Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27370 del 29/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4234-2015 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCELLO GIUSEPPE FEOLA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELL PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BICCARIA 29, presso l’ AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1571/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

13/11/2013, depositata il 18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCIANO;

udito l’Avvocato Ludovica Lranzin (delega avvocato Marcello Feola)

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. Con ricorso affidato all’agente notificante in data 2 febbraio 2015, la ricorrente impugna la sentenza della Corte territoriale pubblicata in data 18 dicembre 2013;

3. L’INPS ha resistito con controricorso ed eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività;

4. il ricorso si appalesa tardivo perchè notificato ben oltre il termine annuale d’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, antecedente alla novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 (trattandosi di giudizio di primo grado introdotto prima del 4 luglio 2009; v., ex Cass. 6784/2012);

5. inoltre è appena il caso di ricordare che nelle controversie di cui all’art. 409 c.p.c. e segg., non si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969 (v. art. 3 citata Legge) e che tale esclusione concerne anche i giudizi di cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 749/2007) e tutte le cause che siano state trattate con il rito speciale (v., da ultimo, Cass. 14945/2016);

6. ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo le regole della soccombenza;

7. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi);

8. essendo il ricorso in questione da dichiararsi inammissibile, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del quindici per cento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA