Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27363 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 29/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14320-2012 proposto da:

P.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V. A.

BALAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato MARIA FRANCESCA

CALDORO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO DE MAIO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

G.A., R.R., EREDI R.F. IMPERSONALMENTE

R.L., R.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1311/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 23 dicembre 1991, P.E. conveniva in giudizio dinanzi al “Tribunale di Napoli R.F., G.A. e la Elaborazione Dati Studio R. S.r.l. affinchè fosse pronunziata sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. relativamente all’immobile oggetto del preliminare di compravendita intercorso tra le parti, dando atto della propria disponibilità ad eseguire le prestazioni a suo carico, dichiarando altresì che i convenuti erano inadempienti rispetti alle obbligazioni assunte in ordine al trasferimento in favore dell’attore delle attività inerenti la società convenuta, riducendo per l’effetto il prezzo previsto per il trasferimento, con la condanna altresì al risarcimento dei danni subiti.

Deduceva che nel gennaio del 1990 era stato concluso un preliminare avente ad oggetto la proprietà dell’appartamento sito in (OMISSIS), di proprietà esclusiva della G. e del R. nonchè delle macchine ed attrezzature da ufficio, mobili, arredi, software e tutto quanto era relativo alla società convenuta per un prezzo complessivo di Lire 850.000.000, essendosi tenuto conto a tal fine anche del valore dell’avviamento dell’attività professionale della società, la quale svolgeva attività di assistenza contabile e fiscale ai clienti. Il contratto inoltre prevedeva anche il passaggio della clientela della società in favore del promissario acquirente, ed, in vista di tale passaggio, era stato concordato che il R. e la G. avrebbero curato l’aggiornamento di tutta la contabilità in maniera tale da evitare che il P. dovesse far fronte a lavoro arretrato. Sempre in tale ottica si era previsto che dal 1 giugno 1990 al 30 novembre 1990 i promittenti venditori avrebbero mantenuto una regolare presenza nello studio al fine di favorire un graduale passaggio di consegne, e che il R. sarebbe poi stato presente nello studio, sino alla data del 31 maggio 1991, almeno 3-4 giorni al mese, sempre al fine di favorire il graduale cambio di gestione dello studio.

Infine i coniugi R. e G. si erano impegnati a non intraprendere ovvero a non esercitare nell’ambito della Provincia di Napoli sia direttamente sia tramite società o terzi, la attività medesima o similare rispetto a quella ceduta al P..

Tuttavia nelle more della stipula del definitivo, prevista per la data del 31/12/1991, i venditori si erano resi gravemente inadempienti, in quanto non avevano curato l’aggiornamento della contabilità, avevano omesso di prestare l’attività di assistenza ed avevano costretto l’attore a pagare le rate del mutuo gravante sull’immobile, senza poter beneficiare della possibilità di poter scaricare fiscalmente il relativo importo.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 12153 del 30/12/2004 dichiarava inammissibili le domande proposte dall’attore ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava risolto il contratto per l’inadempimento del P. il quale si era rifiutato di prestare il consenso alla stipula del definitivo.

A seguito di gravame proposto dal P., e costituitasi la sola G., la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 1311 del 15/4/2011, in riforma della decisione di prime cure, rigettava la domanda di trasferimento della proprietà dell’immobile avanzata dal P., nonchè la domanda di risoluzione avanzata dai convenuti, accertando tuttavia l’inadempimento di questi ultimi.

Osservava la Corte distrettuale che dalla lettura del contratto preliminare del 26 gennaio 1990 emergeva con evidenza che l’oggetto della promessa di vendita era l’intero complesso costituito dall’immobile di proprietà dei coniugi R. – G., nonchè l’azienda dello Studio R. esercitata all’interno del bene, sicchè era evidente la strumentalità dell’immobile rispetto all’attività ivi esercitata, come confermato anche dal fatto che era stato concordato un prezzo unitario.

In tale ottica l’avviamento dell’azienda non poteva che essere costituito dalla clientela, come confortato dalla previsione di cui alla clausola n. 5, ove si specificava che l’ammontare del corrispettivo era stato determinato in ragione del valore dell’avviamento.

