Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27372 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23420-2015 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONI UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in persona del

Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 284/2015 della CORTE D’ APPELLO di CATANZARO

del 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa

dal Collegio.

2. Il Ministero indicato in epigrafe ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 25459 del 2011 (nella quale, peraltro, la parte risulta indicata come S.G.), ha difformemente argomentato, in motivazione, invertendo la posizione processuale delle parti – sicchè la parte privata, ricorrente in riassunzione, risulta indicata come appellante in luogo dell’amministrazione pubblica, appellante nel giudizio di appello – e ha illustrato la ratio dividendi avversando la tesi della dipendente, conclusivamente statuendo, in dispositivo, il rigetto del “ricorso in appello” avverso la sentenza di primo grado impugnata.

3. L’amministrazione ricorrente denuncia, pertanto, la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

4. Le censure svolte sono manifestamente fondate per l’evidente difformità ed incongruenza tra motivazione e dispositivo.

5. Va, pertanto, dato atto dell’estraneità del comando giudiziale, cristallizzato nel dispositivo, con la motivazione a sostegno della statuizione e con la vicenda processuale, conseguendone la nullità della sentenza giacchè, nel processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza, e depositato in cancelleria, ha una rilevanza autonoma, racchiude gli elementi del comando giudiziale (che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione) e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima.

All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, alla quale è da attribuire la rinnovazione della decisione conclusiva del giudizio in riassunzione e la regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio e, dunque, l’adozione di un atto valido, rimettendo al Giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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