Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27365 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16751/2018 R.G. proposto da:

G. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

G.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Macciotta,

con domicilio eletto in Roma, via P. Falconieri, n. 100, presso lo

studio dell’Avv. Paola Fiecchi;

– ricorrente –

contro

DANECO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello d Cagliari n. 982/17

depositata il 23 novembre 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Mercolino Guido.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 23 novembre 2017, la Corte d’appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla G. S.r.l. avverso il lodo pronunciato il 19 novembre 2012, con cui il collegio arbitrale nominato per la risoluzione di una controversia insorta in ordine all’esecuzione del contratto stipulato con la Daneco S.p.a. il 10 luglio 2006, ed avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di un impianto elettrico e strumentale di sezione MT, BT, distribuzione ed automazione a servizio dell’impianto di compostaggio sito nel Comune di Capoterra, presso il cantiere Casic, aveva accertato un credito di Euro 148.500,00 in favore della G., a titolo di corrispettivo residuo, il ritardo della G. nella consegna delle forniture e delle opere pattuite ed un credito di Euro 148.500,00 in favore della Daneco, a titolo di penale per il ritardo nell’adempimento, dichiarando interamente compensati i due crediti e rigettando quindi la domanda di pagamento proposta dall’attrice, nonchè la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla convenuta.

2. Avverso la predetta sentenza la G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. La Daneco non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, censurando la sentenza impugnata per aver escluso che la motivazione del lodo si ponesse in contrasto con il dispositivo, nella parte riguardante la sua responsabilità per il ritardo nell’esecuzione dei lavori. Premesso che nel giudizio arbitrale era emersa la non imputabilità del ritardo ad essa appaltatrice, in relazione alle richieste di variante formulate dalla committente ed al ritardo della stessa nell’esecuzione delle lavorazioni propedeutiche, ribadisce che, nonostante l’accertato adempimento delle obbligazioni assunte da essa ricorrente e l’infondatezza delle eccezioni sollevate dalla Daneco, il lodo arbitrale aveva considerato decisiva l’inosservanza del termine essenziale fissato per la consegna delle forniture e delle opere, ritenendo conseguentemente applicabile la penale prevista dal contratto, e trascurando la circostanza, rilevante ai fini della valutazione dell’importanza dell’inadempimento, che il ritardo nella fornitura dei quadri elettrici non aveva prodotto alcun danno, in quanto gli stessi non avrebbero potuto entrare in funzione, a causa della mancanza di tensione.

1.1. Il motivo è infondato.

Correttamente la Corte territoriale ha escluso la contraddittorietà del lodo, in applicazione del principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di arbitrato, secondo cui la nozione di contraddittorietà cui faceva riferimento l’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4 (oggi trasfuso, in parte qua, nel n. 11 della medesima disposizione, nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 24, del applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) non corrisponde a quella di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass., Sez. VI, 18/05/2018, n. 12321; Cass., Sez. I, 25/01/2016, n. 1258; 28/05/2014, n. 11895; 21/02/2006, n. 3768).

Il dispositivo del lodo, come si evince dal testo riportato a corredo del motivo d’impugnazione, risulta infatti perfettamente coerente nelle sue diverse componenti, recando da un lato l’accertamento del diritto dell’appaltatrice all’importo residuo dovuto sul corrispettivo dell’appalto, e dall’altro quello dell’inosservanza da parte della medesima appaltatrice del termine stabilito per la consegna delle forniture e delle opere pattuite, cui fanno seguito, altrettanto logicamente, l’affermazione del diritto della committente al pagamento della penale concordata nel contratto e la pronuncia di compensazione con il credito dell’attrice, nonchè il rigetto della domanda di pagamento da quest’ultima proposta. In particolare, il riconoscimento della sussistenza del credito fatto valere dall’attrice non si pone in contrasto con l’accertamento del ritardo della stessa nell’adempimento, configurandosi l’inosservanza del termine come un’ipotesi di inesatto adempimento, idonea a giustificare l’applicazione della penale, ma non anche la risoluzione del contratto, e quindi l’esclusione del diritto alla percezione del corrispettivo, a meno che non sia previsto un termine essenziale o che il ritardo superi il limite oltre il quale può ritenersi che la prestazione non rivesta più alcuna utilità per il creditore. Nella specie, nonostante l’allegazione del carattere essenziale del termine stabilito per la consegna delle forniture e delle opere, non risulta dedotto che fosse stata proposta domanda di risoluzione del contratto, avendo la ricorrente precisato che nel costituirsi nel giudizio arbitrale la Daneco aveva fatto valere l’inosservanza del termine al solo fine di ottenere il pagamento della penale ed il risarcimento dei danni ulteriori.

La pronuncia di accertamento del diritto dell’appaltatrice al pagamento del corrispettivo residuo e di quello della committente al pagamento della penale trova poi perfetta corrispondenza con il ragionamento seguito nella motivazione del lodo arbitrale, il quale, come rilevato dalla sentenza impugnata, aveva accertato che il ritardo nella consegna delle forniture e delle opere, pur essendo in parte addebitabile alla committente, si era protratto oltre il termine di trenta giorni previsto dal contratto, affermando che la relativa scadenza doveva ritenersi sufficiente a giustificare l’applicazione della penale nella misura richiesta dalla convenuta. La coerenza di tale iter logico non può ritenersi scalfita dalle censure sollevate dalla ricorrente, la quale, nel lamentare l’omessa valutazione di parte delle circostanze allegate a sostegno della non imputabilità del ritardo ed alla sussistenza del danno, propone una questione estranea al giudizio d’impugnazione del lodo arbitrale, il cui oggetto è costituito unicamente dalla verifica della legittimità della decisione adottata dagli arbitri, nonchè della congruenza della relativa motivazione, nei limiti in cui la stessa risulta sindacabile ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, restando pertanto escluso il riesame delle questioni di merito agli stessi sottoposte, ed in particolare la ricostruzione dei fatti compiuta nel lodo e la valutazione degli elementi istruttori che ne costituisce il fondamento (cfr. Cass., Sez. I, 24/06/2011, n. 13968; 28/02/ 2006, n. 4397; 20/03/2003, n. 4078).

Quanto infine alla denunciata incompatibilità tra l’affermazione della responsabilità dell’appaltatrice per il ritardo nell’adempimento ed il concorrente accertamento della parziale imputabilità dello stesso alla committente, è appena il caso di rilevare che l’asserita omissione della valutazione comparativa del comportamento tenuto dalle parti, richiesta in caso d’inadempienza reciproca nei contratti a prestazioni corrispettive, non è di per sè sufficiente ad impedire la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri per giungere alla decisione, potendo incidere al più sulla correttezza giuridica della stessa: in quanto attinente al merito della controversia, la predetta omissione non può ritenersi tuttavia censurabile nel caso in esame, non essendo stato precisato se la clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra le parti prevedesse l’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto, come richiesto dall’art. 829 c.p.c., comma 3.

2. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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