Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2737 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 08/02/2010), n.2737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

45, presso lo studio dell’avvocato BUCCELLATO FAUSTO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAUCERI CORRADO,

MARCHI LUCA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1427/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/11/2006 r.g.n. 1455/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio;

udito l’Avvocato BUCCELLATO FAUSTO;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per estinzione.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza depositata il 10 novembre 2006 la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta P.S. nei confronti del Ministero della Giustizia e diretta ad ottenere l’inquadramento nel ruolo del personale dirigenziale del medesimo Ministero in base alla graduatoria del concorso indetto con PDG del 20 luglio 2000;

che il soccombente ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza, cui l’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso;

che successivamente parte ricorrente ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il verbale della conciliazione conclusa il Ministero il (OMISSIS);

che il suddetto verbale di conciliazione dimostra la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);

che in considerazione della definizione della lite ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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