Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2737 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2737 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 16933-2017 proposto da:
PONCHAT RATAN MIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
SCIARRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO
SG ARBI;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona
80185690585;

– intimato avverso la sentenza n. 899/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, emessa il 24/05/6/2017;

Data pubblicazione: 05/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE
CHIARA.

Rilevato che:
la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame del sig. Ratan Mia

del Tribunale di rigetto del ricorso avverso il diniego di protezione
internazionale disposto dalla ccm-ipetente commissione territoriale;
ha ritenuto che il racconto dell’appellante, il quale rifetivA di correre il
rischio di persecuzione in patria quale simpatizzante del partito
avverso a quello di governo e che la sua famiglia era già stata fatta
oggetto di minacce e violenze per ragioni politiche, non era credibile a
causa della sua genericità e delle contraddizioni già rilevate dalla
commissione, confermate dal giudice di primo giado e non
specificamente contestate in grado di appello, e inoltre il semplice fatto
di essere un simpatizzante del partito politico avverso a quello di
governo non era sufficiente al fine di configurare una persecuzione
politica, anche perché l’appellante non aveva neppure dedotto di aver
richiesto protezione all’autorità di polizia; ha altresì escluso il
riconoscimento della protezione sussidiaria negando, in particolare,
sulla scorta delle stesse fonti citate dall’appellante, che la situazione del
Bangladesh, pur instabile e critica, sia caratterizzata da violenza
indiscriminata a causa di un conflitto armato, tale da comportare per
l’appellante stesso un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica in
caso di rimpatrio, ai sensi dell’art. 14, lett.

q, clIgs. 19 novembre 2007,

n. 251; ha negato, infine, il diritto al permesso di soggiorno per motivi
umanitari sul rilievo che il dedotto inserimento sociale dell’interessato
non costituisce ragione sufficiente per il riconoscimento di tale forma
di protezione e che fosse mancata la deduzione, da parte
Ric. 2017 n. 16933 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-2-

Ponchat, cittadino del Bangladesh, che aveva impugnato l’ordinanza

dell’appellante, di particolari ragioni di carattere soggettivo, quali
condizioni psicofisiche o altre condizioni di vulnerabilità;
il sig. Ponchat ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi;
CA.4:

,

C,C

;

l’Amministrazione intimata non ha svolto difese;
il ricorrente ha presentato anche memoria;

i primi due motivi di ricorso attengono al diniego di riconoscimento
dello status di rifugiato: con il primo motivo si denuncia la violazione
dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dell’art. 2, lett. e),
d.lgs. n. 251 del 2007, cit., quanto alla definizione di rifugiato, essendo
il ricorrente vittima di persecuzione per ragioni politiche; con il
secondo, denunciando violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007, cit.,
e dell’art. 27, comma 1 bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, si contesta la
valutazione di inattendibilità del racconto delle persecuzioni subite del
ricorrente;
quest’ultimo motivo è inammissibile perché non si dà carico della
statuizione della Corte d’appello secondo cui le lacune e contraddizioni
di quel racconto, rilevate dalla Commissione e confermate dal
Tribunale, non erano state adeguatamente e specificamente contestate
in grado di appello;
conseguentemente il primo motivo, con cui viene censurata una ratio
decidendi alternativa della medesima statuizione di non riconoscimento
dello status di rifugiato, è assorbito;
inammissibile è, altresì, il terzo motivo di ricorso, con il quale si
denuncia violazione dell’art. 14, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 251 del 2007,
cit., formulando deduzioni di puro merito a proposito della situazione
in cui versa il Bangladesh;
il quarto motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 8, comma
3, d.lgs. n. 25 del 2008, cit. per avere la Corte d’appello omesso di
Ric. 2017 n. 16933 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-3-

Considerato che:

effettuare una concreta ed effettiva istruttoria in ordine alla situazione
del Bangladesh, è infondato, atteso che nella sentenza impugnata si dà
atto della insussistenza del pericolo di danno grave per l’appellante
sulla base delle fonti da lui stesso richiamate;
il quinto motivo di ricorso, infine, con cui si denuncia violazione
dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, cit., e dell’art. 5, comma 6,

domanda di protezione umanitaria, è per un verso infondato, essendo
corretta la statuizione della Corte d’appello secondo cui il puro e
semplice inserimento sociale dell’interessato non costituisce ragione
sufficiente per il riconoscimento di tale tipo di protezione, e
inammissibile quanto alla lamentata omissione dell’esame di situazioni
di vulnerabilità, non specificamente dedotte neppure con il ricorso per
cassazione;
il ricorso va in conclusione rigettato;
in mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata non
occorre provvedere sulle spese processuali;
poiché dagli atti il am79:37risulta esente dal contributo unificato, non
trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17,1. n. 228 del 2012.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre
2017

t.u. imm., nonché nullità della sentenza, con riferimento al rigetto della

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