Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27367 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 29/12/2016, (ud. 11/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12794-2012 proposto da:

B.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

C. FRACASSINI, 4, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO NODARI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A. C.F. (OMISSIS), S.P. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONIO FARINI, ALVARO MARABINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 48/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Nodari Riccardo difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. Marabini Alvaro difensore dei controricorrenti che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ravenna rigettava la domanda di B.C. clic aveva dedotto come vizi contrattuali la violenza ed il dolo (artt. 1434 e 1439 c.c.) perchè S.P. avrebbe approfittato del suo indebitamento verso di lui per ottenere l’intestazione di un immobile di valore assai superiore all’indebitamento stesso. Proposto appello dal B.C., nella resistenza di S.P. ed S.A., la Corte di appello di Bologna, con sentenza 5.1.2012, rigettava il gravame ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda, sul presupposto che i motivi di appello concernevano vizi di motivazione in relazione a dedotte carenze istruttorie e giustamente il Tribunale si era concentrato sul corrispettivo della compravendita sotto il doppio profilo della congruità e del pagamento accertando la prima grazie alla ctu ed il secondo grazie alla quietanza del rogito non impugnato di falso.

Ricorre B. con quattro motivi, resistono i S., che hanno anche presentato memoria.

Il ricorrente ha depositato revoca dell’incarico del precedente difensore e nomina di nuovo difensore con procura autenticata da notaio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia illogicità della motivazione che si è limitata all’esame della congruità del prezzo ed all’effettivo pagamento.

Col secondo motivo si lamenta insufficienza e carenza della motivazione in ordine al dolo ed alla violenza.

Col terzo motivo si deduce carenza della motivazione sugli ulteriori mezzi di prova dedotti.

Col quarto motivo si denunzia carenza della motivazione sulla pretermissione dei testi B.A. e S.C., figlio e moglie del ricorrente.

Il ricorso, pur ammissibile dovendosi rigettare l’eccezione di difetto di autosufficienza, va rigettato.

Si ripete l’impostazione dei motivi di appello sui quali è stata data sufficiente risposta manifestando mero dissenso rispetto alla congrua, logica e sufficiente sentenza.

Per costante insegnamento di questa Corte, in vero, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 dev’essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quello di cui trattasi – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè può imputarsi al detto giudice d’aver omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Si richiedeva una puntuale censura ex art. 112 c.p.c. riportando compiutamente le difese svolte in entrambi i gradi del giudizio ed in ogni caso la sentenza richiama quella di primo grado e confuta i motivi di gravame ritenendo corretto che il tribunale si fosse concentrato sul corrispettivo della compravendita sotto il doppio profilo della congruità e del pagamento accertando la prima grazie alla ctu ed il secondo grazie alla quietanza del rogito non impugnato di falso.

Queste due circostanze, del resto, escludevano il prospettato approfittamento.

La sentenza ha fatto riferimento alla testimonianza dell’avvocato del B. ed ha escluso la violenza ed il dolo in relazione ad una vendita autonomamente concepita, protetta dall’assistenza del legale di fiducia e stipulata per un congruo prezzo, circostanze decisive per cui ogni altro elemento diventava irrilevante.

Ha ulteriormente fatto riferimento alla decadenza delle testimonianze ed al mancato deposito del fascicolo dell’appellante che non consentiva di valutare le osservazioni alla ctu.

Le prime due censure genericamente contestano la motivazione e non indicano elementi a suffragio del dolo e della violenza prospettati.

Le altre due doglianze non riportano i capitoli di prova non mettendo la Corte in grado di valutarne la decisività.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3200 di cui Euro 3000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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