Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27369 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4786-2014 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura in calce al

controricorso;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1520/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

6/11/2013, depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Vincenzo Sparano difensore della ricorrente che si

riporta al ricorso;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. D.G. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, del 18 novembre 2013.

3. 11 ricorso è affidato a due motivi con i quali, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 111 Cost. e artt. 156, 157 e 160 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia omesso l’esame preliminare, ed assorbente, dell’ammissibilità/proponibilità/procedibilità del gravame avverso sentenza notificata presso il domicilio legale indicato in atti dall’INPS (l’avvocato Almirante Sacco, cessato dal servizio tra l’udienza di discussione e il deposito della sentenza di primo grado).

4. L’INPS ha resistito con controricorso.

5. Il primo mezzo, dedotto alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 5, peraltro nel testo non più applicabile ratione temporis (giacchè con il ricorso all’esame si impugna sentenza depositata in epoca successiva all’11 settembre 2012), investe – all’evidenza – un presunto vizio afferente ad un error in procedendo: la questione relativa alla tempestività dell’impugnazione e, quindi, all’accertamento del rispetto dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza dal gravame e di irretrattabilità della decisione di primo grado, adeguatamente riproposta con il secondo mezzo d’impugnazione.

6. L’illustrazione del secondo motivo, incentrata sulla

pretermissione di ogni statuizione conseguente alla validità della notifica della sentenza di primo grado, al decorso del termine breve d’impugnazione e alla relativa eccezione, concerne, nella sostanza, un vizio da ricomprendersi nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, come chiarito da Cass., SU n. 17931/2013, nel senso che la prospettazione del vizio sotto il profilo della violazione di legge anzichè dell’error in procedendo non comporta l’inammissibilità del motivo nel caso in cui non si faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento, come nel ricorso all’esame, alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione.

7. Ebbene, nel ricorso si evidenzia che l’INPS aveva depositato il ricorso in appello, in data 14 febbraio 2012, dichiarando che la sentenza del Tribunale era stata notificata in data 23 marzo 2011 presso il domicilio eletto, al difensore costituito in primo grado, avvocato Almirante Sacco, cessato dal servizio in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza di primo grado; nel costituirsi in giudizio, l’appellata aveva eccepito l’inammissibilità del gravame nei termini sopra indicati.

8. Risulta evidente l’omissione in cui è incorsa la Corte territoriale in quanto nella impugnata sentenza nulla è detto in ordine alla preliminare eccezione, di rito, di inammissibilità dell’appello perchè tardivamente proposto (per un precedente riferito alla medesima Corte territoriale e al medesimo avvocato dell’INPS, cessato dal servizio, si veda Cass., sez. Sesta-L, n. 25060/2014).

9. Per quanto sopra detto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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