Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2737 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26891/2015 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO FURLANI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1443/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DI STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 1.9.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti (a mezzo p.e.c. il 22.10.16), relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Venezia (in grado di appello) 27.4.15, n. 1443, del seguente letterale tenore:

“1.- S.N. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata, in parziale accoglimento dell’appello di N.F., accolta solo in parte la sua domanda nei di lei confronti, con condanna al pagamento della somma di Euro 1.744,40 (oltre interessi legali dalla messa in mora del 16.10.08 al saldo e con compensazione delle spese), a rimborso delle somme consegnatele quale quota di sua spettanza per imposte ipotecarie e catastali connesse ad un incarico di presentazione di dichiarazione di successione del congiunto S.L. invece mai versate, ma escludendo il risarcimento del danno per sanzioni e tardivo pagamento di imposte sanzioni e interessi, ritenuta carente la prova di un rapporto contrattuale tra le parti quanto a detto incarico. Non espleta attività difensiva in questa sede l’intimata N..

2.- Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi rigettare.

3.- Il primo motivo prospetta un “omesso o contraddittorio esame di un punto/fatto processuale decisivo per il giudizio discusso tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1703 e 1223 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, prospettando una contraddizione tra l’asserzione della prova su di un’avvenuta consegna di somme per effettuare il pagamento e redigere la dichiarazione e l’esclusione della prova su tale incarico, sorretta dalla rilevazione che unico fondamento della domanda sarebbe stato l’obbligo di restituzione per indebito oggettivo.

4.- Il motivo non è ammissibile: l’adduzione di una chiara prospettazione, fin dall’atto introduttivo di lite (atto di citazione del 7.2.09), quale causa petendi di un mandato (avente ad oggetto la redazione e la presentazione della denuncia di successione) non risulta suffragata, nel ricorso (e non potendo tale carenza essere integrata da alcun atto ad esso successivo), dalla trascrizione dei passaggi determinanti del relativo atto processuale; ed analogo discorso è a farsi quanto ai capitoli di prova dai nn. 4 a 8, che vengono solo sommariamente riassunti, senza indicazione della loro precisa capitolazione e della loro sede processuale di formulazione e di assunzione.

5.- Ma va tuttora ribadita la necessità che, per consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072).

6.- Dinanzi a tale carenza, pare impossibile prendere in considerazione l’apparente antinomia motivazionale evidenziata dalla ricorrente, che non pare, salvo diverso avviso del Collegio, assurgere alla gravità (e soprattutto all’irriducibilità del contrasto) richiesta ormai dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo risultante dalla formulazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile in forza della disciplina transitoria, di cui del medesimo art. 54 cit., comma 3), nell’interpretazione datane da questa Corte (per tutte: Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881).

7.- Il secondo motivo, rubricato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3″, censura la compensazione delle spese per il doppio grado, negando la reciproca soccombenza posta dal secondo giudice a fondamento di quella.

8.- I principi in materia risultano peraltro essere stati adeguatamente applicati, visto che tale fattispecie si può ravvisare anche nel solo parziale accoglimento della domanda originariamente dispiegata, stando – se non altro – alla prevalente giurisprudenza di questa Corte (secondo quanto riepilogato da Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438, ovvero da Cass., ord. 23 settembre 2013, n. 21684).

9.- Del ricorso, inammissibile il primo motivo e infondato il secondo, non può che proporsi al Collegio il rigetto, con… applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione)”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in Camera di consiglio per essere ascoltate.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimata.

5.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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