Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27366 del 06/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27366 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Avenati giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente —

Contro
Ettore Sibilia Pubblicità s.r.1., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Casperia 30, presso
l’avv. Guido Rinaldi, che la rappresenta e difende giusta delega a margine controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 19, n. 19/19/04 del 20 aprile 2004, depositata il 22 giugno
2004, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 6 novembre 2013 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della
materia del contendere.
Letto il ricorso concernente una contestata pluralità di avvisi di accertamento per recupero coattivo di imposta di pubblicità per l’anno 1998;

Oggetto:
Imposta pubblicità. Base imponibile. Condono.

Data pubblicazione: 06/12/2013

y

Letto il controricorso;
Vista l’istanza depositata per l’odierna udienza con la quale la società
controricorrente dichiara di aver definito per condono la controversia di
cui trattasi e vista l’allegata dichiarazione del Comune di Roma attestante l’avvenuta definizione agevolata della lite;
Ritenuto che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che in ragione della definizione per condono si giustifichi la
compensazione delle spese.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara Cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA