Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27371 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27371 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 24597-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

COLANGELO NATALINO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 74/2006 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 30/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 06/12/2013

udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

R.G. 24597/2007
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 74.17/06, depositata il
30.6.2006 accoglieva parzialmente l’appello di Colangelo Natalino, titolare della ditta Motauto di
Colangelo Natalino, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n.
126/20/2005, che aveva, invece confermato l’ avviso di irrogazioni sanzioni, per E 25.524,12, a

lavoratore subordinato non iscritto nei libri obbligatori.
La CTR limitava la sanzione per una giornata di 112,60
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, D.L.
22/2/2002, n.12, convertito con modificazioni in 1. 23/4/2002, n. 73, in combinato disposto con
l’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c.,rilevando come, a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 14472005, era onere del datore di lavoro produrre documentazione idonea a
provare che i lavoratori sorpresi a lavorare presso di lui non erano suoi dipendenti, ritenendo
irrilevante, ai fini probatori, la dichiarazione resa dal lavoratore agli ispettori dell’Inps;
b) Motivazione illogica in relazione all’art. 360,n. 5 c.p.c.avendo al CTr prima affermato come
l’onere della prova del tempo dell’assunzione fosse a carico del ricorrente e poi rilevato che che
spettasse all’ufficio dare la prova della durata dell’attività lavorativa per più di una giornata.
La società intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 7.11.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
I motivi di ricorso, stante la loro connessione logica4t/pno essere esaminati congiuntamente.
L’ art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, (nel testo originario, introdotto dalla Legge di
Conversione 23 aprile 2002 n. 73, applicabile alla specie ratione temporis), è stata dichiarato
incostituzionale, per “lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.”, dalla competente
Corte (sentenza 12 aprile 2005 n. 144) “nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare
che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in
cui è stata constatata la violazione”.
Tale norma è stato introdotta per inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio per coloro che
continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura colte
ad incentivare l’emersione del lavoro sommerso. Il predetto meccanismo presuntivo esclude
qualsiasi obbligo dell’ente, che irroga la sanzione, di provare l’effettiva prestazione di attività
1

seguito di ispezione Inps in data 27.6.2003, ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, per l’impiego di un

lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento
dell’infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare
la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all’autore della violazione. (Cass.
Sez. U, del 13/01/2010 n. 356)
Non opera più, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, il diverso
meccanismo di determinazione della sanzione fondato su una presunzione assoluta, divenuta
relativa, comminandosi la sanzione in base al tempo intercorso tra l’inizio dell’anno e la

La CTR ha motivato la decisione sulla base dell’esito dell’accertamento effettuato dagli ispettori
Inps, ritenendo attendibile la dichiarazione del lavoratore.
I verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali,
in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonche sui fatti che il medesimo attesti
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14158 del 02/10/2002)
Peraltro il verbale ispettivo da contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al
momento dell’accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione
in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell’assunzione (superabile dal
datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il
recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all’assunzione e le
sanzioni di contrasto alla c.d economia sommersa.
Non è, quindi, sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola dichiarazione del
dipendente, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tale
affermazione, apparendo la motivazione sopra riportata del tutto insufficiente a dimostrare la data
di effettivo inizio del rapporto di lavoro (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
Nella fattispecie non emergono elementi probatori ulteriori rispetto alle dichiarazioni dei lavoratori
o della parte stessa.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso
introduttivo.

2
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constatazione della violazione, fatta salva la prova contraria da parte del datore di lavoro

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L ‘ evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese dell ‘ intero giudizio
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Accoglie il ricorso, cassa l ‘ impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo del contribuente
Dichiara compensate le spese dell ‘ intero giudizio

Così deciso in Roma, il 7.11.2013

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