Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27367 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34986/2019 R.G. proposto da:

AUTOBAHN LEASE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Daniela Ajese, con domicilio eletto

in Roma, via Postumia, n. 1, presso lo studio dell’Avv. Francesco

Sibilla;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del procuratore speciale Annalisa

Nazzarena Gianelli, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea

Fioretti, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Arnaldo da

Brescia, n. 9/10;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Treviso depositata l’8 ottobre 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Mercolino Guido;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Giacalone Giovanni, che ha chiesto la

dichiarazione di competenza del Tribunale di Milano.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Autobahn Lease S.p.a., intestataria di tredici conti correnti presso la filiale di Treviso e la filiale operativa Triveneto Orientale dell’Unicredit S.p.a., ha convenuto quest’ultima dinanzi al Tribunale di Treviso, per sentir dichiarare nulle le clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale degl’interessi, la corresponsione d’interessi a tassi ultralegali e l’applicazione di commissioni di massimo scoperto, commissioni per la messa a disposizione di fondi, oneri, commissioni generiche e spese, con la ride-terminazione del saldo dei rapporti e la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute o riscosse.

Si è costituita la convenuta, ed ha eccepito in via pregiudiziale l’incompetenza per territorio del Giudice adito, in ordine alle domande riguardanti i conti correnti nn. (OMISSIS), essendo competente il Tribunale di Verona. Nel merito, ha eccepito la prescrizione della pretesa azionata e l’infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con ordinanza dell’8 ottobre 2019, il Tribunale di Treviso ha accolto l’eccezione d’incompetenza, dichiarando competente il Tribunale di Verona, limitatamente alle domande relative ai conti correnti indicati dalla convenuta.

Premesso che l’attrice, oltre a non aver indicato la data di accensione e chiusura dei singoli rapporti, i relativi saldi e gli affidamenti concessi, ha contestato l’anatocismo in riferimento a rapporti intrattenuti in epoche differenti e soggetti a discipline diverse e non ha chiesto la compensazione tra le poste attive e passive dei vari conti, il Tribunale ha affermato che tra le domande, riguardanti conti accesi presso filiali diverse della Banca, non è ravvisabile una connessione oggettiva, idonea a determinare una modificazione della competenza rispetto al foro convenzionale previsto dai contratti relativi ai conti indicati. Ha escluso la possibilità di ricollegare la predetta modifica al cumulo soggettivo delle domande, osservando che quest’ultimo consente di derogare esclusivamente alla competenza per valore del giudice inferiore ed alla competenza per territorio derogabile. Ciò posto, e rilevato che i predetti contratti prevedono la competenza esclusiva del foro della sede legale della Banca, individuandolo in Verona, ha ritenuto che quest’ultima indicazione abbia natura meramente esplicativa del criterio contemplato in via generale, e, preso atto che nel costituirsi in giudizio la Banca ha dichiarato di avere la propria sede legale in Milano, ha affermato la competenza del relativo Tribunale.

2. Avverso la predetta ordinanza l’Autobahn Lease ha proposto istanza di regolamento di competenza, per due motivi, illustrati anche con memoria. L’Unicredit ha resistito con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la nullità dell’ordinanza impugnata per contrasto tra il dispositivo e la motivazione, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nonostante l’individuazione del giudice competente nel Tribunale di Milano, indicato da essa ricorrente alla prima udienza, il Tribunale di Treviso ha poi dichiarato la competenza del Tribunale di Verona.

1.1. Il motivo è infondato.

Il lamentato contrasto tra il dispositivo e la motivazione non può essere fatto valere come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo il vizio di motivazione deducibile in riferimento alle questioni di carattere processuale, come quelle in tema di competenza, dal momento che in tale ambito questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, e può quindi procedere al riscontro della violazione lamentata attraverso l’esame diretto degli atti di causa, indipendentemente dalle motivazioni addotte a sostegno della decisione impugnata (cfr. Cass., Sez. I, 8/03/2007, n. 5351; 28/10/2005, n. 21080; Cass., Sez. III, 20/10/2006, n. 22526). La predetta disposizione si riferisce d’altronde esclusivamente all’ipotesi in cui il provvedimento impugnato abbia omesso di prendere in esame un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e che, se avesse costituito oggetto di valutazione, avrebbe condotto ad una decisione di segno diverso, laddove la divergenza tra la decisione adottata e le argomentazioni svolte a sostegno della stessa può essere fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, cit. a condizione che incida sull’idoneità del provvedimento, globalmente considerato nella complessità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (cfr. Cass., Sez. VI, 17/10/2018, n. 26074; 30/12/2015, n. 26077).

Tale contenuto nella specie risulta agevolmente ricostruibile attraverso una lettura complessiva dell’ordinanza impugnata, dalla quale emerge che, pur avendo dichiarato nel dispositivo la competenza del Tribunale di Verona, dinanzi al quale ha rimesso le parti per la prosecuzione del giudizio in ordine alle domande relative ai due conti correnti indicati, il Tribunale di Treviso ha inteso in realtà individuare quale giudice competente il Tribunale di Milano, in conformità dell’eccezione proposta dalla convenuta: decisiva in tal senso risulta la duplice affermazione riportata in motivazione, secondo cui a) l’indicazione del foro di Verona, riportata nella clausola contrattuale recante l’accordo sulla competenza, doveva considerarsi meramente esplicativa dell’espressione che la precedeva, la quale prevedeva quale foro convenzionale esclusivo quello della sede legale della Banca, b) tale sede, originariamente stabilita in Verona, era stata successivamente trasferita a Milano, come risultava dalla comparsa di costituzione della convenuta. La chiarezza di tali argomentazioni, consentendo di ricondurre ad un mero errore materiale la diversa indicazione risultante dal dispositivo, è sufficiente ad escludere la sussistenza di un insanabile contrasto tra quest’ultimo e la motivazione, per la cui configurabilità è necessario che la statuizione del giudice non possa essere individuata neppure attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nel provvedimento, ovvero mediante il ricorso ad un’interpretazione complessiva della decisione, la quale presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse proposizioni (cfr. Cass., Sez. VI, 11/07/2014, n. 15990; Cass., Sez. III, 13/05/ 1999, n. 4754). In riferimento all’ordinario giudizio di cognizione, questa Corte ha d’altronde ribadito costantemente che l’esatto contenuto della decisione non può essere individuato sulla base del solo dispositivo, ma integrando lo stesso con la motivazione, nella misura in cui essa risulti idonea a rivelare l’effettiva volontà del giudice, e attribuendo la prevalenza a quella parte del provvedimento che risulti maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale (cfr. Cass., Sez. VI, 18/10/2017, n. 24600; Cass., Sez. I, 10/09/2015, n. 17910).

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 38 e 112 c.p.c., sostenendo che, nell’individuare il giudice competente nel Tribunale di Milano, l’ordinanza impugnata non ha considerato che la competenza dello stesso non era mai stata fatta valere dalla convenuta, la quale aveva indicato come giudice competente il Tribunale di Verona. Afferma che l’infondatezza dell’eccezione d’incompetenza avrebbe dovuto comportare la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice adito, anche in virtù della facoltà, prevista dall’art. 104 c.p.c., di proporre contro la stessa parte e nel medesimo processo domande anche non altrimenti connesse.

2.1. Il motivo è infondato.

Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui l’eccezione d’incompetenza per territorio risulterebbe vincolante per il giudice adito sotto il profilo non soltanto dell’individuazione dei criteri di collegamento applicabili alla domanda sottoposta al suo esame, ma anche dell’indicazione del giudice ritenuto competente, la cui erroneità, comportando l’infondatezza o l’inefficacia dell’eccezione, determinerebbe il definitivo radicamento della controversia presso il foro del giudice adito. In tema d’incompetenza per territorio, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che l’errata indicazione del giudice ritenuto competente da parte del convenuto non comporta infatti di per sè l’inefficacia dell’eccezione d’incompetenza, spettando al giudice adito, in ossequio al principio jura novit curia, il compito di individuare il giudice competente, sulla base dei criteri di collegamento previsti dalla legge: pertanto, una volta che il convenuto abbia correttamente e tempestivamente sollevato la predetta eccezione sulla base dei vari criteri di collegamento concretamente applicabili alla domanda proposta dall’attore, l’erronea indicazione del giudice competente non rende irrituale l’eccezione, dovendo il giudice adito provvedere ad individuare il giudice investito della competenza, sulla base del criterio di collegamento esattamente indicato dal convenuto (cfr. Cass., Sez. VI, 9/05/2019, n. 12394; Cass., Sez. III, 8/08/2007, n. 17399; 15/01/2003, n. 468).

In applicazione di tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, deve escludersi che l’indicazione del foro competente nel Tribunale di Verona, risultante dalla comparsa di costituzione dell’Unicredit, imponesse al Tribunale di Treviso di valutare la fondatezza dell’eccezione d’incompetenza con esclusivo riferimento a quel Giudice, e quindi di respingerla nel caso in cui, nonostante la correttezza del criterio di collegamento indicato dalla convenuta, fosse risultato che la controversia era devoluta alla competenza di un altro foro. E’ d’altronde pacifico che l’unico criterio di collegamento posto a fondamento dell’eccezione d’incompetenza sollevata dall’Unicredit era costituito dall’accordo sulla competenza intervenuto tra le parti in sede di stipulazione dei contratti di conto corrente, che prevedeva la devoluzione delle relative controversie alla cognizione del giudice del luogo in cui la convenuta aveva la sua sede legale: pertanto, una volta ritenuto che l’indicazione del foro di Verona, riportata di seguito a quella del predetto giudice, avesse carattere meramente esplicativo, individuando soltanto il luogo in cui a quell’epoca era collocata la sede legale della Banca, non può ritenersi censurabile l’ordinanza impugnata, per aver concluso che, per effetto del trasferimento della sede legale a Milano, avvenuto successivamente alla stipulazione dei contratti ma anteriormente all’instaurazione del giudizio, il giudice competente doveva essere individuato nel Tribunale di quella città.

3. Il ricorso va dunque rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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