Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27368 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4958-2018 proposto da:

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. FRACASSINI 4,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA NERI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO BOSIO;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE “(OMISSIS) SNC”, in persona del Curatore

Fallimentare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COSTANZA GERALDINA DE

BIASE FREZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1754/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Confermando la decisione del Tribunale di Mantova (5 ottobre 2014), la Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 18 dicembre 2017, ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo fondiario intervenuto tra la Banca Monte di Paschi di Siena e la s.n.c. (OMISSIS), di poi fallita.

Ha ritenuto, in particolare, il giudice dell’appello che, per verificare il rispetto del limite di finanziabilità dell’80%, di cui al TUB, art. 38 e conseguenti delibere CICR, i “criteri estimativi degli immobili devono osservare le prescrizioni di cui alle direttive 2000/12 CE e 2006/48 CE”. Ha ritenuto, altresì, che il mancato rispetto del limite di finanziabilità “determina per sè la nullità del contratto di mutuo fondiario”; “poichè il limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come appunto fondiario, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario, ove ne risultino accertati i presupposti”.

2.- Avverso questo provvedimento la Banca ha presentato ricorso per cassazione, articolandolo in due motivi.

Ha resistito, con controricorso, il Fallimento della s.n.c.

3.- Nelle more del giudizio è intervenuta una dichiarazione di “rinuncia agli atti” formata dalla Banca ricorrente, che risulta datata 27 maggio 2019.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Il Collegio rileva che il pervenuto atto di rinuncia non reca su di sè il visto degli avvocati del resistente Fallimento, come previsto dall’art. 390 c.p.c., u.c..

Neppure risulta che tale atto sia stato notificato al Fallimento o comunque portato alla sua conoscenza.

5.- Mancano dunque i presupposti occorrenti per una dichiarazione di estinzione del processo (Cass. S.U., 18 febbraio 2010, n. 3876).

Neppure ricorrono gli estremi per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere (con connesso scrutinio del ricorso ai fini della rilevazione della soccombenza virtuale e con conseguente regolamentazione delle spese dell’intero giudizio: Cass., 8 giugno 2017, n. 14267). Secondo quanto ritenuto dalla pronuncia di Cass. S.U., 28 settembre 2000, n. 1048 (come recepita, tra le altre, da Cass., 25 marzo 2010, n. 7185), la presenza di una dichiarazione del ricorrente intesa a rinunciare agli atti del giudizio esclude, invero, l’evenienza di una simile pronuncia.

Rimane da rilevare, allora, che l’atto presentato dalla Banca manifesta comunque un sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio: pur al di là della constatazione che, essendo la rinuncia agli atti negozio unilaterale recettizio, simile fattispecie non si è, nel concreto del caso in esame, venuta a realizzare.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass., 22 maggio 2019, n. 13923), in una simile eventualità ricorrono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il Collegio intende dare continuità a quest’orientamento.

6.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la ragione di inammissibilità viene a dipendere da difetto di interesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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