Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27368 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 29/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7738-2012 proposto da:

FINCOBAS SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G.

MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA BATTAGLIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO

CUCCHIELLA;

– ricorrente –

contro

D.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato ALDO LUCIO

LANIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

GIUGGIOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2548/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato BATTAGLIA Maria Grazia, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso che negli atti complementari

non vi è prova della notifica della sentenza impugnata ne

produzione della stessa, chiede improcedibilità ai sensi art. 369,

comma 2, nel merito accoglimento 10 motivo rigetto dei restanti

motivi del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione notificato il 17.5.2004 Fincobas srl conveniva innanzi al Tribunale di Milano D.G. per sentir dichiarare l’illegittimità delle opere realizzate dal convenuto, in quanto eseguite in violazione delle disposizioni di cui all’art. 905 c.c., oltre che in violazione del D.M. n. 1444 del 1968 e della L.R. 23 novembre 2001 e L.R. 19 novembre 1999, e per l’effetto condannare quest’ultimo alla rimozione delle opere ed al ripristino dello status quo ante, oltre al risarcimento dei danni.

Il convenuto, costituitosi, resisteva.

Il Tribunale di Milano, espletata Ctu, rigettava la domanda.

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 2548/2011 pubblicata il 19 settembre 2011 confermava integralmente la sentenza impugnata.

La Corte d’Appello rilevava anzitutto che la domanda si riferiva unicamente all’intervento edilizio eseguito da D.G. (tra l'(OMISSIS)) avente ad oggetto la realizzazione ex novo di un sopralzo con affaccio diretto sula terrazza di proprietà dell’attrice, che si assumeva effettuato in violazione dell’art. 905 c.c. nonchè del D.M. n. 1444 del 1968 e delle L.R. n. 22 del 1999 e L.R. n. 18 del 2001, onde erano inammissibili tutte le allegazioni e questioni relative alle opere effettuate da altro soggetto, la società Interscambi, nonchè quelle estranee a distanze ed altezze, ivi comprese quelle relative alla regolarità della DIA. La Corte affermava, inoltre, che in base agli accertamenti del Ctu, non superati dalle censure dell’appellante, le opere realizzate dall’appellato non violavano la norme sulle distanze ex art. 873 c.c., ai sensi del D.M. n. 1968 del 1444, considerate le caratteristiche del parapetto in muratura del terrazzo D., la cui altezza era inferiore a tre metri.

Avuto riguardo invece al recupero del sottotetto, il giudice del gravame affermava, da un lato che le censure della Fincobas erano inconferenti, in quanto attenevano alla regolarità amministrativa della DIA senza incidere sul rispetto delle distanze, e dall’altro che la normativa regionale in materia di recupero dei sottotetti a fini abitativi consentiva modificazioni delle altezze di colmo e di gronda, nonchè delle linee di pendenza delle falde comportanti aumenti di altezza e volume.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso Fincobas srl, con tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

D.G. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Devono anzitutto disattendersi le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6) e art. 369 c.p.c., atteso che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass. 195/2016).

Tali oneri sono stati assolti dalla ricorrente.

Deve altresì disattendersi la richiesta, formulata dal Procuratore generale all’odierna udienza, di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, ai fini della verifica dell’osservanza del termine ex artt. 325 e 326 c.p.c..

Si osserva infatti che la sentenza della Corte d’Appello di Milano risulta notificata esclusivamente alla parte Fincobas srl presso la sua sede, in forma esecutiva ed unitamente al pedissequo atto di precetto.

Orbene secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la notifica della sentenza in forma esecutiva, indirizzata alla controparte personalmente, è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti sia del destinatario che del notificante, mancando qualsiasi indicazione atta a far ritenere che la parte notificante perseguisse l’obiettivo, ulteriore rispetto all’impulso della procedura esecutiva, di portare la sentenza a conoscenza della controparte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione (Cass. 15389/2007).

