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata emerge con chiarezza che la CTR non ha preso posizione sulle eccezioni riportate sopra nel motivo e riproposte in appello, come si evince dal ricorso pienamente autosufficiente sul punto. D’altro canto ciò è confermato dalla stessa controricorrente e non possibile accedere alla sua interpretazione, secondo cui il richiamo ad altre pronunce di merito operato dalla CTR possa coprire tale omissione, innanzitutto perchè l’Agenzia non riproduce il contenuto di tali precedenti per poter verificare se eccezioni identiche fossero state avanzate in tale sede e oggetto di una pronuncia espressa da parte dei giudici. In secondo luogo, comunque, l’utilizzo della motivazione per relationem è certo possibile, ma non può essere acritico (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 22022 del 21/09/2017, Rv. 645333-01; Cass., Sez. L., Sentenza n. 21037 del 23/08/2018, Rv. 650138-01), in quanto devono esservi elementi a riscontro di un’avvenuta attività deliberativa della CTR, la quale, motivatamente, giunge a condividere i precedenti, elementi del tutto assenti nel caso in esame;

Conclusivamente, quindi, il secondo e terzo motivo di ricorso vanno accolti, con assorbimento del primo – con il quale viene pure dedotta la nullità della sentenza, per omessa motivazione in merito alla verifica dell’effettiva sussistenza dei presupposti necessari per giungere al disconoscimento della mutualità prevalente in capo alla cooperativa – e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame in relazione ai profili accolti, e per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione ai profili accolti, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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