Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27369 del 08/10/2021

Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 08/10/2021), n.27369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – est. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.A.G., rappresentato e difeso per procura alle liti

a margine del ricorso dagli Avvocati Antonio Giuia, e Pietro A.

Giuia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato

Chiara Pacifici, in Roma, via Vallisneri n. 11.

– ricorrente –

contro

S.V.A..

– intimato –

avverso la sentenza n. 295 della Corte di appello di Cagliari,

Sezione di Sassari, depositata il 23.6.2015.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto notificato il 22.7.2016 P.A.G. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione di Sassari, n. 295 del 23.6.2015, che aveva solo in parte accolto la sua impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 21.5.2012, che aveva revocato il decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare a S.V.A. l’importo di Euro 57.329,00 a titolo di prezzo dei lavori di appalto, quantificando il suo debito nella minor somma di Euro 25.491, oltre Iva. In particolare, il giudice di secondo grado respingeva in parte il gravame ritenendo che non spettasse al P. il danno da ritardo nella esecuzione dei lavori, in base alle previsioni dell’art. 12 del contratto di appalto, atteso che tale clausola si limitava a stabilire un tetto massimo al corrispettivo dell’appaltatore in caso di ritardo, e che non risultasse la prova dei versamenti eccepiti dal committente come risultanti dal documento riepilogativo dei conti datato 15.1.2008 da lui prodotto, essendo privo di firma dell’appaltatore ed avendo questi contestato il pagamento di versamenti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti. Reputando invece fondato il motivo di appello che aveva lamentato il mancato accoglimento della richiesta di risarcimento del danno per la difettosa esecuzione di un muro e di una scala, la Corte territoriale, quantificato il relativo pregiudizio in Euro 10.000, riformava la sentenza impugnata e condannava l’appellante al pagamento del minor importo di Euro 15.491, più Iva.

S.V.A. non si è costituito.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Il primo motivo di ricorso denunzia “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 132 c.p.c.”, lamentando che la Corte di appello abbia respinto la sua eccezione di pagamento di somme maggiori a quelle riconosciute senza esaminare e prendere in considerazione le fatture da lui prodotte a tal fine ed escludendo valenza probatoria alla scrittura riepilogativa di dare e avere del 15.1.2008, ignorando così le deposizioni testimoniali che avevano riferito che essa era stata redatta dallo stesso S. e che egli gli aveva corrisposto somme in contanti. Si assume che la motivazione della sentenza è al riguardo del tutto assente o comunque apparente e perplessa.

Il mezzo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che la violazione del disposto di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, che determina la nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi contenuti essenziali, è rinvenibile nei soli casi in cui la sentenza sia del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi e così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6. In particolare la motivazione può qualificarsi apparente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, lasciando così all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 22232 del 2016; Cass. 13248 del 2020).

Il vizio denunziato non è rinvenibile nella sentenza impugnata, atteso che la Corte di merito ha motivato il proprio convincimento sulla base della ritenuta mancanza di prova dei pagamenti eccepiti dall’appellante, reputando privo di rilevanza a tal fine il documento datato 15.1.2008, in quanto contestato dall’appaltatore e privo della sua firma. La lettura della sentenza impugnata consente pertanto facilmente di comprendere l’iter logico della conclusione accolta.

Merita di essere disatteso anche la censura che denunzia il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che esso è riscontrabile nei casi in cui il giudice abbia omesso di pronunciarsi su una domanda, non già nell’ipotesi di mancata valutazione di asseriti elementi di prova, che è propriamente la doglianza sollevata dal ricorrente.

Il secondo motivo di ricorso denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 2792,2727 c.c. e segg., artt. 2697 c.c. e segg.”, per non avere il giudice a quo attribuito rilievo probatorio alle fatture prodotte in atti dall’opponente, le quali possono costituire quanto meno valido indizio della corresponsione di somme.

Il mezzo è infondato in quanto le fatture commerciali, in difetto di quietanza o analoga annotazione di avvenuto pagamento, non costituiscono prove dello stesso (Cass. n. 299 del 2016; Cass. 15383 del 2010). La censura è inoltre inammissibile nella misura in cui investe la valutazione di merito e in particolare il potere del giudice di apprezzare i documenti prodotti in giudizio e di trarre da esse liberamente gli elementi del proprio convincimento, il cui esercizio non è sindacabile dinanzi a questa Corte.

Il terzo motivo di ricorso denunzia “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento agli artt. 112 e 132 c.p.c.”, lamentando che la decisione impugnata abbia omesso di considerare e pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni da ritardo ed abbandono dei lavori da parte dell’appaltatore e di liquidazione equitativa degli stessi ai sensi dell’art. 1226 c.c.. Si aggiunge che la motivazione della sentenza sul punto è del tutto incomprensibile, apparente e perplessa, dal momento che, da un lato, dà atto della ” mancata consegna dell’opera e l’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore”, dall’altro afferma che “il diritto dell’appaltatore deve essere commisurato al lavoro svolto” e che l’appaltatore non può ” esigere compenso diverso da quello già determinato in base ai prezzi unitari concordati”.

Il quarto motivo di ricorso denunzia ” Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 1218 c.c. e segg. e artt. 2697 c.c. e segg.”, lamentando che, nel rigettare il motivo relativo alla pretesa risarcitoria svolta dall’appellante per ritardo ed abbandono del cantiere ad opera della controparte, la Corte territoriale abbia omesso di considerare tale comportamento come inadempimento dell’impresa, disapplicando le norme generali in materia anche con riguardo all’onere probatorio.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati

Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la parte aveva chiesto in primo grado la condanna dell’appaltatore al risarcimento dei danni per vizi e difformità delle opere “nonché, genericamente, nel ritardo e nel mancato collaudo”, e che, con il primo motivo di appello, aveva lamentato la mancata liquidazione del danno per il ritardo, in base alle previsioni di cui all’art. 12 del contratto stipulato tra le parti “. La Corte ha quindi respinto la domanda, confermando la statuizione di primo grado, in ragione del fatto che la suddetta clausola contrattuale si limitava a stabilire che, in caso di superamento del termine convenuto per la ultimazione dei lavori, l’appaltatore non avrebbe potuto esigere compenso aggiuntivo a quello convenuto, e che in ogni modo essa disciplinava il ritardo nell’adempimento e non già l’inadempimento.

Vero che la Corte, in sede di esame del motivo, svolge anche altre considerazioni, in particolare affermando che anche in caso di non ultimazione dei lavori all’appaltatore spetta il compenso per le opere effettivamente eseguite, ma ciò certo non impedisce di ravvisare nella motivazione sopra esposta la ratio decidenti che ha portato il giudicante a respingere il mezzo di gravame. Tanto è sufficiente ad escludere sia gli errores in procedendo denunziati con il terzo motivo, con riguardo alla sussistenza della motivazione ed all’omissione di pronuncia, sia la violazione delle norme dettate in materia di inadempimento e di onere della prova, non emergendo dalla lettura della sentenza impugnata, né, deve aggiungersi, dello stesso ricorso, che la decisione sia fondata sulla regola della distribuzione dell’onere probatorio.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione della controparte.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021

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