Al fine poi di favorire il trapasso della clientela, e quindi il subentro del P. nell’avviamento, all’art. 9 si era prevista una serie di prestazioni di assistenza e collaborazione a carico dei promittenti venditori, i quali per un certo lasso temporale avrebbero dovuto astenersi dallo svolgere attività potenzialmente concorrenziale rispetto a quella ceduta, mentre, ai sensi dell’art. 7, dovevano presenziare presso lo studio, al fine di consentire al P. di conoscere tutte le precedenti situazioni relative ai clienti, consentendogli la prosecuzione dell’attività ceduta, e senza che la clientela avesse a risentirne pregiudizio.

Una volta individuato l’oggetto del contratto, dall’istruttoria svolta era emerso che i venditori avevano omesso di curare ed aggiornare la contabilità, e che anzi, nello stesso stabile ove era ubicato l’immobile oggetto di causa, la figlia del R. aveva aperto uno studio professionale, al quale collaborava R.F., che a tal fine aveva contattato dei clienti dello studio ceduto al fine di farli passare allo studio della figlia.

Emergeva altresì che l’attore aveva dovuto fare fronte ad una serie di spese che invece per contratto dovevano essere sostenute dai promittenti venditori.

Alla luce delle marchiane inadempienze di questi ultimi risultava ampiamente giustificato il rifiuto del P. di addivenire alla stipula del definitivo, avendo peraltro versato la rilevante somma di Lire 230.000.000.

Tuttavia sebbene fosse meritevole di accoglimento l’appello del P., laddove contestava la correttezza della pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente, non potevano trovare del pari seguito le censure avverso il rigetto della richiesta di trasferimento ex art. 2932 c.c. della proprietà del solo immobile.

Ed, invero, poichè il contratto aveva un oggetto unitario, non poteva essere pronunziata una sentenza costituiva relativa al solo appartamento, sia pure previa riduzione del prezzo, non potendo essere invocata la disciplina di cui all’art. 1464 c.c., posto che nel caso in esame non si è realizzata un’ipotesi di impossibilità parziale della prestazione, quanto una fattispecie di inadempimento, che avrebbe al più potuto legittimare una domanda di risoluzione per inadempimento, domanda però non avanzata.

Infine, sebbene fosse stato accertato l’inadempimento da parte dei convenuti, la domanda risarcitoria del P. non poteva essere accolta, in assenza di prova dei danni subiti, e tenuto conto altresì del fatto che l’attore era comunque rimasto nella detenzione del bene.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.E. sulla base di un motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso il P. denunzia l’omessa e/o insufficiente motivazione su di un punto controverso e decisivo del giudizio nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 e 1464 c.c.

Deduce la parte che pur dovendo condividersi le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte partenopea circa la natura unitaria del contratto, essendo evidente la volontà delle parti di trasferire il complesso aziendale unitario, rappresentato dall’immobile e dall’insieme dei beni mediante i quali era svolta l’attività della società (ivi inclusi l’avviamento e la clientela), come peraltro confermato anche dalla previsione di un prezzo unitario, senza distinzioni tra le varie componenti aziendali, e dovendo per pari condividersi la valutazione in merito al grave inadempimento dei promittenti venditori, in relazione alle obbligazioni di non concorrenza assunte ed a quelle finalizzate a prestare collaborazione, onde assicurare il trapasso indolore della clientela dalla società allo studio del P., tuttavia deve ritenersi che la decisione gravata abbia erroneamente applicato gli artt. 2932 e 1464 c.c.

Infatti, pur in presenza di una situazione di inadempienza attribuibile ai soli convenuti, e sebbene l’attore avesse puntualmente fatto fronte alle proprie obbligazioni, ha disatteso la richiesta di adottare una pronuncia costitutiva relativamente al solo immobile, assumendo che la previsione di cui all’art. 1464 c.c. sarebbe in concreto inapplicabile, trascurando che il venir meno delle componenti aziendali rappresentate dall’avviamento e dalla clientela era in realtà addebitabile alla stessa condotta dei convenuti.

