Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27369 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27369 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —

Contro
Osservatorio Permanente sulla Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche
(Ancona), Sez. 4, n. 84/04/06 del 9 maggio 2006, depositata il 12 luglio
2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 6 novembre 2013 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. De Socio Gianna Maria per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione del provvedimento con il quale
era stata respinta l’istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS
dell’Osservatorio sulla Giustizia per mancanza nello statuto di alcuni requisiti formali.

Oggetto:
Inclusione
nell’Anagrafe unica
delle ONLUS. Requisiti. Parere
dell’Agenzia delle
ONLUS. Necessità.

Data pubblicazione: 06/12/2013

La Commissione adita rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata
in appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva necessario l’assunzione dal parte della D.R.E. del parere obbligatorio dell’Agenzia per le
ONLUS, secondo la previsione di cui all’art. 6, comma 4, D.M. n. 266 del
2003.
Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione
con due motivi. L’Osservatorio non si è costituito

MOTIVAZIONE
Con il primo motivo, l’amministrazione eccepisce il difetto di giurisdizioIl motivo è inammissibile, in quanto la questione di giurisdizione è preclusa per non averla posta l’amministrazione con l’appello principale, alla
luce della costante giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla sentenza n.
24883 del 2008 alla sentenza n. 7929 del 2013, restando irrilevante in
termini di affidamento che il ricorso sia stato proposto antecedentemente
alla formazione di tale orientamento: infatti «la sentenza n. 24883 del
2008, emessa in punto di giudicato implicito sulla giurisdizione dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non ha rappresentato una svolta inopinata e repentina rispetto ad un diritto vivente fermo e consolidato,
ma ha solo portato a termine un processo di rilettura dell’art. 37 cod.
proc. civ., pervenendo ad un esito interpretativo da tempo in via di elaborazione; ne consegue che la parte la quale, proponendo appello in epoca
precedente a tale pronuncia, non abbia contestato la giurisdizione implicitamente affermata dal giudice di primo grado, così da non impedire il
formarsi del relativo giudicato, non può invocare il ricorso a rimedi ripristinatori quali la rimessione in termini o la semplice esclusione della sanzione di inammissibilità della questione (Cass. S.U. nn. 2067 e 12905 del
2011).
Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione contesta la necessità,
ai fini del provvedimento adottato, di acquisire il preventivo parere
dell’Agenzia delle ONLUS.
Il motivo è fondato. Questa Corte ha affermato che il decreto n. 266 del
2003 prevede il parere obbligatorio dell’Agenzia delle Onlus «solo in caso:
a) di riscontro di concreta inosservanza dei requisiti prescritti nello statuto; b) di riscontro del successivo venir meno dei requisiti presenti al momento dell’iscrizione (cfr. art. 5, commi 2 e 5); c) di ostacolo al controllo
della ricorrenza dei requisiti (cfr. art. 6, comma 4)».
Nella fattispecie relativa al giudizio in esame si tratta di una organizzazione iscritta prima del 3 ottobre 2003, alla quale si applicano le disposizioni transitorie dettate dall’art. 6 del D.M. n. 266 del 2003. Il comma 4
di tale norma prevede la richiesta del parere dell’Agenzia delle ONLUS
per la sola ipotesi di soggetti che non integrino, sebbene sollecitati a farlo,

2

ne del giudice tributario a favore del giudice amministrativo.

ESENTE
Al STE”.;;
– N. 5
N 131
NlAfE.RIA TRIBUTARIA
l’originaria comunicazione. Nel caso di specie, invece, l’ente ha integrato
la comunicazione, ma l’esito del controllo della documentazione ha rivelato il mancato possesso dei requisiti formali previsti dal D.Lgs. n. 460 del
1997: sicché non ricorre la previsione del parere dell’Agenzia delle ONLUS di cui all’art. 6, comma 4, del D.M. n. 266 del 2003.
Non è coerente con il sistema della legge l’interpretazione del giudice a

quo che vede nell’art. 5, comma 5, del citato decreto l’istituzione di un
obbligo generalizzato di acquisire il parere dell’Agenzia delle ONLUS. Infatti la norma prevede, del tutto comprensibilmente, la necessità del paall’iscrizione, di uno o più requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460». Nel caso di specie, invece, si tratta di
una verifica documentale sulla inesistenza originaria (nello stesso atto costitutivo dell’ente) di tali requisiti, ipotesi per la quale il citato decreto
non prevede la richiesta del parere all’Agenzia delle ONLUS.
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può esser decisa nel merito
con il rigetto del ricorso introduttivo dell’Osservatorio Permanente sulla
Giustizia. La formazione del principio enunciato in epoca successiva alla
proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero
giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo dell’Osservatorio Permanente sulla Giustizia. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2013.

rere solo «nel caso in cui si riscontri il venir meno, successivamente

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