Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27364 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27364 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Sassuolo, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, viale Confalonieri 5, presso l’avv. Luigi Manzi, che,
unitamente all’avv. prof. Cesare Glendi, lo rappresenta e difende giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente —

Contro
Immobiliare Sportiva Sassolese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 43,
presso l’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva, che, unitamente all’avv.
Massimo Turchi, la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrenteavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’EmiliaRomagna (Bologna), Sez. 06, n. 77/06/03 dell’i ottobre 2003, depositata il
5 novembre 2003, notificata il 22 novembre 2003;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 6 novembre 2013 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Emanuele Coglitore, per delega, per il Comune ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del
giudizio per rinuncia.

Oggetto:
ICI. Base imponibile. Rinuncia al
ricorso.

Data pubblicazione: 06/12/2013

Ai

Letto il ricorso concernente una contestata imposizione ICI per l’anno
1995 relativamente ad unità immobiliari che la società contribuente aveva locato ad enti non commerciali che le utilizzavano per le loro attività
istituzionali e in ordine alle quali la predetta società riteneva applicabile
l’esenzione prevista dall’art. 7, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992;
Letto il controricorso;
Vista l’istanza depositata il 4 novembre 2013 con la quale la parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso per intervenuta definizione stragiu-

Preso atto che la predetta istanza è sottoscritta per accettazione dalla
controparte;
Ritenuto che in ragione della definizione transattiva si giustifichi la compensazione delle spese.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2013.

diziale della lite;

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