Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27366 del 17/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27366 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SESTINI DANILO

ORDINANZA
sul ricorso 24899-2016 proposto da:
ERRICHIELLO TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.GUGLIELMO MARCONI 57, presso lo studio dell’avvocato
GIULIO CIMAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
PASQUALE MOSCATO;
– ricorrente contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 944/2016 del TRIBUNALE di
BENEVENTO, depositata il 30/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI.

Data pubblicazione: 17/11/2017

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione
semplificata.
Rilevato che:
Tommaso Errichiello propose appello avverso la sentenza
del Giudice di Pace di Montesarchio che aveva riconosciuto

Aurora Assicurazioni, a titolo di risarcimento del danno subito
in un sinistro stradale avvenuto per esclusiva responsabilità
del conducente assicurato dalla compagnia convenuta;
il Tribunale di Benevento ha confermato la sentenza in
punto di congruità dell’importo versato e, in accoglimento
dell’appello incidentale del UGF Assicurazioni (già Aurora), ha
condannato l’Errichiello al pagamento delle spese di primo
grado (in precedenza compensate) e del giudizio di gravame;
ricorre per cassazione l’Errichiello, affidandosi a due
motivi; l’intimata non svolge attività difensiva.
Considerato che:
col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 343 e 153, 2° co. cod. proc. civ. e
censura il Tribunale per avere rimesso in termini l’appellata
per la proposizione dell’impugnazione incidentale, assumendo
che la mancata tempestiva costituzione dell’appellata
(motivata dal fatto di essere stata informata solo il giorno
stesso dell’udienza, dalla Cancelleria, del fatto che l’appello era
stato ritualmente iscritto a ruolo) era imputabile alla mera
scelta dell’UGF, che avrebbe potuto costituirsi in tempo utile, a
prescindere dell’eventuale mancata iscrizione a ruolo da parte
dell’appellante;
il motivo è inammissibile in quanto pone una questione
nuova, che non risulta affrontata dal giudice di appello, avanti
al quale avrebbe dovuto essere proposta;
Ric. 2016 n. 24899 sez. M3 – ud. 20-09-2017
-2-

congruo l’importo liquidatogli ante causam dall’assicuratrice

La censura è comunque inammissibile in quanto la
valutazione del giudice sulla sussistenza della non imputabilità
della causa di decadenza comporta un accertamento fattuale
che avrebbe dovuto essere contestato con censura di natura
motivazionale (cfr. Cass. n. 6829/2015 secondo cui «detta

assenza di una censura di tipo motivazionale»);
col secondo motivo («violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in
relazione all’art. 111 sesto comma Cost.»), il ricorrente
individua una «manifesta e irriducibile contraddittorietà della
motivazione» nella circostanza che il Tribunale abbia
confermato la valutazione di congruità del risarcimento,
effettuata da primo giudice sul presupposto di una invalidità
permanente del 3%, benché, in secondo grado, il consulente
avesse determinato l’invalidità nel 4%;
premesso che il Tribunale ha valutato il risarcimento in
relazione a un’invalidità «oscillante tra il 3/4 %», il motivo è
infondato in quanto presuppone che il Tribunale dovesse
necessariamente parametrare la quantificazione del danno ad
un’invalidità del 4%, senza considerare che il giudice poteva
ben tener conto di entrambe le consulenze e senza allegare
che la somma spettante a fronte di una invalidità del 3/4 %
dovesse essere sicuramente superiore a quella ritenuta
congrua;
in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata, non
deve provvedersi sulle spese di lite;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al
30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art.
13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Ric. 2016 n. 24899 sez. M3 – ud. 20-09-2017
-3-

valutazione» è «insindacabile in sede di legittimità, vieppiù in

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

Roma, 20.9.2017
Il Presidente

del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA