Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27364 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16468/2018 R.G. proposto da:

RELEIM S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.

A.P., rappresentata e difesa dagli Avv. Renata Angelini e

Aldo Lucarelli, con domicilio eletto in Roma, via Vesalio, n. 22,

presso lo studio dell’Avv. Alfredo Irti;

– ricorrente –

contro

SIDERIMPEX S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona

dell’amministratore unico p.t. O.M., rappresentata e difesa

dagli Avv. Giovanni Ripa e Giovanni Marco Zoppi, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Flaminia, n.

388;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 537/18

depositata il 28 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che la Releim S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Brescia il 28 marzo 2018, che ha rigettato l’impugnazione da essa interposta avverso il lodo rituale sottoscritto l’8 ottobre 2015, con cui l’arbitro unico nominato per la risoluzione di una controversia insorta tra l’attrice e la Siderimpex S.p.a. in ordine all’esecuzione di un contratto di agenzia stipulato tra le parti il (OMISSIS) aveva rigettato la domanda di accertamento dell’illegittimità del recesso esercitato dalla Siderimpex e le domande di pagamento dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c., di risarcimento dei danni e di pagamento di un’ulteriore somma proposte dalla Releim, nonchè la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dalla Siderimpex;

che ha resistito con controricorso la Siderimpex in concordato preventivo.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 820 e 821 c.p.c., osservando che, nell’escludere la nullità del lodo arbitrale per intervenuta pronuncia dopo la scadenza del termine, a causa dell’omessa notificazione della volontà di far valere la decadenza, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto irrilevante la circostanza che il termine fosse scaduto in data successiva a quella di deposito delle memorie di replica, in tal modo ponendo a carico della parte interessata l’onere di compiere un’attività extragiudiziale non prevista e rischiosa, la cui necessità consentirebbe agli arbitri di rinviare sine die il deposito del lodo;

che il motivo è infondato;

che, in tema di arbitrato, questa Corte ha avuto infatti modo di ribadire più volte che, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 6, il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è di per sè sufficiente a determinarne la nullità, costituendone il mero sostrato di natura fattuale, cui deve fare riscontro, ai sensi dell’art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà di far valere la decadenza, la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata, il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell’ambito del procedimento arbitrale, trattandosi invece di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest’ultima non può essere fatta valere (cfr. Cass., Sez. I, 23/01/2012, n. 889; 26/03/2004, n. 6069; 15/11/ 1984, n. 5771);

che il predetto principio, enunciato in riferimento alla disciplina vigente in epoca anteriore alla riforma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, va confermato anche a seguito dell’entrata in vigore di quest’ultima, che non ha sostanzialmente modificato la disciplina della fattispecie in esame, se non nella parte concernente la misura del termine, fissato oggi dalla legge soltanto in mancanza di un accordo delle parti, e la proroga dello stesso, regolata in maniera più puntuale ed articolata;

che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’onere di notificare alle altre parti un atto recante un’apposita manifestazione di volontà, posto a carico della parte che intenda avvalersi della decadenza, non comporta un eccessivo aggravamento della posizione processuale di questa ultima, risultando anzi coerente con la valorizzazione del fondamento volontaristico dell’arbitrato, emergente dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006;

che tale interpretazione dell’art. 821 c.p.c., non comporta neppure l’attribuzione agli arbitri del potere di rinviare sine die il deposito del lodo, in quanto, consentendo alla parte interessata di far valere in qualsiasi momento l’intervenuta scadenza del termine e di provocare in tal modo l’estinzione del procedimento arbitrale, si traduce anzi in una specifica limitazione del predetto potere, il cui esercizio risulterebbe altrimenti censurabile, in caso di scadenza del termine dopo il decorso di quello per il deposito dello ultimo atto difensivo previsto, soltanto in sede d’impugnazione del lodo per nullità;

che non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur dando atto dell’intervenuta scadenza del termine per la pronunzia del lodo in data anteriore al deposito della decisione arbitrale, ha escluso la nullità della stessa, rilevando che l’attrice non aveva provveduto alla notificazione prevista dall’art. 821 c.p.c., e reputando irrilevante la circostanza che il termine fosse scaduto in data successiva al decorso di quello per il deposito delle memorie di replica;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, sostenendo che, nell’escludere la contraddittorietà del lodo, la sentenza impugnata non ha considerato che l’arbitro, pur avendo correttamente individuato la causa del recesso nell’inattendibilità delle informazioni commerciali fornite dall’agente, aveva assimilato il relativo obbligo a quello di raggiungere budget minimi di vendite, non previsti dal contratto, ed aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulla lettera di recesso, ignorando tutta la produzione di essa attrice;

che il motivo è infondato;

che, a fondamento della decisione, la Corte territoriale ha correttamente richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sanzione di nullità prevista dall’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass., Sez. I, 25/01/2016, n. 1258; 28/05/2014, n. 11895; 21/02/2006, n. 3768);

che nella specie il predetto percorso può essere agevolmente ricostruito attribuendo all’espressione “budget di vendita”, adoperata dall’arbitro per riferirsi ai dati la cui inattendibilità era stata addotta dalla preponente quale giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, il significato non già di quantitativi minimi di merce dei quali l’agente si era impegnato a procurare la vendita, ma di previsioni relative ai quantitativi di merce vendibili negli anni indicati, formulate dall’agente e rivelatesi del tutto infondate;

che in tal senso deponevano non solo le premesse da cui muoveva il ragionamento seguito dall’arbitro, ritenute corrette dalla ricorrente, ma anche i passi salienti delle argomentazioni svolte in motivazione, riportati a corredo del motivo d’impugnazione, nei quali si dava atto della vistosa divergenza tra i quantitativi indicati nelle previsioni e quelli effettivamente realizzati, richiamandosi altresì un precedente di legittimità concernente l’obbligo dello agente di fornire al preponente informazioni sulle condizioni di mercato nella zona assegnatagli nonchè ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari, e l’idoneità del relativo inadempimento a giustificare la risoluzione del rapporto per colpa dell’agente (cfr. Cass., Sez. lav., 19/08/1996, n. 7644);

che la sentenza impugnata non merita censura neppure nella parte in cui ha ritenuto insindacabile, in quanto concernente la valutazione del materiale probatorio e l’interpretazione della volontà contrattuale, il rilievo preminente conferito dall’arbitro, ai fini della decisione, alla lettera con cui la preponente aveva esercitato la facoltà di recesso;

che la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere infatti denunciata quale causa di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 823, n. 5, essendo tale vizio ravvisabile, come si è detto, nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata (cfr. Cass., Sez. Un., 8/10/2008, n. 24785; Cass., Sez. I, 10/07/2013, n. 17097; 24/06/2011, n. 13968);

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA