Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2737 del 06/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2737 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 17778-2008 proposto da:
COCINA GERARDO C.F.CCNGRD27R19A615L, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
DELLA VENTURA FRANCESCO;
– ricorrente contro

2013
2622

EDIL C & B BISOGNO GIUSEPPE SAS P.I.00671620656, IN
PERSONA

DEL

SOCIO ACCOMANDATARIO

ED AMM.RE ,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE VERDE
162, presso lo studio dell’avvocato MARCELLI GIORGIO,

Data pubblicazione: 06/02/2014

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFANO AGOSTINO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 334/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 25/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità, o in subordine, il rigetto del
ricorso.

udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n. 2838/2002 il Tribunale di Salerno, reciprocamente adito sia da
Cocina Gerardo che da Edil C. & B. di Bisogno Francesco & C. s.a.s., riuniti i due
giudizi inter partes, accoglieva parzialmente la domanda di accertamento vizi
proposta dal primo con riguardo alla partita di pavimenti fornita dalla seconda;
revocava, per l’effetto, il D.I. ottenuto dalla Edil C. & B. per l’importo di £
interessi, quale differenza a credito dovuta alla società fornitrice; rigettava —per il
resto- la domanda riconvenzionale di risarcimento ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
formulata dalla Edil C. & B. e, quanto alle spese del giudizio, previa loro parziale
compensazione poneva le stesse per un terzo a carico del Cocina.
Avverso la decisione di primo grado interponeva appello il Cocina chiedendo la
riforma della stessa con integrale accoglimento della propria iniziale domanda ossia
con la declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura e condanna della
controparte al risarcimento dei danni.
Resisteva al proposto appello la Edil C. & B. di Bisogno Giuseppe s.a.s. (nuova
denominazione e struttura sociale della citata precedente Edil C. & B), chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del proposto gravame e, in ogni caso, il suo rigetto e
proponendo appello incidentale formulando domanda di riforma parziale
dell’appellata sentenza , poi non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni,
al fine di sentir dichiarare la tardività della denuncia dei vizi anche con riferimento
alla parte della fornitura costituita dal rivestimento.La Corte di Appello di Salerno,
con sentenza n. 334/07 del 25 maggio 2007, ritenuta infondatezza del gravame
proposto dal Cocina, rigettava l’appello principale, dichiarava rinunziato l’appello
incidentale con integrale conferma della sentenza appellata e compensazione fra le
parti delle spese del giudizio di secondo grado.
Per la cassazione della detta sentenza della Corte territoriale il Cocina propone
ricorso articolato in un duplice ordini di motivi, di cui il primo assistito da
formulazione di quesito ex art. 366 bis c.p.c..
Resiste con controricorso la Edil C. & B. di Bisogno Giuseppe s.a.s..

15.902.100 con condanna del Cocina al pagamento della somma di C 6.752,00, oltre

MOTIVI della DECISIONE
1.Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.
1495 c.c. in relazione all’art. 360,n. 3 c.p.c..
Il motivo è corredato da formulazione di quesito ex art. 366 bis c.p.c. del seguente
testuale tenore : “dica la Suprema Corte se il dies a quo, in relazione al termine di
decadenza dell’azione di garanzia, debba farsi risalire, per i vizi non rilevabili,

compratore acquisisca la certezza obiettiva del vizio mediante una cognizione
tecnica del difetto”.
Il ricorso, quanto al detto proposto motivo, è inammissibile.
Quella proposta col motivo in esame è censura in fatto come tale inammissibile in
questa sede secondo nota ed univoca giurisprudenza di questa Corte ( Cass. n.
18512/2007).
Infatti parte ricorrente ha addotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495
c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., prospettando una rivalutazione dei fatti, (già
accertati e valutati dai giudici di merito), secondo la quale ricorrerebbe il carattere
occulto dei vizi e/o dei difetti della prima fornitura per cui e causa relativa ovvero di
quella concernenti i materiali per il pavimento.
La suesposta prospettazione comporta l’inammissibilità del relativo motivo in
quanto tendente all’accertamento, da parte di questa adita Corte, del momento in
cui sarebbe avvenuta la scoperta del vizio, con rideterminazione dello stesso, il tutto
comportante sostanzialmente un nuovo esame del merito precluso in questa sede
di legittimità.
In ogni caso va poi rilevato che la stessa parte odierna ricorrente ebbe
significativamente ad affermare, a suo tempo e fin dal primo atto del giudizio, che si
asteneva dal pagare la fattura n. 814 del 31.12.1992 delle forniture per difettosità
(allegata e —quindi- già nota, ma non denunciata in termini) dei pavimenti forniti.
2.Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta l’omessa e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art.
360 n. 5 c.p.c.
Il motivo è inammissibile.

attraverso un esame rapido e sommario della cosa ovvero al momento in cui il

Manca il momento di sintesi riepilogativo del denunciato vizio.
in proposito non può che richiamarsi il principio già affermato da questa Corte
secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., nell’indicare i requisiti che devono rinvenirsi —a
pena di inammissibilità- nel ricorso, prevede in che cosa si espliciti la cosiddetta
chiara indicazione e prescrive l’onere della formulazione e indicazione conclusiva
(distinta dalla illustrazione del motivo) e, quindi, del momento di sintesi espressivo

Nella fattispecie parte ricorrente non ha adempiuto a tale onere.
3. Il ricorso, alla stregua di quanto innanzi analiticamente affermato, deve, quindi,
essere dichiarato inammissibile.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate così come
da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte
a) rigetta il ricorso ;
b) condanna Cocina Gerardo al pagamento, in favore della Edil C. & B.
Bisogno di Bisogno Giuseppe s.a.s. delle spese del giudizio, che
liquida in C 2.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori
come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 12 dicembre
L’Estensore

13

Il Pr

PUtvv,”-( CC/A -ce/1CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

di tale formulazione e indicazione ( Cass. n. 20603/2007).

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