Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27370 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24816-2018 proposto da:

N.G.A., N.A., M.P., nella qualità

di eredi beneficiari dell’avvocato Lorenzo Necci, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 73, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CITTADINO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE SOMALIA

28, presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA DE BENEDICTIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO DE SANTIS;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2812/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Su richiesta di G.G., il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Alatri, ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti di M.P., N.A. e N.G., condannandoli al pagamento di una somma di danaro sulla base di tre assegni bancari tratti da N.A.L., dante causa per successione mortis causa degli ingiunti.

Proposta opposizione da parte di questi ultimi, il Tribunale, con sentenza 5 agosto 2010, ha revocato il decreto.

G.G. ha allora proposto appello avanti alla Corte di Roma. Nel resistere, i signori M. e N. hanno anche proposto appello incidentale condizionato.

2.- Con sentenza depositata in data 2 maggio 2018, La Corte di Appello di Roma ha parzialmente accolto l’appello principale; ha accolto, altresì, l’appello incidentale.

“Una volta certo” – ha rilevato la pronuncia – “che gli assegni erano stati emessi e consegnati quale garanzia di una obbligazione,…, si deve ritenere la nullità del patto di garanzia tra l’emittente e il prenditore per violazione delle norme imperative della L. assegni, artt. 1 e 2”. Nullo sul piano cartolare l’assegno, peraltro la dichiarazione del traente, che vi risulta apposta, ben può valere come promessa di pagamento nei confronti del prenditore ai sensi e per gli effetti della norma dell’art. 1988 c.c. E da ciò, appunto, l’accoglimento dell’appello principale.

Quanto all’appello incidentale, poi, la Corte territoriale ha ritenuto errata la statuizione che aveva negato agli eredi N. il beneficio dell’accettazione con inventario. In realtà – ha sostenuto la pronuncia – “sussistono tutti i presupposti e le condizioni, e con il rispetto dei relativi termini, richiesti dalla norma dell’art. 485 c.c. perchè gli eredi possano beneficiare degli effetti di cui all’art. 490 c.c.”.

3.- Avverso questa pronuncia i signori M. e N. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste G. con controricorso, che pure propone ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

4.- Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione della L. assegni, artt. 1 e 2.

Assunta la nullità del patto di garanzia intercorso tra le parti dirette dell’assegno, parte ricorrente afferma che “l’effetto sul piano pratico, che ne consegue, è la revocabilità del decreto ingiuntivo che, quindi, se emesso, una volta proposta l’opposizione dal debitore deve essere revocato”.

E ciò – sostiene parte ricorrente – comunque chiude il giudizio: è perciò errata la sentenza impugnata, perchè essa viene a confermare “il decreto ingiuntivo alle medesime condizioni”.

5.- Il motivo non merita accoglimento.

In realtà, la Corte di appello – correttamente “confermata… la revoca del decreto ingiuntivo opposto” – ha condannato i signori M. e N. sulla base di una distinta e diversa ragione: quale appunto costituita dalla promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., come individuata nella dichiarazione del traente apposta sulla carthula di cui all’assegno.

6.- Il secondo motivo assume violazione della norma dell’art. 1988 c.c.

Ad avviso di parte ricorrente, “nella fattispecie che ci occupa risulta accertata l’inesistenza, in capo all’opponente, di alcuna obbligazione sottostante la traenza degli assegni monitoriamente azionati”. Questo perchè la Corte di merito ha ritenuto la nullità del patto di garanzia.

7.- Il motivo non merita di essere accolto.

In effetti, la rilevazione della nullità del patto di garanzia intercorrente tra le parti dirette dell’assegno apre la via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento. Tocca, pertanto, al soggetto che ha emesso la relativa dichiarazione dare la prova dell’effettiva inesistenza di un rapporto causale che giustifichi e regga la promessa.

8.- Il terzo motivo del ricorso principale assume “art. 360 c.p.c., n. 5: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Ad avviso di parte ricorrente, “l’inesistenza in capo all’opponente di alcuna obbligazione sottostante la traenza degli assegni monitoriamente azionati è decisiva ai fini della corretta applicazione alla fattispecie concreta, in quanto statuisce che il debitore ingiunto ha ottemperato all’onere che lo libera dalla promessa”.

9.- Il motivo non merita accoglimento.

Di là della constatazione che esso evoca – nell’intestazione un vizio di motivazione, facendo così riferimento a una normativa che dal 2012 non è più in vigore, il contenuto del motivo non fa altro che replicare quanto sostenuto già nell’ambito del secondo motivo.

10.- Il motivo di ricorso incidentale afferma, denunciando violazione di legge (art. 490 c.c., art. 183 c.p.c.), che “non è stata fornita, da parte degli appellati, appellanti incidentali, odierni ricorrenti, la prova dell’avvenuta conclusione delle operazioni di inventario e, quindi, la prova dell’avvenuto perfezionamento dell’accettazione beneficiata”. Questo perchè la dichiarazione per atto pubblico dell’accettazione beneficiata dell’eredità del Dott. N. è stata prodotta – si assume – in sede di terza memoria istruttoria.

11.- Il motivo non può essere accolto.

Lo stesso difetta del necessario rispetto del requisito dell’autosufficienza, non indicando in quale atto e con quali termini sia stato introdotto nel giudizio di merito il rilievo fatto oggetto di motivo di ricorso (che, in effetti, la pronuncia della Corte territoriale non prende in considerazione).

12.- Il Collegio ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, come pure da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (rispettivamente principale e incidentale), secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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