Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27365 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. II, 24/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 24/10/2019), n.27365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9100/2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA MASETTI;

– ricorrente –

contro

DURANCE IMMOBILIER S.A R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CARLO GORIA;

– controricorrente incidentale –

e contro

DURANCE IMMOBILIER SARL, PROMO ALPE SARL;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1383/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

per il rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento del

ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato PAFUNDI Gabriele, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti e si rimette alla Corte

per l’accoglimento della richiesta di integrazione del

contraddittorio;

udito l’Avvocato CASANOVA Stefania, difensore del resistente che si

è riportata alle conclusioni depositate ed insistendo sulla

tardività della richiesta di parte ricorrente di integrazione del

contraddittorio si rimette alla decisione della Corte.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I fatti processuali salienti possono sintetizzarsi nei termini seguenti:

– la s.a.r.l. Durance Immobilier, società di diritto francese, ottenne decreto ingiuntivo, per l’ammontare di Euro 18.232,90, nei confronti di P.G., costituente compenso per l’attività di mediazione svolta in una compravendita immobiliare;

– la sentenza di primo grado rigettò l’opposizione del P., all’esito del giudizio, che, su istanza della ingiungente, aveva visto estendere il contraddittorio alla s.a.r.l. Promo Alpe;

– la Corte d’appello di Genova, con la sentenza di cui qui si discute, disattese l’impugnazione del P.;

– il P. aveva sostenuto senza successo che alla società che aveva svolto la mediazione fosse opponibile la clausola 6 del contratto preliminare, la quale prevedeva che nel caso in cui al promittente acquirente fosse subentrato altro soggetto (nella specie la Promo Alpe) solo quest’ultimo fosse obbligato a corrispondere il compenso.

Avverso la sentenza d’appello il P. propone ricorso sulla base di sei motivi (deve attribuirsi a mero materiale refuso la reiterazione di due motivi numerati come quinto).

Delle due società intimate resiste la Durance Immobilier, con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale subordinato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione della legge Francese 2/1/1970, n. 70-9 e del relativo regolamento 20/7/1972, n. 72-678, nonchè dell’art. 132, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Questi, in sintesi gli assunti impugnatori:

– la Corte d’appello aveva errato nell’escludere l’opponibilità della clausola di cui s’è detto alla mediatrice, che non aveva sottoscritto il patto, omettendo di tener conto del complesso delle emergenze di causa (il contratto era stato stipulato utilizzando un prestampato della Durance e sottoscritto davanti a quest’ultima e la clausola in discorso risultava inserita nell’articolo con il quale si era regolato l’importo dovuto per la mediazione e i tempi di pagamento del compenso);

– diversamente ragionando si sarebbe dovuto reputare inesistente l’intiero accordo concernente il compenso del mediatore;

– la legge francese non prescriveva l’uso della forma scritta, a pena di nullità, per la stipulazione degli accordi tra il mediatore e le parti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 2967 c.c., oltre che della normativa francese sopra richiamata, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Afferma testualmente il P.: “Qualora, invece, la legge francese dovesse prevedere, come afferma, implicitamente, la Corte d’Appello di Genova con l’impugnata sentenza, che le pattuizioni sui compensi della mediazione (…) debbano essere obbligatoriamente pattuiti per iscritto, non è dubbio allora che, nella fattispecie, non esisterebbe alcun valido accordo scritto che possa legittimare il credito vantato dalla Durance Immobilier a titolo di compensi per mediazione”.

3. Con il terzo motivo viene prospettata violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè della già mentovata normativa francese, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, assumendosi che la Corte locale aveva omesso di pronunziarsi sullo specifico motivo d’appello, con il quale si era dedotto che la decisione di primo grado aveva ingiustamente ritenuto “valida ed efficace tra P. e Durance Immobilier la pattuizione inter partes” di cui all’art. 6 del preliminare, in ordine al compenso spettante alla società per la svolta mediazione e, tuttavia, aveva reputato inopponibile a quest’ultima la clausola di cui già s’è detto.

