Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27373 del 07/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 07/10/2021), n.27323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3740-2020 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE

STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE

DI TREVISO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 10980/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 18/12/2019 R.G.N. 3164/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

A.D. cittadino (OMISSIS), chiedeva alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25:

a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951 ratificata con L. n. 722 del 1954;

b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” D.Lgs. n. 251 del 2008, ex art. 14;

c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale respingeva l’istanza;

avverso tale provvedimento proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che ne disponeva il rigetto;

a fondamento della decisione assunta, il Collegio di merito evidenziava l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto che il narrato riferito ad una situazione di pericolo derivante da minacce o violenze per aver rifiutato di accettare di esercitare la funzione sacerdotale nell’ambito di una setta religiosa, era complessivamente poco credibile, essendo richiesto usualmente per il ruolo, interesse ed attitudine, né essendo disponibili informazioni relativi a casi verificabili di (OMISSIS) che avessero subito minacce o violenze per aver rifiutato di accettare tali posizioni per motivi religiosi;

nessun elemento obiettivo era stato riferito quanto alla prospettazione della situazione del suo Paese di origine quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio;

come desumibile da accreditati report (EASO COI (OMISSIS)) nella regione (OMISSIS) da cui proveniva il richiedente, non sussistevano i presupposti per l’applicazione della tutela sussidiaria, non essendo riscontrabili situazioni di violenza indiscriminata, derivanti da conflitto interno;

quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, non ricorreva alcuna condizione di vulnerabilità che ne giustificasse il rilascio né un adeguato livello di integrazione sociale in Italia;

il provvedimento del Tribunale è stato impugnato per cassazione con ricorso fondato su tre motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.con il primo motivo, sotto il profilo della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 si denuncia motivazione apparente o inesistente in relazione alla ritenuta irrilevanza della vicenda personale;

ci sì duole che il giudice di merito abbia ritenuto scarsamente credibile il narrato del richiedente, relativo al pericolo di morte cui era stato esposto per aver rifiutato di succedere agli avi nel ruolo di custode dell’idolo sacro, avendo con tale condotta, commesso un sacrilegio;

la fonte COI 2017 adottata a fondamento della esclusione di una situazione di pericolo, era stata superata dalla documentazione prodotta dall’EASO nei due anni successivi;

2. il secondo motivo prospetta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, n. 9, del D.L. n. 416 del 1989, art. 1 comma 4;

si lamenta il mancato svolgimento di alcuna adeguata istruttoria in ordine alla situazione dello stato di (OMISSIS) per la mancata acquisizione di documentazione aggiornata ed autorevole; si stigmatizza l’omessa ricerca di fonti pertinenti alle dinamiche interne ai culti animisti (OMISSIS), sulle forme di ritorsione cruente rispetto a comportamenti ritenuti sacrileghi, in definitiva, il mancato assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria;

3. con il terzo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, con specifico riferimento al diniego di riconoscimento della protezione umanitaria; si stigmatizza la mancata verifica della situazione sociopolitica dell’area di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)), flagellata da conflitti di lunga durata (vedi EASO 2018), che costituiva presupposto sufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria;

4. i primi due motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono fondati entro i termini che si vanno ad esporre;

di merito, invero, ha escluso il riconoscimento della protezione internazionale in base alle argomentazioni riportate nello storico di lite, omettendo di fare specifico riferimento a fonti internazionali sufficientemente aggiornate e riferite anche ai riti religiosi e ai culti praticati in (OMISSIS);

in tal senso ha vulnerato i principi in tema affermati da questa Corte, ed ai quali va data continuità, alla stregua dei quali, in tema di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel Paese d’origine del richiedente, va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo che sia possibile verificarne anche l’aggiornamento;

rispetto alle ipotesi di pericolo integrante la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e c), il giudice del merito è tenuto ad un aggiornamento informativo riferito alla situazione attuale al fine di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente ed astrattamente sussumibile in entrambe le tipologie tipizzate di rischio, sia sussistente al momento della decisione (vedi in motivazione Cass. 16/7/2015 n. 14998);

in tale prospettiva l’esercizio officioso del potere d’indagine riservato al giudice della protezione internazionale, neanche trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (cfr. Cass. 6/7/2020 n. 13940, Cass. 29/5/2020, n. 10286; Cass. 24/5/2019 n. 14283; Cass. 25/7/2018 n. 19716; Cass. 28/6/2018 n. 17069; Cass. 16/7/2015 n. 14998);

secondo i più recenti principi affermati da questa Corte, da ribadir0 in questa sede, in materia di protezione internazionale, il giudice, prima di decidere la domanda nel merito, deve assolvere all’obbligo di cooperazione istruttoria, che non può essere di per sé escluso sulla base di qualsiasi valutazione preliminare di non credibilità della narrazione del richiedente asilo, dal momento che anteriormente all’adempimento di tale obbligo, egli non può conoscere e apprezzare correttamente la reale e attuale situazione dello Stato di provenienza e, pertanto, in questa fase, la menzionata valutazione non può che limitarsi alle affermazioni circa il Paese di origine; da ciò consegue che solo ove queste ultime risultino immediatamente false, oppure la ricorrenza dei presupposti della tutela invocata possa essere negato in virtù del notorio, l’obbligo di cooperazione istruttoria verrà meno (vedi Cass. 12/5/2020 n. 8819);

si è altresì precisato che la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (vedi ex aliis Cass. 28/7/2020 n. 16122); deve, in definitiva, rimarcarsi che rispetto alle ipotesi di pericolo integrante la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e c) il giudice del merito è tenuto ad un aggiornamento informativo riferito alla situazione attuale al fine di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente ed astrattamente sussumibile in entrambe le tipologie tipizzate di rischio, sia sussistente al momento della decisione (vedi in motivazione Cass. 16/7/2015 n. 14998, Cass. 10/2/2021 n. 3357);

nello specifico è stata esclusa la ricorrenza di tutte le forme di protezione internazionale invocate da parte ricorrente sulla base di fonti informative non sufficientemente aggiornate (EASO 2018);

non risulta, dunque, rispettato l’onere di cooperazione istruttoria definito dai richiamati dicta e gravante sul giudice del merito il quale, nel pervenire alla definizione del proprio convincimento, deve attingere a fonti informative aggiornate ed autorevoli, al fine di consentire lo scrutinio della attendibilità e fondatezza delle allegazioni del richiedente, mediante l’esatta individuazione della fonte di conoscenza e il controllo sul contenuto delle informazioni acquisite e sulla riferibilità delle stesse ad una situazione aggiornata;

4. alla stregua delle sinora esposte argomentazioni i primi due motivi di ricorso vanno accolti, con assorbimento del terzo attinente alla richiesta di protezione umanitaria, successivo in ordine logico;

la sentenza va cassata con rinvio alla Tribunale designato in parte dispositiva, la quale provvederà a scrutinare la fattispecie devoluta alla luce dei principi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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