In tal caso la notifica della sentenza, effettuata con modalità diverse da quelle specifiche alle quali la legge riconnette l’effetto particolare della decorrenza del termine breve per l’impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., ha esclusivamente funzione propedeutica all’esecuzione, ai sensi dell’art. 479 c.p.c. (Cass. 13428/2010). Ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, comma 1, n. 2), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare che le murature di tamponamento realizzate nell’ambito dell’intervento del signor D. violavano la distanza minima tra pareti finestrate ed edifici antistanti, censurando in particolare la statuizione secondo cui il sopralzo da questi realizzato non costituirebbe un volume urbanistico in quanto, consistendo in un parapetto in muratura, non sarebbe idoneo ad integrare “distanza”, essendo inferiore a tre metri di altezza.

Secondo la prospettazione del ricorrente attesa l’inderogabilità delle disposizioni dettate dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 il parapetto in muratura è una costruzione che costituisce distanza, senza che possano a ciò essere di ostacolo inesistenti limiti di altezza.

La censura, riconducibile più appropriatamente ad un difetto di sussunzione della situazione di fatto alla fattispecie normativa, è destituita di fondamento.

Ed invero, pacifico che il parapetto in muratura realizzato dal resistente non superava i tre metri di altezza, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall’altezza non superiore a tre metri, dall’emersione dal suolo, nonchè dall’isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni (Cass.3037/2015) si applica l’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall’art. 878 c.c..

Il muro di cinta non è infatti considerato costruzione di cui tenere conto ai fini del calcolo delle distanze legali tra edifici e delle facoltà concesse al vicino di realizzare il proprio fabbricato in aderenza o in appoggio, con la conseguenza che le distanze legali devono essere computate come se il muro non esistesse (Cass. 10461/2011).

La Corte ha pertanto escluso la dedotta violazione sul rilievo, emergente dalla Ctu e non specificamente contestato dalla ricorrente, che la parete finestrata Fincobas distava circa 8 mt. dal confine, mentre la parete del resistente era ad una distanza di 3,60 mt., con la conseguenza che la distanza tra le due pareti finestrate era di circa 11,60, ed era quindi conforme alla previsione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del L.R. n. 12 del 2005, artt. 63, 64 e 65, lamentando che tali disposizioni, in relazione alle modalità di recupero dei sottotettti a fini abitativi, non consentivano la realizzazione del manufatto edificato dal resistente.

Il motivo, che presenta profili di inammissibilità in quanto la legge regionale di cui si assume la errata applicazione è successiva alla realizzazione dell’intervento edilizio del resistente ed alla stessa instaurazione del giudizio, è nel merito infondato.

Come evidenziato dalla Corte d’appello, infatti, esulano dal presente giudizio le questioni relative alla regolarità della DIA ed in genere quelle inerenti al rapporto tra privato e PA, cui si riferisce la normativa regionale citata dal ricorrente, inidonea ad incidere sul rispetto delle distanze tra costruzioni, fermo restando che, secondo quanto accertato dalla Corte d’Appello, con valutazione di merito che, in quanto fondata su motivazione logica, coerente ed esaustiva non è censurabile nel presente giudizio, l’intervento di recupero del sottotetto effettuato dal resistente è pienamente conforme alla normativa regionale in materia.

Con l’ultimo motivo si denunzia la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5), avuto riguardo alle censure che essa ricorrente aveva mosso all’operato del Comune di Milano ed alla regolarità della DIA, anche sotto il profilo amministrativo.

Il motivo è inammissibile, non risultando individuato nè lo specifico “fatto controverso” nè la sua decisività ai fini della decisione della causa. Si osserva peraltro che la Corte ha affermato, in modo del tutto coerente, che l’intervento del D. era pienamente regolare dal punto di vista urbanistico, e, che, come attestato dal certificato di destinazione urbanistica emesso dal Comune di Milano, e confermato dal Ctu, l’immobile in oggetto, contrariamente a quanto dedotto dal consulente di parte ricorrente, non era soggetto a vincoli monumentali ed ambientali. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in 5.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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