Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27367 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. II, 24/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 24/10/2019), n.27367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17879/2015 proposto da:

SOCIETA’ EDILE CASTELSARDO SAS DI G.L., in persona del

socio accomandatario, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

PIERO SEBASTIANO MANCONI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato ATTILIO ROTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 532/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Sassari, pubblicata il 19 dicembre 2014, che ha accolto l’appello proposto dal (OMISSIS), sito in (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1777 del 2013, e nei confronti della Società Edile Castelsardo s.a.s. di G.L..

1.1. Per quanto riferito dalle parti e dalla sentenza impugnata, il Tribunale, previo rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione dell’amministratore condominiale, aveva rigettato nel merito la domanda proposta dal Condominio di accertamento del mappale sul quale insiste catastalmente il Condominio stesso, nonchè di accertamento dell’assenza di vincoli o gravami a favore della convenuta società costruttrice-venditrice.

In particolare, il Tribunale aveva disatteso la tesi del Condominio, secondo cui i rogiti di vendita erroneamente non indicavano l’area cortilizia, ed aveva affermato che la stessa era rimasta in proprietà della società costruttrice-venditrice.

2. La Corte d’appello, previa declaratoria di inammissibilità delle questioni pregiudiziali riguardanti la legittimazione dell’Amministratore, che la società aveva soltanto riproposto, senza formulare appello incidentale, ha riformato la decisione nel merito, ritenendo che l’area scoperta di 978 mq, indicata come mappale (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) C.T. al momento dell’accatastamento del fabbricato, e quindi oggetto della scheda planimetrica n. 220 del 3 novembre 1982, descritta come giardino/cortile comune, era stata venduta unitamente agli appartamenti.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Società Edile Castelsardo sas di G.L., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Con il primo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c., la società ricorrente assume di avere tempestivamente eccepito che non era stato prodotto in giudizio il verbale di assemblea condominiale che autorizzava l’Amministratore a promuovere la lite.

2. Con il secondo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c., la società ricorrente contesta la nullità e/o inesistenza della procura rilasciata dall’Amministratore del Condominio al difensore, assumendo di avere tempestivamente eccepito la mancata produzione in giudizio del verbale di assemblea condominiale che autorizzava il “nuovo” Amministratore a proseguire la lite iniziata dal predecessore, poi revocato.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 75,77 e 182 c.p.c., assumendosi che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore nel ritenere inammissibili le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla società appellata, a fronte del dovere di procedere alla verifica officiosa della regolarità della costituzione in giudizio delle parti.

4. Con il quarto motivo è denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 163 c.p.c., n. 4, art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, artt. 189 e 112 c.p.c..

Secondo la ricorrente, il Condominio aveva modificato la domanda nell’atto di appello, e la Corte territoriale aveva ritenuto erroneamente che si fosse trattato di mutamento della sola indicazione numerica dei mappali, non anche dei beni. La stessa Corte, inoltre, aveva recepito acriticamente la CTU nella parte in cui il consulente aveva affermato che i tecnici del Comune avevano provveduto a “graffare” l’area scoperta con il fabbricato, così sostanzialmente fornendo una ricostruzione del contenuto delle vendite ai singoli condomini che non trovava conferma nei titoli.

5. I primi tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per l’evidente connessione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c..

5.1. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibili le questioni concernenti la legittimazione attiva dell’Amministratore condominiale in quanto, a fronte del rigetto delle stesse da parte del Tribunale, la società appellata non aveva proposto appello incidentale.

La decisione è conforme al principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2 (ex plurimis, Cass. Sez. U 12/05/2017, n. 11799; Cass. Sez. U 16/10/2008, n. 25246), e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento richiamato.

6. Il quarto motivo è inammissibile sotto il profilo strutturale.

6.1. La ricorrente ha denunciato il vizio di motivazione al di fuori del paradigma dai cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente ricorso. La norma richiamata, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte ormai assurta a “diritto vivente”, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). La parte ricorrente deve, pertanto, indicare il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, precisando altresì come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e chiarire la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, e che rimane in ogni caso esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Non può pertanto essere esaminata la doglianza relativa al contenuto della CTU, in assunto acriticamente recepita dalla Corte d’appello, che investe elementi di valutazione e non fatti storici, e ciò a prescindere dalla mancata trascrizione della CTU.

6.2. La denuncia di error in procedendo per mutamento della domanda si risolve nella mera critica alla decisione adottata sul punto dalla Corte d’appello, la quale, dopo aver premesso che il Condominio aveva domandato l’accertamento del mappale sul quale insiste la proprietà condominiale, compresi gli spazi comuni, ha ritenuto che l’eliminazione dalle conclusioni formulate in appello – del riferimento al mappale (OMISSIS) non comportasse mutamento della domanda, poichè l’accertamento richiesto comportava che il giudice verificasse l’attuale identificativo catastale dell’area, che era rimasta invariata.

La ricorrente non si confronta con le ragioni poste a sostegno della decisione, e ciò comporta l’inadeguatezza radicale del motivo a mettere in discussione la sentenza impugnata, con conseguente sanzione di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (ex plurimis, Cass. 24/09/2018, n. 22478; Cass. 31/08/2015, n. 17730; Cass. 11/01/2005, n. 359).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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