Per l’effetto doveva ritenersi che l’azienda non fosse più trasferibile, in quanto dissoltasi per effetto della condotta inadempiente degli intimati, dovendo per converso trovare accoglimento la richiesta di trasferimento di quella parte dell’oggetto del contratto tuttora esistente, come appunto l’immobile.

Del pari erronea appariva l’affermazione dei giudici di merito circa l’inapplicabilità dell’art. 1464 c.c., in quanto nella fattispecie il venir meno della prestazione non era riconducile ad un’impossibilità oggettiva della prestazione, quanto ad un inadempimento della controparte.

In tal senso, si segnala che la giurisprudenza di legittimità in varie occasioni ha già ritenuto di poter estendere la previsione in esame anche alle ipotesi in cui l’inattuabilità del programma negoziale di cui al preliminare, sia causalmente riconducile ad una condotta inadempiente dell’altro contraente, legittimandosi quindi la parte adempiente ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c., previa adeguata riduzione della prestazione posta a suo carico.

Sul punto si denunzia anche la carenza di motivazione della decisione gravata, in quanto la Corte territoriale, per negare l’applicazione dell’art. 2932 c.c., avrebbe fatto anche riferimento alla natura unitaria dell’oggetto del preliminare, senza però indagare se il trasferimento del solo immobile implicava il trasferimento di un bene del tutto diverso rispetto a quello previsto nel preliminare.

2. Il motivo non può trovare accoglimento.

Ed, infatti, effettivamente non può essere condivisa l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la previsione di cui all’art. 1464 c.c. sarebbe inapplicabile nel caso in cui l’impossibilità sopravvenuta della prestazione sia riconducibile, non già a cause oggettive, ma all’inadempimento della controparte, posto che la giurisprudenza di questa Corte in varie occasioni, nel ribadire la compatibilità della previsione di cui all’art. 1464 c.c. con quella di cui all’art. 2932 c.c. ha altresì soggiunto che la pretesa ad ottenere un’esecuzione parziale del preliminare, con la conseguente riduzione della prestazione posta a carico della parte adempiente, possa trovare spazio anche nel caso in cui la mancata attuazione del programma negoziale sia ascrivibile all’inadempimento della controparte.

In tal senso Cassazione civile, sez. 2, 28/03/2001 n. 4529 ha ribadito che la pacifica applicabilità al contratto preliminare dell’art. 1464 c.c. consente al contraente che agisca ex art. 2932 c.c. di chiedere al giudice, in uno alla sentenza che produca gli effetti del contratto) non concluso, anche la riduzione della propria prestazione sempre che si accerti, con una adeguata indagine ermeneutica, che la modifica delle pattuizioni sia stata anche implicitamente prevista dai contraenti in relazione a fatti sopravvenuti, oggettivamente accertabili, non essendo tale possibilità preclusa dal principio secondo cui la sentenza deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali stabilite dalle parti nel contratto preliminare, dato che questo principi() impedisce al giudice di sostituire la propria volontà a quella dei contraenti ma non di accertare, con una indagine ermeneutica, che la modifica delle pattuizioni è stata anche implicitamente prevista dai contraenti in relazione a fatti sopravvenuti, oggettivamente verificabili (conf. Cass. n. 1782/1993). Più specificamente poi Cass. n. 5066 del 29/04/1993, ha esaminato l’ipotesi di impossibilità riconducibile ad inadempimento della controparte, affermando che la parte non inadempiente del contratto preliminare di compravendita che abbia proposto la domanda ex art. 2932 c.c., in caso di sopravvenuta ineseguibilità di parte della prestazione promessa, può limitare la sua pretesa alla porzione residua del bene, specificando tuttavia che ciò possa avvenire a condizione che la porzione residua del bene non debba considerarsi, a motivo della sua riduzione, bene diverso da quello pattuito in contratto ed abbia perciò conservato la sua struttura e la sua funzione (in termini analoghi circa la possibilità di invocare l’art. 1464 c.c. anche in caso di impossibilità scaturente da inadempimento della controparte, Cass. n. 785/1987).