4. Con il quarto motivo il P. lamenta, ancora una volta, violazione delle norme evocate nel motivo precedente, nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Anche in questo caso il ricorrente deduce che la sentenza d’appello aveva omesso di pronunciarsi su uno dei motivi d’impugnazione, nonchè “su di una questione di fatto decisiva per la controversia che è stata oggetto di discussione tra le parti”.

La legge francese, sostiene il ricorrente, prevede che la mediazione, salvo contrario accordo, debba essere corrisposta per intero dal venditore; ritenendo che le clausole del preliminare non vincolavano la Durance, questa avrebbe dovuto richiedere il compenso al venditore e non al compratore.

5. Con il quinto motivo si allega violazione e/o falsa applicazione dell’art. 229 c.p.c. e art. 2697, c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Ritiene il ricorrente che la lettera del 29/5/2002, con la quale la Durance aveva chiesto il pagamento del proprio compenso alla Promo Alpe, abbia valore di piena confessione e poichè il Giudice dell’appello non aveva riconosciuto un tal valore aveva violato entrambe le norme indicate.

6. Con il sesto motivo (erroneamente indicato come quinto) il ricorso assume violati gli artt. 633 e 634 c.p.c., violato e/o falsamente applicato l’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, poichè era rimasta negletta la critica mossa al rilascio del provvedimento monitorio, in assenza dei presupposti di legge.

7. Occorre esaminare prioritariamente il quarto motivo, che, la cui fondatezza assorbe il vaglio degli altri.

La denunziata di violazione dell’art. 112 c.p.c., coglie nel segno.

Con il quarto motivo d’appello, che la Corte locale sintetizza alle pagg. 5 e 6 della sentenza, l’appellante aveva prospettato violazione e falsa applicazione della L. n. 975 del 1984, art. 4 (ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980, con riferimento alla determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta), in relazione alla L. n. 218 del 1995, art. 57 (regole di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali). Assumeva l’appellante che, come riporta la sentenza d’appello, “se la clausola in questione dovesse essere ritenuta inopponibile alla Durance Immobilier, non potendo detta clausola essere scissa a piacimento, avrebbe allora dovuto essere ritenuta inefficace anche per la parte in cui poneva a carico dell’acquirente la spesa di mediazione (…) avendo il giudicante ritenuto applicabile il diritto francese, avrebbe allora dovuto concludere che la mediazione doveva essere posta a carico del venditore proprio sulla scorta del diritto francese”.

La sentenza della Corte di Genova, pur reputando che il contratto fosse regolato dalla legge francese, costituente quella avente il collegamento più stretto (la mediazione si era svolta in Francia e riguardava un immobile sito nel medesimo Paese), esclude, come si è visto che “la locuzione “con il concorso e alla presenza” della Durance Immobilier (valesse) a rendere detta società contraente”. Tuttavia, omette di prendere in esame il cuore della questione che le era stata posta con la censura d’appello in discorso, involgente l’applicazione della norma straniera, che, secondo l’assunto impugnatorio, in virtù della loi 2/1/1970, n. 70-9 e del regolamento di attuazione di cui al decret 20/7/1972, n. 72-678, prescriveva che, salvo diverso accordo, il compenso per la mediazione andava corrisposto per intero dal venditore conferente il mandato.

L’individuazione e la interpretazione della norma straniera, che il giudice interno reputi regolare la materia, soggiacciono al principio iura novit curia, pur potendosi costui avvalere della collaborazione delle parti e di strumenti anche informali (cfr., ex multis, Sez. 2 n. 2791, 26/02/2002; Sez. 2, n. 27365, 29/12/2016; Sez. 1, n. 19428, 03/08/2017).

La Corte d’appello è qui venuta meno al dovere di confrontarsi in termini di effettività con il motivo d’impugnazione, il quale la chiamava a verificare se fosse conforme all’ordinamento francese la interpretazione perorata e se la stessa conducesse alle conseguenza anelate.

In ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio, con devoluzione al Giudice del rinvio del regolamento del spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa e rinvia in relazione all’accolto motivo e rimette al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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