Deve però sottolinearsi come la Corte abbia espressamente subordinato la possibilità che la domanda di esecuzione in forma specifica in tal modo formulata venga accolta alla condizione che il giudice di merito non ritenga, con suo apprezzamento incensurabile, che il bene sia divenuto radicalmente diverso da quello pattuito, essendosi a tal fine richiamato il principio a sui tempo già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1720 del 1985, per il quale è possibile sperimentare l’azione di cui all’art. 2932 c.c., qualora la sentenza debba prevedere condizioni diverse da quelle contenute nel contratto preliminare, sempre che non si venga in tal modo ad operare il trasferimento di un bene diverso da quello su cui si sia formato il consenso delle parti, occorrendo a tal fine una modifica tale da incidere sulla struttura e sulla funzione del bene e sulla possibilità di utilizzarlo secondo l’uso convenuto.

Una volta posti tali principi, appare al Collegio che in realtà la sentenza gravata sia pervenuta al rigetto della domanda di trasferimento avanzata dal P. relativamente al solo immobile, sulla base di una duplice argomentazione, opinando cioè sia in ragione della pretesa (ed erronea inapplicabilità) dell’art. 1464 c.c. al caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile per l’inadempimento della controparte, sia in considerazione della impossibilità di ricondurre il trasferimento della titolarità del solo immobile all’oggetto originario del contratto.

Trattasi a ben vedere di due autonome rationes decidendi, sicchè l’idoneità delle critiche mosse dal ricorrente al fine di inficiare la validità di una delle stesse, non appare in grado di giustificare la cassazione della sentenza laddove la residua ratio risulti comunque idonea a sorreggere la decisione di rigetto.

A tal fine, la sentenza gravata deve essere confermata, sebbene previa idonea correzione della motivazione, dovendosi per l’appunto ribadire il principio che reputa compatibile l’applicazione dell’art. 1464 c.c. con un’impossibilità parziale della prestazione ascrivibile ad inadempimento della controparte contrattuale, ma dovendosi altresì evidenziare che la Corte distrettuale ha, con valutazione in fatto ed insindacabile in sede di legittimità, ritenuto che il trasferimento della proprietà del solo immobile implicava il trasferimento di un bene diverso da quello oggetto del preliminare.

A tal riguardo, la denunzia del vizio motivazionale effettuata dal ricorrente si incentra sull’affermazione secondo cui la sentenza di trasferimento non necessitava di modifiche del bene tali da renderlo completamente diverso da quello promesso in vendita, trascurando tuttavia di considerare che, come ampiamente argomentato dalla decisione gravata, l’oggetto del preliminare non era l’immobile, ma il complesso costituito dai beni destinati all’esercizio dell’attività della società Studio R., rispetto alla quale l’immobile aveva funzione strumentale.

Appare evidente dalle motivazioni della sentenza di merito, le quali in parte qua risultano essere condivise dallo stesso ricorrente, che il preliminare aveva in sostanza ad oggetto l’azienda esercitata dalla società, comprensiva di tutti i beni strumentali, ivi incluso l’immobile, e che in tale prospettiva venne altresì concordato un prezzo unitario, a suggellare appunto la volontà di assicurare una valutazione unitaria della vicenda traslativa.

Trattasi di argomentazioni che appaiono frutto di una logica a coerente ricostruzione delle volontà contrattuali, in conseguenza di una disamina del contenuto delle varie previsioni negoziali, e che come tali si sottraggono alla critica circa la violazione della previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 che in realtà mira unicamente ad una non consentita diversa valutazione del merito della vicenda.

Deve pertanto ritenersi che l’affermazione contenuta in sentenza circa l’unicità del complesso dei beni promessi in vendita, e l’impossibilità di procedere ad una loro frammentazione, implichi anche una valutazione in fatto in ordine alla obiettiva diversità tra l’oggetto del preliminare e la richiesta di trasferimento della proprietà del solo immobile, che giustifica pertanto il rigetto della domanda proposta dal P.. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Nulla per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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